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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 13 on the interventions intended to protect, support and improve cedar culture

صدر في 1989-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Calabria
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, fruits/edible nuts, subsidy/incentive
الفئات
agriculture

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  1. LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N.13 Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (citrus medica). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni della legge sono dirette a salvaguardare, sostenere ed incrementare la coltura e la produzione del cedro (citrus medica) nel territorio dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Belvedere Marittimo, Diamante, Santa Domenica Talao, Scalea, Buonvicino, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Verbicaro, Sangineto, Bonifati. Art. 2 1. La Regione concede ai coltivatori per la preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, per l'installazione o per l'ammodernamento degli impianti di inte laiatura, copertura, un contributo in conto capitale pari al 75 per cento del le spese documentate. Art. 3 1. Ai coltivatori è concesso, per nuove piantagioni o ampliamenti di quelli esi stenti, un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annue per ettaro per il periodo di anni cinque. Art. 4 1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione istituirà il ca tasto dei terreni destinati alla coltivazione del cedro nonchè lo schedario degli operatori agricoli. Art. 5 1. La Regione concede ad ogni operatore agricolo iscritto nello schedario regio nale cui all'articolo 4 un premio annuo di coltivazione commisurato al costo di 30 giorni lavorativi per ettaro e proporzionalmente per frazioni di ettaro. Art. 6 1. Per la costruzione, ampliamento, ammo dernamento, ristrutturazione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione del cedro vengono concessi contributi in conto capitale pari al 75 per cento delle spese sostenute e riconosciute. Art. 7 1. La Regione trasmette annualmente ai Comuni di cui all'articolo 1, l'elenco delle ditte beneficiarie dei contributi di cui alla legge. Art. 8 1. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non pos sono modificare destinazione per almeno 10 (dieci) anni. Art. 9 1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla legge sono diret te alla Regione Calabria, Assessorato all'Agricoltura, che si avvale per l'istruttoria degli Ispettorati Pro vinciali dell'Agricoltura. Art. 10 1. All'onere derivante dalla legge, valu tato per l'anno 1989 in lire 300 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri de rivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (allegato 4)" del lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, che viene ridotto di pari importo. 2. La predetta disponibilità è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 5223202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1989 con la denominazio ne "Spese dirette a salvaguardare, sostenere ed incrementare la coltura e la produzione del cedro (citrus medica) nel territorio dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Belvedere Marittimo, Dia mante, Santa Domenica Talao, Scalea, Buonvicino, Maierà Grisolia, Orsomarso Verbicaro, Sangineto, Bonifati" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni. 3. Per gli anni successivi ed a partire dall'anno finanziario 1990 la corrispon dente spesa - cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.752 - è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con le apposite leggi finanziarie che l'accompagnano. Art. 11 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 22 dicembre 1989 Rosario Olivo

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