Regional Act No. 12 establishing the Basin Authority of the rivers Trigno, Biferno and minors, Saccione and Fortore
صدر في 2001-04-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- قانون
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- European Union
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- إيطاليا · Puglia
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- Water
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- sub-national agreement, river basin institution, water resources management, policy/planning, basin/catchment/watershed, governance, inland waters, institution
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LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2001,N. 12 "Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore" Il CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 1. La presente legge dà attuazione alla legge 18 maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 2. L'allegato "Protocollo definitivo d'intesa" approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 14 novembre 1996, n.152, forma parte integrante della presente legge. Art. 2 1. Gli oneri a carico della Regione Puglia per il funzionamento dell'Autorità di Bacino, quantificati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del "Protocollo definitivo d'intesa", affluiscono nel capitolo n. 6972 di entrata del Bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: "Quota di partecipazione delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore". 2. I fondi destinati dalla Regione Puglia per le attività di studio e ricerca, finalizzati alla redazione dei piani di bacino, affluiscono nel capitolo di entrata n. 6974 del bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi da parte delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore". 3. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, per la parte di propria competenza, la Regione Puglia provvede con gli stanziamenti già iscritti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato. Art.3 1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto, approvato dalle Regioni interessate allo stesso bacino idrografico. 2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre Regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene effettuata comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 3. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Abruzzo, Campania e Molise. Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dalle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, quantificati in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001. 2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di bilancio. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari addì, 20 aprile 2001 Raffaele Fitto PROTOCOLLO DI INTESA INTERREGIONALE ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Oggetto e finalità ART. 2 - Delimitazione dei bacini idrografici CAPO II AUTORITA' DI BACINO ART. 3 - Organi dell'Autorità di bacino ART. 4 - Comitato istituzionale ART. 5 - Compiti del comitato istituzionale ART. 6 - Comitato tecnico ART. 7 - Compiti del comitato tecnico ART. 8 - Segretario generale ART. 9 - Compiti del segretario generale ART.10 - Segreteria tecnico - operativa ART.11 - Funzioni della segreteria tecnico-operativa CAPO III NORME FINANZIARIE ART.12 - Spese di funzionamento ART.13 - Attività di studio e ricerca ART.14 - Disposizioni finanziarie CAPO IV PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI ART 15 - Piani di bacino ART.16 - Programmi triennali ART.17 - Schemi previsionali e programmatici CAPO V NORME TRANSITORIE ART.18 - Quote di partecipazione ART.19 - Sede dell'Autorità di bacino ART.20 - Segretario del comitato istituzionale ART.21 - Segreteria tecnico-operativa CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI ART.22 - Regolamento di amministrazione e contabilità ART.23 - Misure di salvaguardia CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Oggetto e finalità) 1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso. 2. L'Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 3. L'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici. ART. 2 (Delimitazione dei bacini idrografici) 1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.183. 2. L'Autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato D.P.R. 14 aprile 1994, nonchè i1 progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione. CAPO II AUTORITA' DI BACINO ART. 3 (Organi dell'Autorità di bacino) Sono organi dell'Autorità di bacino: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. ART. 4 (Comitato istituzionale) 1. Il comitato istituziona1e è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale del Molise che lo presiede; b) dai Presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da Assessori delegati; c) da un Assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle rispettive Giunte; d) dai Presidenti delle Province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da Assessori delegati. 2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato. 3. Le funzioni di Vice Presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni. 4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno. 5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. 6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino. ART. 5 (Compiti del comitato istituzionale) 1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti: a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici; b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino; c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni; d) adozione delle misure di salvaguardia; e) adozione dei singoli piani di bacino, f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1; h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali; i) controllo sulla attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento; l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso; m) nomina del Vice Presidente del comitato istituzionale; n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale; o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa; p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento; q) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità. 2. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1. ART. 6 (Comitato tecnico) 1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed é composto da: a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificate esperienze nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania b) un funzionario designato da ciascuna delle Province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio; c) un funzionario designato da ciascuno dei ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali; d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta. 3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni. 4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza del1a metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. 5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie. 6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole Amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise. 7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle Province provvedono direttamente le Amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle Amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.l4 della legge 7 agosto 1990, n. 253. 8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici. 9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia. ART 7 (Compiti del comitato tecnico) 1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede avvalendosi della segreteria tecnico operativa alla elaborazione dei piani di bacino. ART. 8 (Segretario generale) 1. Il segretario generale é nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i dirigenti regionali , in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989 n. 183. 2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio e collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza. 3. Il rapporto di lavoro e disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art.13 della legge 7 agosto 1990,n.253. 4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico Complessivo, è trasmesso dal Comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo Campania, Molise e Puglia. ART. 9 (Compiti del segretario generale) 1. Il segretario generale: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte; c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali; d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli; e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo: f) presiede il comitato tecnico; g) partecipa alle riunioni del Comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario; h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento. 2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico. ART. 10 (Segreteria tecnico-operativa) 1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa. 2. L'organigramma definitivo adottato e trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione. 3 Entro tre mesi dalla approvazione, le Regioni di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo. ART. 11 (Funzioni della segreteria tecnico-operativa) 1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni: a) funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'Autorità, b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi; c) funzioni relative alla attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità; d) funzioni relative agli aspetti logistico funzionali della struttura dell'Autorità di bacino. 2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad Istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico. CAPO III NORME FINANZIARIE ART. 12 (Spese di funzionamento) 1. Le spese di funzionamento sono così individuate: a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali; b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale; c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonchè del trattamento di missione e del rimborso del1e spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti. 2. Al1e spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato e del1a popolazione residente nei singoli bacini idrografici. 3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di una sola dei parametri oggettivi indicati al comma 2 . 4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della Regione Molise. ART. 13 (Attività di studio e ricerca) 1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonchè con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni. 2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autarità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dell'art. 3 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991. ART. 14 (Disposizioni finanziarie) 1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento come individuate all'art. 12 comma 1 ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone: il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici; il programma delle spese di funzionamento. 3. Le Giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento . 4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise. CAPO IV PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI ART. 1 5 (Piani di bacino) 1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico. 2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento. 3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. 4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n.183. 5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adattato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge. 6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art.17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183. ART. 16 (Programmi triennali) 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche. 2. I programmi triennali di intervento sono prepredisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche. ART. 17 (Schemi previsionali e programmatici) 1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni. CAPO V NORME TRANSITORIE. ART.18 (Quote di partecipazione) 1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate: Regione Abbruzzo: sette per cento; Regione Campania: cinque per cento; Regione Molise :settantasei per cento; Regione Puglia : dodici per cento. ART 1 9 (Sede dell'Autorità di bacino) 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'Autorità di bacino di una idonea sede. 2. Fino alla definitiva allocazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise . ART. 20 (Segretario del comitato istituzionale) 1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal Presidente del Comitato istituazionale. ART. 21 (Segreteria tecnico-operativa) 1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'articolo 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità. 2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa d'intesa con la Regione Molise. 3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla Segreteria Tecnico operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI ART. 22 (Regolamento di amministrazione e contabilità) 1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione. ART. 23 (Misura di salvaguardia) 1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 6 bis della legge 18 maggio 1989 n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493.