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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 12 amending Regional Act No. 6 of 2005 on forestry

صدر في 2016-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge regionale n. 12: Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Marche
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, protection of species, biodiversity

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  1. Testo vigente LEGGE REGIONALE 21 giugno 2016, n. 12 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” ( B.U. 07 luglio 2016, n. 74 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005) Art. 2 (Invarianza finanziaria) Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza) Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005) 1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente: “e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”. 2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente: “h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”. 3. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato. Art. 2 (Invarianza finanziaria) 1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Pagina 1 di 1

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