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Regional Act No. 11 setting up the Basin Authority of Rivers Trigno, Biferno and minors, Saccione and Fortore

صدر في 2002-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Campania
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
sub-national agreement, inland waters, river basin institution, basin/catchment/watershed, governance, institution

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  1. LEGGE REGIONALE 25 luglio 2002, n.11 Istituzione dell'autorita' di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. (GU n. 46 del 16-11-2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, e' istituita l'autorita' di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 1. Il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Regioni Campania, Molise, Abruzzo, e Puglia, riportato all'allegato A, forma parte integrante della presente legge. Art. 2. Norma finanziaria 1. All'onere per il corrente esercizio finanziario, valutato in Euro 7.747,00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 1.1.1 dello stato di previsione della spesa, opportunamente impinguata della medesima entita' mediante prelievo dell'occorrente somma dalla U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo. 2. Per gli anni successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio. Art. 3. Dichiarazione di urgenza La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 25 luglio 2002 BASSOLINO Allegato A Protocollo d'intesa istituzione dell'autorita' di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalita' riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'autorita' di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata autorita' di bacino, con sede a Campobasso. 2. L'autorita' di bacino opera in conformita' agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed, in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione. di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 3. L'autorita' di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici. Art. 2. Delimitazione dei bacini idrografici 1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia gia' allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'Art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. L'autorita' di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa autorita' adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, nonche' il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione. Capo II Autorita' di bacino Art. 3. Organi dell'autorita' di bacino 1. Sono organi dell'autorita' di bacino: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. Art. 4. Comitato istituzionale 1. Il comitato istituzionale e' composto: a) dal Presidente della giunta regionale del Molise che lo presiede; b) dai Presidenti delle giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da assessori delegati; c) da un'assessore per ciascuna delle quattro regioni designato dalle rispettive giunte; d) dai presidenti delle province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da assessori delegati. 2. L'eventuale delega e' comunicata all'atto del primo insediamento del comitato. 3. Le funzioni di vice presidente sono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni. 4. Il Presidente o, in caso di' assenza o di impedimento, il vice presidente convoca il comitato istituzionale. fissandone l'ordine del giorno. 5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente. 6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'autorita' di bacino. Art. 5. Compiti del comitato istituzionale 1. Il comitato istituzionale dell'autorita' di bacino ha i seguenti compiti: a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici; b) adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione dei singoli piani di bacino; c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni; d) adozione delle misure di salvaguardia; e) adozione dei singoli piani di bacino; f) predisposizione dei singoli programmi d'intervento attuativi dei piani di bacino, nonche' degli schemi revisionali e programmatici di cui all'Art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato all'autorita' di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; g) proposizione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti nei settori inerenti le finalita' di cui all'Art. 1; h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attivita' con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali; i) controllo sull'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento; I) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso; m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale; n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale; o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa: p) adozione del programma finanziario annuale delle attivita' di studio ricerca e delle spese di funzionamento; q) adozione del regolamento di amministrazione e di contabilita'. 2. Il comitato istituzionale dell'autorita' di bacino puo' promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'Art. 1. Art. 6. Comitato tecnico 1. Il comitato tecnico e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di bacino ed e' composto da: a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania; b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale tra il personale in servizio; c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali: d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 2. Il comitato tecnico puo' essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli, esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta. 3. Il comitato tecnico e' nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni. 4. Per la validita' delle adunanze del comitato tecnico e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente. 5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, puo' istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie. 6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresi' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise. 7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'Art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253. 8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facolta' di invitare alle riunioni del comitato; a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici. 9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia. Art. 7. Compiti del comitato tecnico 1. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede, avvalendosi della segreteria tecnico operativa. all'elaborazione dei piani di bacino. Art. 8. Segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attivita' a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio e' collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione d'appartenenza. 3. Il rapporto di lavoro e' disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'Art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253. 4. L'atto di nomina del segretario generale, con l'indicazione del trattamento economico complessivo, e' trasmesso dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia. Art. 9. Compiti del segretario generale 1. Il segretario generale: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte; c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli; e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo; f) presiede il comitato tecnico; g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario; h) svolge ogni altro compito che gli e' attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento. 2. Il segretario generale puo' affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico. Art. 10. Segreteria tecnico-operativa 1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa. 2. L'organigramma definitivo adottato e' trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione. 3. Entro tre mesi dall'approvazione, le Regioni, di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo. Art. 11. Funzioni della segreteria tecnico-operativa 1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuita' le seguenti funzioni: a) funzioni di segreteria tecnico - amministrativa degli organi dell'autorita': b) funzioni relative alla necessaria attivita' di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attivita' di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi; c) funzioni relative all'attivita' di pianificazione e di programmazione di competenza dell'autorita'; d) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'autorita' di bacino. 2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico. Capo III Norme Finanziarie Art. 12. Spese di funzionamento 1. Le spese di funzionamento sono cosi' individuate: a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attezzature e dei materiali; b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale; c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonche' del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualita' di esperti. 2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. 3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri oggettivi indicati al comma 2. 4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Molise. Art. 13. Attivita' di studio e ricerca 1. Le attivita' di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonche' con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni. 2. Per le suddette attivita' sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonche' le somme gia' individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sara' destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'autorita' di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dall'Art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991. Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento, come individuate all'Art. 12, comma 1, ed i fondi per le attivita' di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente all'istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'autorita' di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone: a) il programma delle attivita' di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici; b) il programma delle spese di funzionamento. 3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attivita' e delle spese di funzionamento; 4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'autorita' di bacino le competenze e le responsabilita' proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise. Capo IV Piani di bacino e programmi triennali Art. 15. Piani di bacino 1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ad alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio-interessato. Sono pertato il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico. 2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'Art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento. 3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche piu' bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. 4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio1989, n. 183; 5, Il piano di bacino di rilievo regionale viene adottato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalita' individuate con apposita legge; 6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'Art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Art. 16. Programmi triennali 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi, ai sensi dell'Art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche; 2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'autorita' di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalita' previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche; Art. 17. Schemi previsionali e programmatici 1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'Art. 31 della legge 18 maggio 1989, n, 183, sono predisposti dall'autorita' di bacino ed approvati dalle Regioni. Capo V Norme transitorie Art. 18. Quote di partecipazione 1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'Art. 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici, direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono cosi' determinate: a) Regione Abruzzo: sette per cento; b) Regione Campania: cinque per cento; e) Regione Molise: settantasei per cento; d) Regione Puglia: dodici per cento. Art. 19. Sede dell'autorita' di bacino 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'autorita' di bacino di un'idonea sede; 2. Fino alla definitiva allocazione, l'autorita' di bacino ha sede presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise. Art. 20. Segretario del comitato istituzionale 1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal presidente del comitato istituzionale. Art. 21. Segreteria tecnico-operativa 1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'Art. 10, la segreteria tecnico-operativa e' costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalita' di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unita'; 2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa, di intesa con la Regione Molise; 3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza. Capo VI Disposizioni finali Art. 22. Regolamento di amministrazione e contabilita' 1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'autorita' di bacino e lo trasmetta alle Regioni per la successiva approvazione. Art. 23. Misure di salvaguardia 1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dalIArt. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

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