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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 1 supplementing Regional Act No. 60 of 22 November 2001 setting out the authorization regime for waste water and water discharge

صدر في 2003-02-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Abruzzo
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, sewerage, authorization/permit, offences/penalties, freshwater pollution

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  1. LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 13-02-2003 REGIONE ABRUZZO Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n° 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 5 del 21 febbraio 2003 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Interpretazione autentica 1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme. ARTICOLO 2 Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001 1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis - La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”. ARTICOLO 3 Irrogazione delle sanzioni 1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici. 3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento. ARTICOLO 4 Urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 13 Febbraio 2003

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