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Provincial Act No. 9 setting up the Provincial Register of Cattle and Livestock Farms and laying down urgent provisions in the agricultural sector

صدر في 1995-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Provinciale N. 9 del 27-04-1995. Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell' agricoltura.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Bolzano
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, registration, marking/identification, cattle, animal production, equine-animals, sheep/goats, swine

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  1. LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 27-04-1995 PROVINCIA DI BOLZANO Istituzione dell' anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell' agricoltura BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 24 del 16 maggio 1995 Il Consiglio Provinciale ha approvato Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Istituzione dell' anagrafe 1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero casearia, presso la Ripartizione provinciale agricoltura è istituita l' anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e delle relative aziende di allevamento. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l' amministrazione provinciale si avvale della collaborazione da parte dell' Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, di seguito denominata semplicemente Associazione, quale persona giuridica privata riconosciuta ai sensi dell' articolo 12 e seguenti del codice civile. 3. I rapporti che ne derivano tra l' amministrazione provinciale e l' Associazione vengono disciplinati mediante apposita convenzione. ARTICOLO 2 Iscrizione delle aziende 1. Le aziende di allevamento del bestiame situate nel territorio provinciale sono iscritte nell' anagrafe provinciale del bestiame di cui all' articolo 1 con l' indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell' azienda, l' ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari. ARTICOLO 3 Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell' anagrafe 1. L' iscrizione del bestiame nell' anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascita, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell' Associazione per quanto riguarda le nascite, dell' allevatore per gli acquisiti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche. 2. Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma 1 mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l' indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell' azienda di appartenenza e dello stato sanitario. ARTICOLO 4 Identificazione 1. Tutti i capi delle specie di cui all' articolo 1 sono identificati a cura dell' Associazione mediante l' apposizione di una marca auricolare e/ o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro trenta giorni dalla nascita dell' animale, e comunque prima che questi lasci l' azienda di nascita. 2. per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale è acquisito il contrassegno già apposto. Ove questo non esista, si provvede all' identificazione di al comma 1. 3. L' Associazione trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale agricoltura l' elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione. ARTICOLO 5 Validità ufficiale 1. L' anagrafe provinciale del bestiame, istituita con la presente legge, è fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero - casearia e sanitaria. 2. I dati registrati all' anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma 1. ARTICOLO 6 Collegamenti 1. I dati dell' anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell' attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero caseario e sanitario. 2. Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all' anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l' amministrazione provinciale e gli enti e/ o le associazioni stessi. ARTICOLO 7 Compiti dell' assessore competente per l' agricoltura 1. L' assessore competente per l' agricoltura, d' intesa con l' Associazione: a) definisce i moduli ed i flussi delle informazioni da inserire nell' anagrafe; b) individua i livelli di priorità per la consultazione e per l' accesso agli archivi dell' anagrafe; c) coordina i programmi degli enti ed organizzazioni sostenitori dell' anagrafe; d) predispone la pubblicazione annuale dei dati contenenti il settore zootecnico e lattiero - caseario nella provincia di Bolzano. ARTICOLO 8 Raccolta e smaltimento di carogne di animali 1. Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l' inquinamento dell' ambiente causato dal mancato asporto e/ o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l' asporto e l' eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all' Associazione, per l' espletamento di tale servizio. 2. Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tale fine necessari nonchè acquistati mezzi tecnici. ARTICOLO 9 Controlli e certificazioni 1. Nell' ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitati ai sensi dell' articolo 9, comma 2, delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvato con DPR 22 marzo 1974, n. 279, dal personale del competente ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura dell' amministrazione provinciale, che durante l' espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. ARTICOLO 10 Disposizioni nel settore fitosanitario 1. L' Ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura competente per lo svolgimento del servizio fitosanitario provinciale di cui l' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, emanato in attuazione della direttiva 91/ 683/ CEE recante << modifica della direttiva 77/ 93/ CEE concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali >>, svolge le attività di cui all' articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 536/ 1992. 2. I funzionari incaricati dell' espletamento delle attività di cui al comma 1 rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. ARTICOLO 11 Misure a favore di acquedotti per uso potabile 1. Per la costruzione, il risanamento ed il potenziamento di acquedotti potabili con le relative opere accessorie in attuazione dei piani di intervento della COmunità Europea a titolo dell' obiettivo n. 5 b) di cui all' articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/ 88, come sostituito dal regolamento (CEE) n. 2081/ 93, l' amministrazione provinciale può concedere contributi integrativi rimanendo comunque a carico del beneficiario almeno il dieci per cento della spesa approvata. 2. L' amministrazione provinciale può anche anticipare l' erogazione dei finanziamenti previsti a carico del fondo comunitario ed eventualmente del bilancio nazionale. ARTICOLO 12 Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale 1. Il direttore del servizio veterinario provinciale continua ad esercitare, oltre alle funzioni di cui all' articolo 6, comma 1, punto 2, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed all' articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, quelle proprie di direttore di ripartizione ai sensi dell' articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. ARTICOLO 13 Riduzione animale 1. Per l' inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l' amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori. 2. Per l' iscrizione nell' elenco presso il servizio veterinario provinciale previsto dall' articolo 18, comma 1, del succitato regolamento i veterinari devono presentare l' attestazione dell' avvenuta pratica dell' inseminazione artificiale presso un veterinario con esperienza nel campo dell' inseminazione artificiale per un periodo non inferiore a trenta giorni, mentre gli operatori pratici che intendono esercitare l' inseminazione artificiale devono essere in possesso dei requisiti di cui alla secondo parte dello stesso articolo. Costituisce comunque titolo per l' ammissione alla prova teorico - pratica di cui all' articolo 2 della legge 11 marzo 1974, nº 74, anche l' attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all' estero da cittadini italiani. ARTICOLO 14 Anticipi ed acconti 1. Per gli enti ed associazioni beneficiari di contributi o sussidi da parte dell' amministrazione provinciale per l' esecuzione della loro attività istituzionale ai sensi della normativa vigente in materia di agricoltura, possono essere erogati anticipi ed acconti fino all' ammontare massimo del cinquanta per cento delle agevolazioni concesse dall' amministrazione provinciale. L' importo rimanente viene erogato anche parzialmente su presentazione della documentazione comprovante l' esecuzione delle spese da parte del beneficiario che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce. 2. Nel caso della mancata esecuzione dell' attività soggetta ad agevolazione o presentazione della documentazione di spesa entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate con gli interessi dell' ammontare del tasso di sconto. 3. La restituzione deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Inoltre, fino a quando non siano state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l' ente o associazione l' erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall' amministrazione provinciale. ARTICOLO 15 Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, concernente << Riordinamento delle associazioni agrarie per l' esercizio dei diritti sulle terre comuni >> 1. Al comma 1 dell' articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellate le parole: << Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge >>. ARTICOLO 16 Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente << Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria >> 1. La legge provinciale 11 giugno 1975, nº 28, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata come segue: a) la lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 è sostituita dalla seguente: << c) contributi per l' ordinaria amministrazione e per il personale in misura non superiore a quelli previsti dall' articolo 3, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni >>, b) all' articolo 4 dopo il comma 1 è inserito il seguente: << 1- bis. Qualora dalla particolare difficoltà dell' elaborato risulti opportuno, l' elaborazione dei progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria può anche essere affidata in concessione ai consorzi di bonifica interessati. >> ARTICOLO 17 Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, concernente << Amministrazione dei beni di uso civico >> 1. La legge provinciale 12 giugno 1980, nº 16, è modificata come segue: a) al comma 2 dell' articolo 3, dopo le parole: << di uso civico >> sono inserite le parole: << comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi >>; b) al comma 2 dell' articolo 9, le parole: << possono essere amministrati ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche >> sono sostituite con le parole: << possono essere iscritti nell' elenco ufficiale delle comunioni di cui all' articolo 3 delle legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed amministrati secondo la disciplina in questa contenuta >>. ARTICOLO 18 Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, concernente << Difesa dalle avversità atmosferiche >> 1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti: 1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti: << Art. 1 (Condizioni di intervento) - 1. ALlo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, l' amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attuando gli interventi di cui alla presente legge. 2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la declaratoria dell' eccezionalità dell' evento stesso, nonchè , tenendo conto della natura dell' evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall' articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie. 1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti: OMISSIS Art. 2 (Agevolazioni creditizie e contributive) 1. Le provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell' emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del decreto di sua competenza e dell' assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale. 2. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all' articolo 1, comma 2, oppure nell' eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l' assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa. 3. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all' articolo 1, comma 2. 1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti: OMISSIS Art. 3 (Interventi per la difesa attiva e passiva) 1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l' attuazione delle difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell' articolo 19, comma 2, lettera c), della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni >>. ARTICOLO 19 Modificazione della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12, concernente << Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli >> 1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12 è sostituito dal seguente: << 2. Esso è composto: a) dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede; b) da un rappresentante designato dal Consorzio delle cantine sociali altoatesine soc coop a rl; c) da un rappresentante designato dall' Unione vino altoatesina soc coop a rl; d) da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative; e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi; f) da un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, designato dall' assessore competente in materia; g) da un funzionario della Ripartizione provinciale laboratori provinciali, designato dall' assessore competente per la sanità ; h) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura >>. 2. Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale n. 12/ 1988, è così sostituito: << 4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino >>. ARTICOLO 20 Modificazione della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, concernente << Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonchè modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste 1. L' articolo 3 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13 è così modificato: a) al comma 2 è aggiunta la seguente frase: << Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell' ambiente, l' ammontare di questi contributi può esser maggiorato fino al 50% della spesa ammessa. >>; b) la prima frase del comma 3 è sostituita dalla seguente: << Salvo che per l' apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati >>. ARTICOLO 21 Modifica della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6 concernente << Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria >> 1. La legge provinciale 24 febbraio 1993, nº 6, è modificata come segue: 1. La legge provinciale 24 febbraio 1993, nº 6, è modificata come segue: a) all' articolo 3, il comma 2 è abrogato; b) all' articolo 3, il comma 5 è sostituito dai seguenti: << 5. I proprietari degli immobili interessati all' esecuzione delle opere di cui al comma 1 possono aderire alla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. La relativa domanda di adesione sottoscritta da tutti i proprietari interessati deve essere corredata dall' elenco delle singole particelle con indicazione delle superfici. Con l' atto di accoglimento della domanda gli immobili vengono inclusi nel comprensorio della Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. 5- bis. I proprietari di cui al comma 5 costituiscono un' organizzazione locali il cui funzionamento viene regolato da un' apposito statuto soggetto all' approvazione da parte della stessa Federazione. >>; 1. La legge provinciale 24 febbraio 1993, nº 6, è modificata come segue: OMISSIS c) all' articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: << 5. Chiunque non associato a consorzi di bonifica, di irrigazione, di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, utilizza opere ed impianti consorziali, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto >>. ARTICOLO 22 Abrogazione di norme vigenti 1. La legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, concernente << Disciplina della fecondazione artificiale degli animali >> è abrogata. ARTICOLO 23 Disposizioni finanziarie 1. Per interventi ai sensi dell' articolo 8 è autorizzata a carico dell' esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150 milioni. 2. Alla copertura dell' onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dell' autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 71315 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1995. 3. Alle spese derivanti dagli articoli 11 e 13, comma 1, si provvede per l' anno 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 71600 e 71415 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1995. 4. le spese per l' attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. ARTICOLO 24 Variazioni al bilancio 1995 1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: 1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: di nuova istituzione Cap. 71430 - Spese per il servizio di raccolta e smaltimento delle carogne di animali (Art. 8 della presente legge) COD/ 07.1- 1.4/ 1.1.141.2.10.10/ lire 150.000.000 1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: In diminuzione Cap. 71315 - Contributi a consorzi per la difesa contro la grandine, per l' acquisto e l' impiego di apparecchiature e di materiali idonei allo scopo, per la contrazione di polizze di assicurazione antigrandine ecc lire 150.000.000 Bolzano, 27 aprile 1995

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