Provincial Act No. 63 laying down provisions for the protection of waters against pollution and regulating discharges
صدر في 1973-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- pollution control, freshwater pollution, groundwater, surface water, effluent waste water/discharge, potable water, sewerage, authorization/permit, inspection, policy/planning, waterworks, offences/penalties
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Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1973, n. 63 Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi 1. (1) Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti: a) gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo; b) le acque destinate all'uso potabile, sia pubbliche che private, nonché l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto; c) il controllo delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici; d) il deposito di sostanze liquide potenzialmente inquinanti. 2) 2. (Tutela delle acque destinate ad uso potabile) (1) Quando risulti necessario, ai fini di garantire l'approvvigionamento pubblico idrico potabile, sono sottoposti a particolare vincolo di tutela: a) le sorgenti d'acqua; b) i corsi d'acqua superficiali; Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] c) i bacini di superficie naturali e artificiali; d) le acque di sottosuolo. (2) Nel vincolo vengono indicate le relative zone di rispetto entro le quali non sono ammessi gli insediamenti e le particolari prescrizioni di protezione, con modalità stabilite nel regolamento di esecuzione. (3) Le relative proposte, da disporsi secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, elaborate a cura dell'ufficio provinciale tutela delle acque o dai titolari o richiedenti le concessioni di utilizzo comunque istruite a cura dell'ufficio, vengono trasmesse a cura dell'Assessore provinciale competente rispettivamente: a) ai comuni territorialmente interessati, i quali provvedono alla loro affissione all'albo pretorio per la durata di 30 giorni. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria comunale. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione il sindaco trasmette le osservazioni presentate con il parere e le proposte della giunta comunale all'ufficio provinciale tutela delle acque; b) alle associazioni più rappresentative provinciali di agricoltori e coltivatori diretti che dovranno trasmettere il relativo parere entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte. (4) Le proposte e le osservazioni di cui al comma precedente vengono sottoposte al parere della Il Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. (5) Scaduti i termini, senza che siano pervenute le proposte e le osservazioni ai sensi delle precedenti lettere a) e b). la II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale provvede in merito, prescindendo dalle proposte e osservazioni stesse. (6) Il vincolo di tutela viene determinato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Il decreto viene trasmesso al comune interessato per essere affisso per la durata di 30 giorni all'albo pretorio. (7) Al fine di prevenire inquinamenti dell'acqua destinata all'uso potabile, l'installazione e l'esercizio di nuovi Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] acquedotti, l'ammodernamento e ampliamento di quelli esistenti, nonché, per quanto possibile, l'esercizio di questi ultimi deve avvenire rispettando le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto che vengono definite nel regolamento di esecuzione. (8) I progetti relativi ad acquedotti devono essere preventivamente approvati dall'Assessore provinciale competente. (9) A tal fine, rispettivamente i comuni, quando trattasi di acquedotti privati, o l'ufficio concessioni acque pubbliche e fonti di energia, quando trattasi di acquedotti pubblici, trasmettono i progetti all'Assessore provinciale competente; questo si esprime, su parere conforme della Il Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, entro 60 giorni dal pervenimento dei progetti stessi o degli elaborati integrativi richiesti a completamento della documentazione presentata. (10) Avverso la mancata approvazione dei progetti, entro 30 giorni dalla data della relativa notifica è ammesso ricorso da parte degli interessati al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale, il quale decide entro 60 giorni. (11) La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente, entro il termine di cui al comma precedente, dal Presidente della giunta provinciale. (12) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo. (13) Gli acquedotti i cui progetti siano stati approvati ai sensi del presente articolo, non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo favorevole. A tal fine gli interessati trasmettono la richiesta all'Assessore provinciale competente, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione. 3) 3. (Delimitazione della zona di rispetto) (1) Entro il perimetro delle zone di rispetto, di cui all'articolo precedente, può essere fatto divieto di: a) effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario; Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] b) spargere concimi, pascolare animali, usare, anche ai fini agricoli, pesticidi, anticrittogamici o altri materiali di origine chimica od organica nonché depositare o trasportare sostanze inquinanti che possano rappresentare pericolo per la purezza dell'acqua 4); c) depositare rifiuti, effettuare cambiamenti di coltura ed operare dissodamenti e scavi di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli resi necessari dell'attraversamento di impianti e di linee, da realizzarsi in ogni caso secondo criteri e procedure da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. (2) La Provincia autonoma ha facoltà di espropriare le aree inserite nel perimetro, di cui al comma precedente, qualora, a giudizio della Giunta provinciale, non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione. L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed è a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua. 4) (3) Qualora le aree, a seguito della delimitazione della zona di rispetto non vengano espropriate e nell'ipotesi che la normale utilizzazione agricola e forestale delle stesse non sia resa possibile, al proprietario o all'usufruttuario è dovuto un indennizzo a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua, da determinarsi dalla Giunta provinciale, sentite le parti interessate. 4) 4. (Coordinamento con le previsioni urbanistiche) (1) Le zone di rispetto delle acque destinate all'uso potabile istituite con decreto del Presidente della giunta provinciale, ai sensi del precedente articolo 2, nonché le aree necessarie alla realizzazione degli impianti di trattamento, di cui ai successivi articoli 5 e 7, autorizzati ai sensi della presente legge, comportano l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico vigente. 5) (2)(3)(4) 6) (5) La nuova destinazione di vincolo relativa alle aree destinate alle realizzazione degli impianti di trattamento con la relativa prescrizione, viene determinata con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico d'intesa con l'assessore cui è affidata la materia sulla tutela dell'ambiente e viene trasmessa al comune interessato per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo pretorio. 5) (6) Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto ai problemi di tutela delle acque, tenendo conto in particolare Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee, o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale. 5. (Criteri di ammissibilità degli scarichi) (1) È fatto divieto in modo assoluto: 1) di effettuare scarichi di acqua di rifiuto di qualsiasi genere in acque necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico-potabile, di cui al precedente articolo 2 7); 2) di effettuare nelle rimanenti acque, non destinate all'approvvigionamento idrico-potabile, scarichi che non rispettino i requisiti di accettabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione, salvo quanto specificato al successivo terzo comma 7); 3) di immettere nel sottosuolo o di eliminare mediante dispersione su terreni le acque di rifiuto derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, classificate nel regolamento di esecuzione, salvo quanto specificato nel successivo terzo comma. (2) Ove esiste rete di fognatura centralizzata pubblica, in essa devono obbligatoriamente confluire, anche se afferenti a costruzioni isolate, distanti meno di 200 metri dalla rete stessa e ove sia reso possibile dalle pendenze e dalla morfologia dei terreni di sedime, gli scarichi di qualsiasi tipo. Gli scarichi di acque di rifiuto derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, devono possedere in tal caso un impianto di pretrattamento, secondo caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti di accettabilità vigenti per questa categoria di scarichi e devono previamente conseguire le autorizzazioni di cui al successivo articolo 7. (3) Ove non esiste impianto di fognatura centralizzata pubblica o, qualora esista, di caratteristiche tali da non consentire lo smaltimento di ulteriori acque di rifiuto, il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui gli scarichi possono essere immessi in impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione o possono essere immessi in acque superficiali, muniti, quando richiesto, di un trattamento di depurazione, nonché quando trattasi di scarichi derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, muniti, quando richiesto, di un impianto di pretrattamento. 8) (4) È soggetto agli obblighi di cui al comma precedente lo scarico delle acque di rifiuto singolo da far confluire in un unico collettore, provenienti da qualsiasi manufatto edilizio ivi compresi: Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] a) gli insediamenti residenziali da realizzarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15; b) le costruzioni non isolate, con carattere agricolo, residenziale o alberghiero da realizzarsi in nuclei abitati esistenti; c) gli insediamenti produttivi da realizzarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15; d) le costruzioni isolate o da realizzarsi in nuclei abitati esistenti, dove si esercitano attività industriali, artigianali e commerciali; e) le costruzioni isolate non comprese nelle zone di espansione del relativo piano urbanistico, con carattere agricolo, residenziale o a destinazione alberghiera. (5) Gli scarichi da immettersi in impianti depurativi, costituiti da pozzi di dispersione, devono comunque uniformarsi alle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge. 7) (6) Nel momento in cui viene realizzata la rete di fognatura centralizzata pubblica o si verificano le condizioni di allacciabilità, di cui al precedente secondo comma, gli scarichi muniti di impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione devono essere fatti confluire nella rete stessa. (7) Il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento, nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve essere data esecuzione. In caso di inosservanza, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 6. (Oneri per il trattamento delle acque) (1) Gli oneri per la depurazione ed il trattamento delle acque e per gli impianti relativi sono sopportati da chi effettua lo scarico. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] (2) I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire convenzioni con particolari utenze da indicarsi nel regolamento di esecuzione, nell'ipotesi che queste possano utilizzare l'impianto centralizzato pubblico di trattamento, stabilendo le condizioni relative. 7. (Domanda di autorizzazione per l'impianto di trattamento) (1) Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia, chi intende costruire edifici o complessi produttivi di carattere agricolo, industriale, artigianale o commerciale, con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, case di civile abitazione o qualsiasi altro manufatto edilizio, che preveda lo scarico di acque di rifiuto di qualunque genere, deve presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione degli impianti fognari e degli impianti depurativi o di trattamento o di pretrattamento degli scarichi, che preveda, in osservanza alla disposizioni della presente legge; a) le caratteristiche e la portata degli scarichi che si intendono effettuare: b) il recipiente ove le acque verranno scaricate; c) la descrizione degli impianti depurativi o di trattamento; d) le condizioni di funzionamento degli stessi; e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge. 9) (2) La medesima autorizzazione deve essere richiesta a cura del sindaco o del presidente del consorzio o della comunità comprensoriale, per gli scarichi terminali e relativi impianti di trattamento di fognature pubbliche. (2/bis) Sui progetti delle reti fognarie interne ad insediamenti abitativi o sui progetti di allacciamento di edifici o di qualsiasi manufatto edilizio, che prevede lo scarico di acque di rifiuto, alle reti fognarie pubbliche, si esprime il sindaco. In ogni caso i progetti delle reti fognarie interne devono essere trasmessi all'Assessore provinciale competente, al fine di coordinare gli interventi comunali con il piano provinciale di cui al successivo articolo 18 Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] 10). (3) Per gli scarichi da realizzarsi attraverso impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, sulle domande di autorizzazione, presentate ai sensi del comma precedente, provvede il sindaco. (4) Quando trattasi di scarichi domestici e di quelli interessanti edifici o complessi produttivi di carattere industriale, artigianale, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, non obbligati ad installare un impianto di pretrattamento, che devono in ogni caso essere allacciati agli impianti di fognatura esistenti, sulle domande di autorizzazione, presentate secondo le procedure stabilite nei regolamenti comunali, provvede il sindaco. (5) Per tutti gli altri scarichi e per i collettori fognari principali il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, unitamente a quelli richiesti per il rilascio di pareri, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12. 9) (6) L'assessore si esprime entro 90 giorni su conforme parere della seconda sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. 11) (7) L'assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione supplementare che, a completamento di quanto già allegato alla domanda, sia ritenuta utile ai fini della valutazione del prevedibile contributo all'inquinamento delle acque da parte del richiedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione della documentazione supplementare. 9) (8) Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di richiedere alla seconda sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente espresso. In tale caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto dell'impianto il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. (9) Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale, con le eventuali modifiche prescritte. (10) Avverso la mancata autorizzazione del progetto dei collettori principali, degli impianti di trattamento o di loro Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] varianti, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni. 12) (11) La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente, entro il termine di cui al comma precedente, dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. (12) Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui, in caso di trasgressione, gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. (13) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo. (14) La licenza edilizia non può essere concessa da parte del sindaco se non previo parere favorevole sul progetto degli impianti rilasciato dall'assessorato competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del comitato provinciale. (15) Gli impianti di depurazione devono essere eseguiti, a cura ed a spese del richiedente, contemporaneamente ai lavoro edilizi, o comunque entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione. 8. (Caratteristiche degli impianti) (1) La scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione spetta, sotto la loro responsabilità, ai soggetti che si propongono di effettuare gli scarichi. (2) Essi devono comunque rispondere alle caratteristiche che vengono definite nel regolamento di esecuzione e comunque sin d'ora ai seguenti principi: a) divieto di effettuare diluizione degli scarichi, prima dell'eventuale trattamento, con acque prelevate appositamente allo scopo. L'Assessore provinciale competente, sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può tuttavia richiedere che scarichi parziali, contenenti sostanze tossiche, subiscano un trattamento Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] particolare prima della loro confluenza nello scarico generale, 13) b) disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione o a guasti. 9. (Collaudo degli impianti ed autorizzazione degli scarichi) (1) L'attivazione delle reti fognarie, degli allacciamenti di edifici alle stesse, degli impianti di pretrattamento o di trattamento delle acque, non può essere autorizzata se non previo collaudo delle relative opere. 14) (2) Per le reti fognarie interne ad insediamenti abitativi, per gli allacciamenti a reti di fognatura esistenti e per impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione, sulla domanda di collaudo provvede direttamente il sindaco, secondo criteri e modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione 14) (2/bis) In tutti gli altri casi gli interessati devono presentare, entro e non oltre tre mesi dal momento in cui gli impianti sono stati attivati, al sindaco del Comune territorialmente interessato, domanda di collaudo. 15) (2/ter) Il sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda, la richiesta di attivazione all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni, su conforme parere della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. 15) (3) Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego emesso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte. (4) Avverso la mancata autorizzazione al collaudo degli impianti è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro i tempi e scondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione. 16) (5) La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] (6) Per tutti gli altri scarichi, il sindaco comunica, entro 10 giorni dal ricevimento, la richiesta di collaudo dell'impianto all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro i tempi e scondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione su conforme parere della seconda sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale rilasciato a seguito di sopralluoghi. 11) 10. (Esercizio degli impianti) (1) L'esercizio degli impianti di trattamento o di pretrattamento degli scarichi deve essere continuo in modo da garantire, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione ed a guasti e per il tempo strettamente necessario, il rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti fissati nell'atto di autorizzazione. (2) È fatto obbligo al proprietario dell'immobile cui inerisce lo scarico, ovvero nel caso di scarico derivato da esercizio di attività produttiva, al direttore o responsabile dello stabilimento o dell'azienda, di comunicare senza indugio al sindaco ed all'ufficio tutela delle acque della Provincia le interruzioni dovute a guasti accidentali o ad ordinaria manutenzione nell'esercizio degli impianti di trattamento e di pretrattamento. 17) (3) Analogo obbligo sussiste per i responsabili degli impianti di depurazione comunali o consortili. 18) (4) Contemporaneamente alle comunicazioni di cui ai commi precedenti, i proprietari o i responsabili degli impianti devono trasmettere all'Assessore provinciale competente i programmi indicanti gli interventi da operare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi. 18) (5) L'Assessore provinciale competente, su comforme parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può prescrivere modifiche ai programmi o l'adozione di particolari provvedimenti, in relazione alle caratteristiche dei corpi ricettori degli scarichi. 18) 11. (Varianti ad impianti già autorizzati e loro revisione) (1) 19) (2) Nell'ipotesi in cui l'impianto non risulti più idoneo o comunque non assicuri il rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti fissati nell'atto di autorizzazione, si applicano le disposizioni del successivo articolo 12. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] (3) Per gli scarichi derivanti da attività industriali, artigianali o commerciali è obbligatoria la richiesta di autorizzazione ed un nuovo favorevole collaudo anche nel caso di ampliamenti, di modifiche dell'attività svolta e di modifiche nei cicli di lavorazione, qualora ciò comporti l'impiego di sostanze tossiche o inquinanti diverse, o in quantità maggiori di quelle precedentemente impiegate. 12. (Vigilanza) (1) Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio tutela delle acque a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza. (2) 20) (3) Per la misura dei tassi d'inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione acqua, il quale fornisce il risultato delle misure all'ufficio richiedente. (4) Se nel corso di accertamenti, di misure e di controlli vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta, o utente, o gestore degli impianti le misure da attuare, entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge. (5) Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela delle acque è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla Il sezione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2 (6) Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela delle acque è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. 20) 13. (Scarichi esistenti) (1) Il regolamento di esecuzione definisce le caratteristiche degli scarichi esistenti di acque di rifiuto per i quali, anche se già dotati di impianto per il trattamento e la depurazione, il proprietario è tenuto a presentare al sindaco Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] del comune territorialmente interessato progetto e relazione degli impianti di trattamento, ai sensi del precedente articolo 7. (2) Entro il termine che viene stabilito nel regolamento di esecuzione, gli scarichi devono essere dotati degli impianti prescritti ed uniformati alle condizioni di esercizio volute. (3) L'approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure l'applicazione delle procedure amministrative, si svolge secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 7. 14. (Rilevamento degli scarichi esistenti) (1) Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si procederà al rilevamento degli scarichi esistenti, aventi le caratteristiche fissate nel regolamento medesimo. (2) Il rilevamento sarà effettuato dall'ufficio tutela delle acque, il quale può avvalersi dell'assistenza del laboratorio chimico provinciale - sezione acque e delle singole amministrazioni comunali; in tale sede si dovrà accertare la conformità degli scarichi rilevati alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione. (3) Qualora i predetti scarichi siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del precedente comma, l'ufficio tutela delle acque segnala il fatto al sindaco per i provvedimenti di cui al precedente articolo 13. 17) 15. (Serbatoi o contenitori di materiale inquinante) (1) I serbatoi o contenitori di olii combustibili od altro materiale ai fini di prevenire l'inquinamento di acque superficiali o del sottosuolo, non possono essere depositati a contatto del terreno, ma devono essere collocati entro apposite strutture, le cui caratteristiche, vengono fissate nel regolamento di esecuzione che formino uno strato assolutamente impermeabile, anche in caso di rottura o di erogazione del contenitore. 21) (2) Disposizioni, ai fini della prevenzione di cui al precedente comma vengono applicate nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, anche ai depositi di stallatico e di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli. 21) Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] (3) Il regolamento di esecuzione precisa i casi in cui i proprietari di serbatoi o contenitori esistenti o di depositi di stallatico e liquami realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato il progetto per l'adeguamento. (4) In tal caso il sindaco notifica all'interessato il termine, non superiore a 10 mesi, entro il quale vi deve essere data esecuzione. In caso di mancata presentazione del progetto o di inosservanza del termine, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 16. (Smaltimenti dei fanghi residuati da impianti di depurazione e da processi produttivi) (1) Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono definite le modalità generali di smaltimento, ammesse per le singole categorie di fanghi e le norme che devono essere osservate per gli spurghi di fosse settiche, pozzi di decantazione, fognature e simili. (2) Le utenze che producono fanghi devono tenere a disposizione dei comuni e dell'ufficio tutela delle acque un registro di carico delle sostanze utilizzate nella lavorazione e di scarico dei fanghi. 17) 17. (Norme per gli scarichi in fognatura) (1) In tutte le zone di espansione degli aggregati urbani, da realizzarsi attraverso i piani di attuazione, di cui agli articoli 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. la realizzazione di impianti depurativi o di trattamento di acque di rifiuto autorizzati, ai sensi del precedente articolo 7, è considerata opera di urbanizzazione primaria. (2) 22) (3) L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. (4) Per l'acquisizione di aree necessarie alla realizzazione delle reti di fognatura centralizzate, di scarichi ed allacciamenti di qualsiasi tipo, nonché degli impianti di pretrattamento e trattamento, si applicano le disposizioni Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. 18. (Piano provinciale degli impianti di trattamento centralizzati) (1) L'assessorato competente predispone un piano provinciale, che prevede la razionale localizzazione di impianti centralizzati, destinati a trattare le acque di rifiuto, nonché le loro caratteristiche tecniche e di funzionamento. (2) Il piano viene approvato dalla Giunta provinciale e comunicato ai comuni, alle unità sanitarie locali ed alle comunità comprensoriali della provincia, i quali entro 30 giorni possono presentare osservazioni e proposte alla Giunta provinciale stessa, che decide in via definitiva. Il piano può essere modificato, in vista di un suo perfezionamento, seguendo le medesime procedure. 23) (3) 24) 19. (Consorzi di depurazione) (1) In relazione al piano di cui al precedente articolo 18 o alla necessità di realizzare omogenei bacini di raccolta delle acque di rifiuto, determinati con delibera della Giunta provinciale, possono essere costituiti consorzi fra comuni, per la costruzione e gestione anche a mezzo di azienda speciale, di impianti di fognatura e di trattamento delle acque di rifiuto. (2) I consorzi di cui al precedente comma possono essere costituiti anche in via coattiva, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche. 20. (Servizio di rilevamento per la tutela delle acque da inquinamento) (1) Il servizio di rilevamento viene disposto all'Amministrazione provinciale, avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, sezione acque ovvero in caso di esami e di analisi, che richiedano apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza. 25) (2) Le caratteristiche chimiche e batteriologiche delle acque ad uso potabile vengono determinate dai laboratori Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] medico-chimico provinciali. (3) Il giudizio di potabilità viene espresso collegialmente dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata e dai direttori dei laboratori sui dati analitici predisposti dai laboratori stessi. 26) (4) Gli effetti dannosi provocati dall'inquinamento dell'acqua alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere vengono dererminati dal laboratorio biologico provinciale. In relazione a tali effetti dannosi devono essere assicurati i normali requisiti di accettabilità degli scarichi previsti dal regolamento di esecuzione. 21. (Sanzioni amministrative) (1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque effettua scarichi di acque di rifiuto senza aver conseguita l'autorizzazione per gli impianti depurativi, di trattamento o di pretrattamento, di cui al precedente articolo 7 e/o senza il favorevole collaudo di cui al precedente articolo 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000. Alla stessa sanzione soggiace chi prosegue gli scarichi senza aver conseguito la nuova autorizzazione ed un nuovo favorevole collaudo, nell'ipotesi del precedente articolo 11, ultimo comma; b) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.500.000; c) chiunque non rispetti il divieto di effettuare la diluizione degli scarichi, di cui al precedente articolo 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000; d) chiunque nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 10, omette o ritarda oltre le 48 ore di comunicare al sindaco ed all'ufficio tutela delle acque le interruzioni di esercizio di impianto di trattamento, dovute a guasto accidentale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000; Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] e) chiunque effettui scarichi, sia pure dotati di impianto di trattamento regolarmente autorizzato e collaudato, ma non corrispondente ai requisiti di accettabilità stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000; f) chiunque non ottemperi all'ordinanza con cui il sindaco o il Presidente della giunta provinciale, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comunicano gli inconvenienti da eliminare, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000; g) chiunque non ottemperi all'obbligo di presentare progetto e relazione di impianto di trattamento per gli scarichi esistenti, nell'ipotesi di cui all'articolo 13, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500. Alla medesima sanzione soggiace il proprietario di serbatoi o contenitori di olii combustibili o di altro materiale inquinante, nell'ipotesi di cui all'articolo 15; h) chiunque non osservi le modalità generali di smaltimento dei fanghi e le norme che dovranno essere osservate per gli spurghi di fosse settiche, pozzi di decantazione, fognature, ecc., nell'ipotesi di cui all'articolo 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; i) chiunque, a norma dell'articolo 16, sia obbligato alla tenuta del registro di carico delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni e di scarico dei fanghi e non vi ottemperi, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000. (2) I proventi delle sanzioni amministrative vengono destinati a provvidenze che abbiano per finalità l'attuazione della presente legge. 27) 22. 28) 23. (Coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti) (1) Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizione di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] luglio 1934, n. 1265, ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali, che risultino incompatibili e contrarie con la presente legge, non si applicano nella provincia di Bolzano. 29) (2) Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche. 24. (Regolamenti comunali) (1) Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali alle norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti e per la disciplina degli scarichi. 25. (Disposizione finanziaria) (1) Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 50 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1974, si fa fronte con una corrispondente quota della maggiorazione del 10%, à partire dal 1° gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638. 26. (Disposizioni transitorie) (1) In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, si applicano i requisiti di accettabilità degli scarichi previsti con decreto del Presidente della giunta regionale 15 giugno 1970, n. 1483/A. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 1) Pubblicata nel B.U. 23 ottobre 1973, n. 63. 2) L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] 3) L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 32 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 4) Modificato dall'art. 33 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 5) I commi 1 e 5 sono stati sostituiti risp. modificati dall'art. 34 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 6) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 34 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 7) Sostituito dall'art. 35 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 8) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 35 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 9) Modificato dall'art. 36 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 10) Comma inserito dall'art. 36 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 11) Modificato dall'art. 29 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 12) Modificato dagli artt. 28 e 36 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 13) La lettera a) è stata sostituita dall'art. 37 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] 14) Sostituito dall'art 38 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 15) Comma inserito dall'art. 38 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 16) Modificato dall'art. 28 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 17) Modificato dall'art. 27 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 18) Comma aggiunto dall'art. 39 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 19 Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 40 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 20) L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 17 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7, e dall'art. 35, comma 6, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2. 21) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 42 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 22) Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 43 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 23) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 44 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 24) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 10 giugno 1980, n. 22. Printing... file:///D/HTML/ita32334.htm[15.01.2025 18:03:42] 25) Modificato dall'art. 30 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 26) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 45 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3. 27) L'art. 21 è stato modificato dagli articoli 27 e 46 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3, dall'art. 35, comma 7, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 32 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 28) L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41. 29) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 48 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.