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قوانين إيطاليا

Provincial Act No. 16 on landscape protection

صدر في 1970-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Bolzano
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, management/conservation, authorization/permit, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, governance

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  1. LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1970, n. 16 Tutela del paesaggio 1. (Oggetto della tutela del paesaggio) (1) Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico. (2) A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'articolo 10: a) i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi; b) le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformanti ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà; c) gli elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante; d) i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione; e) i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate. (3) Se gli strumenti urbanistici prevedono nelle zone soggette a tutela specifica ai sensi del comma precedente nuovi insediamenti, il disegno degli edifici deve rispettare le esigenze estetiche riferite agli edifici stessi, e, pur evitando una facile imitazione di forme tradizionali e pittoresche, deve essere in armonia con l'ambiente naturale che si intende salvaguardare, avendo fondamentale riguardo agli aspetti estetici e dimensionali dei nuovi edifici da realizzare. 1/bis. (1) Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge: a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; c) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare; d) i ghiacciai e circhi glaciali; e) i parchi nazionali o provinciali, nonché i territori di protezione esterna degli stessi; f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; h) le zone di interesse archeologico. (2) Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, protezione, antincendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia. (3) Chiunque intende eseguire lavori nei territori definiti dal primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7. (4) Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agrosilvo pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non compromettano l'assetto idrogeologico del territorio. 2) 1/ter. (1) Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico 3) nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente articolo 1/bis e con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 4. 2) 2. (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio) (1) Sono costituite presso la Giunta provinciale quali organi tecnico-amministrativi per la materia della tutela del paesaggio, le seguenti commissioni: a) prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata: 1) dall'assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio, quale presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal capo ripartizione cui è assegnato il servizio, quale vicepresidente; 2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente; 3) dal rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) da un urbanista del servizio piano di coordinamento territoriale provinciale; 5) da un esperto in scienze naturali; 6) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per il turismo; 7) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste; 8) - 9) da due rappresentanti degli agricoltori e coltivatori diretti, scelti dalla Giunta provinciale rispettivamente da due terne di nominativi designati dall'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund); 10) da un rappresentante delle comunità comprensoriali territorialmente interessate e, ove queste non risultino regolarmente costituite o qualora l'argomento sottoposto all'esame della commissione sia riferito al territorio di più comunità, da un rappresentante del consorzio dei Comuni della provinciale di Bolzano; 11) da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband für Heimatpflege) o dell'Alpenverein Südtirol, scelto dalla Giunta provinciale da due terne di nominativi designati dai rispettivi organi;. 12) da un raprresentante della sezione di Bolzano del C.A.I. o dell'associazione "Italia Nostra", scelto dalla Giunta provinciale su due terne di nominativi designati dai rispettivi organi. Due rappresentanti delle associazioni od enti di cui alle precedenti cifre 11 e 12, i cui designati non risultano tra quelli compresi nella commissione e scelti dalle terne proposte dai rispettivi organi, partecipano ai lavori della commissione stessa con voto consultivo. b) seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata: 1) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente, quale presidente; 2) da un architetto o ingegnere, esperto in materia di tutela del paesaggio, quale vicepresidente; 3) da un urbanista del servizio urbanistica; 4) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e foreste; 5) da un esperto, laureato in scienze agrarie, forestali o ingegneria, scelto dalla Giunta provinciale da una terna di nominativi proposta dall'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund); 6) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche altoatesine scelto dalla Giunta provinciale da terne di nominativi proposte dalle associazioni. 7) dal sopraintendente provinciale ai beni culturali o dal suo delegato. (2) Le commissioni sono convocate dall'assessore provinciale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della ripartizione cui è assegnato il servizio, il quale predispone l'elenco degli argomenti da trattare. Partecipa alle riunioni delle commissioni, con voto consultivo, un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'Amministrazione provinciale. (3) Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato del servizio per la tutela dell'ambiente. (4) Per tutti i membri delle commissioni, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento. (5) Alla nomina delle commissioni si provvede con deliberazione della Giunta provinciale. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti. (6) La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel Consiglio provinciale. Per il funzionamento delle commissioni si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6 4), e successive modifiche, concernenti i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale. Le commissioni sono legalmente riunite con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente. (7) Alle riunioni delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci ed i presidenti delle Aziende autonome di soggiorno e turismo o delle pro loco dei Comuni territorialmente interessati. (8) Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo articolo 8, i sindaci ed i presidenti partecipano alla stessa con diritto di voto. Negli altri casi, con votazione separata, i sindaci ed i presidenti partecipanti alla prima ed alla seconda commissione esprimono collegialmente un motivato parere su ogni proposta, a maggioranza dei presenti e qualunque sia il loro numero; chi è contrario al parere espresso può tuttavia chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso. (9) Quando la prima commissione delibera sulle proposte di imposizione di vincolo, di cui al successivo articolo 3, nel caso in cui il parere collegiale dei sindaci e dei presidenti contrasti con quello della commissione medesima, l'assessore provinciale competente sottopone la questione alla Giunta provinciale, la quale decide se dare corso alla delibera della commissione, di cui al successivo articolo 3, apportandovi eventuali modifiche. (10) Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo articolo 12, l'assessore provinciale competente, nelle proposte da sottoporre al Presidente della giunta provinciale, deve fare menzione del parere espresso collegialmente dai sindaci e dai presidenti. (11) La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, in aggiunta alle funzioni specifiche contemplate dalla presente legge, compie studi e formula proposte per la migliore tutela del paesaggio, segnala le iniziative di enti pubblici o privati, nonché gli eventi naturali che abbiano arrecato o possono arrecare pregiudizio al paesaggio. (12) Le commissioni provinciali per la tutela del paesaggio possono disporre che studi particolari, indagini e sopralluoghi siano effettuati da singoli membri o da comitati ristretti designati nel loro seno. 5) 3. (Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica) (1) La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio individua i beni o complessi di beni, di cui alle lettera a) fino ad e) dell'articolo 1, che devono essere assoggettati a tutela specifica, ai sensi della presente legge. (2) In tale occasione, ai fini di un migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la presa di posizione dell'urbanista del servizio del piano di coordinamento territoriale provinciale di cui alla cifra 4) della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio. (3) La prima commissione delibera su propria iniziativa o su proposta. La proposta di vincolo può essere promossa dai Comuni, loro consorzi, dalle comunità comprensoriali, dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo e dalle pro-loco, nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata documentazione. Ove la prima commissione ritenga la proposta infondata, ne dà comunicazione al proponente ed archivia l'atto. (4) La delibera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio ha valore di proposta di imposizione del vincolo e per la durata di un mese viene pubblicata all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare. Durante la pubblicazione della delibera copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del Comune. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione la delibera della prima commissione con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale, che approva la proposta apportandovi eventuali modifiche. Prima dell'approvazione può essere sentito il parere di uno o più esperti scelti dell'albo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6. (5) Le caratteristiche delle planimetrie vengono determinate nel regolamento di esecuzione alla presente legge. 6) (6) Entro trenta giorni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro la delibera di archiviazione della proposta ai sensi del comma 3. 7) 4. (Vincolo paesaggistico) (1) Il vincolo paesaggistico è dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale. (2) La deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1, al proprietario, il quale deve informare il possessore o detentore del bene vincolato, è efficace a tempo indeterminato nei confronti di chiunque. (3) Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o qualora sia difficile identificarli tutti, si deve procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare. 8) 5. (Prescrizioni nel decreto di vincolo) (1) Il vincolo assoggetta i beni ai poteri dell'autorità secondo le norme della presente legge e comporta per i proprietari, possessore o detentori l'obbligo fondamentale di conservare i beni come tali ed in riferimento all'ambiente, in modo da non alterare i caratteri per i quali sono stati sottoposti a tutela. (2) La deliberazione di cui all'articolo 4 deve contenere prescrizioni per adeguare il vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna categoria di beni di cui all'articolo 1. Le prescrizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità dell'uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela. In particolare, per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale del paesaggio, le prescrizioni possono avere per oggetto la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del disturbo mediante rumori, anche in prossimità o in vista del bene o del complesso di beni tutelato, nonché la circolazione con veicoli. 8/bis) (3) Nelle zone corografiche di cui alla lettera b) dell'articolo 1, l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, nonché la produzione di rumori devono essere contenuti nella misura minima che, in relazione a ciascun tipo di attività ammessa, sia resa possibile dalle più progredite soluzioni tecniche. 6. (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica) (1) L'individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge. (2) Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all'articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all'articolo 20 dell'ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio. (3) Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23. (4) Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale, rispettivamente dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma precedente con decreto del Presidente della giunta provinciale si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale rispettivamente del piano urbanistico comunale. (5) È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico. (6) Qualora i vincoli paesaggistici imposti rendano necessaria una modifica del piano urbanistico comunale, nei vincoli di cui all'articolo 4 stesso devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le relative modifiche. (7) Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni. 9) 7. (Effetti dei vincoli paesistici) (1) I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di un immobile individuato dalla prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 3 indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, a partire dalla pubblicazione della deliberazione della sezione tutela paesaggio, non possono distruggerlo, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al Sindaco del Comune, nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti, nonché astenersi dal mettervi mano sin tanto che non abbiano ottenuto l'autorizzazione. 10) 8. (Autorizzazione) (1) L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio rifiuto. (1/bis) Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'Ispettorato forestale competente. (2) Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38, e successive modifiche, può trasmettere la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica al Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni. (3) Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente invia gli atti al sindaco del Comune interessato. (4) Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente entro cinque giorni il corrispondente provvedimento. Trascorso il termine di 60 giorni senza che il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente abbia comunicato il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 7 è demandata al sindaco, il quale decide definitivamente entro 30 giorni. (5) Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto. (6) L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve essere inviato otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente ed all'esperto rappresentante provinciale. (7) L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente. (8) Quando la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta viene sottoposta al parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi siano soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. (9) La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. (10) La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. (11) Il sindaco dà immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3 del primo comma dell'articolo 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale delle autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere. L'esperto può chiedere entro dieci giorni che le autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere vengano trasmesse assieme alla relativa documentazione al Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. La Giunta provinciale su proposta del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione sindacale entro i 60 giorni successivi alla trasmissione. 11) 9. (Ricorso al collegio tutela del paesaggio) (1) Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto: a) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa due nominativi di madrelingua italiana e due di madrelingua tedesca; b) da un esperto della ripartizione tutela del paesaggio e della natura; c) da un esperto della ripartizione urbanistica; d) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli esperti in tutela del paesaggio; e) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare; f) da un architetto, libero professionista, scelto dalla Giunta provinciale da terne proposte dall'organo professionale; g) da un esperto-laureato delle ripartizioni agricoltura e foreste. (2) La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro, salvo il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti, decide quello del presidente. (3) Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o con qualifica corrispondente. (4) Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La comunicazione della decisione al ricorrente è fatta dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 12) 10. (Tutela paesistica di beni che non siano già vincolati) (1) Anche prima ed indipendentemente dalla deliberazione della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio i Sindaci hanno facoltà: a) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esterno dei beni o complessi di beni, appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 1; b) di sospendere ogni determinazione sul rilascio della licenza edilizia, che sia richiesta per l'esecuzione di lavori di cui alla lettera a); c) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati; d) di adottare, nei casi di pregiudizio imminente ed irreparabile, i provvedimenti contingibili ed urgenti che secondo le circostanze siano più idonei per assicurare la tutela del paesaggio. (2) I poteri di cui alle lettere a), b) limitatamente al lato paesaggistico dell'autorizzazione, e c) del presente articolo, possono essere esercitati anche, indipendentemente dal sindaco, dall'assessore provinciale competente; i provvedimenti di cui alla lettera d) del presente articolo sono adottati dall'assessore provinciale competente. In caso di intervento dell'assessore provinciale ai sensi del precedente comma, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 dall'autorità provinciale. I poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere esercitati anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. (3) Raggiunto l'accordo, la Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, autorizza, modificando, se occorre, il precedente vincolo. (4) Avverso i provvedimenti stessi, qualora sia notificato all'interessato che è intervenuta la deliberazione conforme della competente prima commissione provinciale per la tutela paesaggio, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3. La decisione della Giunta provinciale è definitiva. 13) 11. (Tutela generica del paesaggio) (1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine. (2) (3) (4) 14) 12. (Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame) (1) Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio: a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela "monumenti naturali", "biotopi" e "giardini e parchi"; tutti gli interventi nell'ambito delle zone di rispetto, esclusi gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1/bis; b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,5 m o di lunghezza superiore a 1000 m, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,5 m e una lunghezza superiore a 1,5 km; c) la costruzione di ferrovie; d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti; e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione; f) derivazioni d'acqua, ad eccezione di derivazioni d'acqua fino a 3 l/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d'acqua, della costruzione di serbatoi interrati fino ad una capacità di 500 m³, della costruzione di impianti di potabilizzazione, della sostituzione di prese e di prese aggiuntive e della costruzione di pozzi a scopo potabile ed irriguo, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonché opere idrauliche di seconda e terza categoria; g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti; h) depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1000 m² rispettivamente con un volume superiore a 1000 m³; i) il dissodamento di bosco, di siepi e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna, la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate, miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria, spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5000 m², la pendenza superiore al 40 per cento, nonché previsto un livellamento superiore a 1m; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1600 m sul livello del mare; k) impianti di irrigazione per una superficie superiore a 3 ettari nonché drenaggi, ad eccezione di impianti di irrigazione per aree intensamente coltivate fino a 10 ettari nonché il rinnovo di impianti esistenti; l) impianti di risalita, piste da sci, nonché impianti di innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari; m) condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 m; n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di qualsiasi tipo al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale; o) tutti i progetti presentati entro tre anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentano delle connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti. (2) Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica. (3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 822 del Codice Civile. (4) I progetti per le attività di cui al comma 1 devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. (5) Qualora si tratti di attività comprese nell'allegato alla legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione di cui all'articolo 7 viene concessa contestualmente all'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. (6) Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione è prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalità della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa. (7) Se le attività di cui al comma 1 per le soglie da stabilirsi con regolamento di esecuzione non sono tali da recare pregiudizio al paesaggio per la loro entità o per la loro natura e se per esse non è prescritta altra autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale oltre a quella di cui all'articolo 7, le relative opere sono approvate direttamente dall'assessore per la tutela del paesaggio su proposta dell'ufficio provinciale competente. (8) Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonché una cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciale ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. (9) La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. (10) Il richiedente può presentare entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato. (11) Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio. 15) 12/bis. (1) Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del suolo e viabilità agraria e forestale di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economia, la commissione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, viene integrata da un funzionario della ripartizione competente per la tutela del paesaggio iscritto nell'albo degli esperti previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. I progetti debbono contenere gli allegati prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, e dell'articolo 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35. (2) Per l'espressione del parere paesaggistico i summenzionati progetti, ad eccezione degli interventi di cui al precedente articolo 1/bis, punto 2, e dei lavori urgenti di prevenzione e di pronto intervento, debbono essere sottoposti all'esame della commissione composta ai sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare dei preventivi di spesa. (3) L'esperto può chiedere la trasmissione dei progetti per l'esame alla seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, la quale si esprime entro 30 giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine o in caso di ricorso al parere espresso, la decisione spetta alla Giunta provinciale, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Il parere positivo dell'esperto, rispettivamente della seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12. (4) Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e le opere di viabilità agraria e forestale non eseguiti in economia dall'Amministrazione provinciale, devono essere autorizzate con le modalità di cui all'articolo 12. 16) 13. 17) 14. (Rimozione di manufatti) (1) Il proprietario o l'imprenditore, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore provinciale competente, deve rimuovere residui di costruzioni o di impianti non utilizzati, secondo la loro destinazione. Ugualmente sono tenuti a sistemare il cono di deiezione, di miniere e cave e di sistemare le torbiere abbandonate in modo tale da ricomporre anche attraverso un organico progetto di sistemazione del verde il quadro ambientale precedentemente alterato. (2) Contro il provvedimento del sindaco o dell'assessore provinciale competente è ammesso ricorso al collegio per la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9. 15. (Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni) (1) Le norme e le misure di tutela del paesaggio esercitano la loro efficacia verso chiunque ad esclusione delle opere per la difesa militare. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche se per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo. (2) Per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'assessore provinciale competente è tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentanti dalle amministrazioni stesse. (3) Raggiunto l'accordo, il Presidente della giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, autorizza con proprio decreto, modificando, se occorre, il precedente vincolo. 18) 16. (Accesso ai luoghi) (1) Al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge e di vigilare l'osservanza, il Presidente della giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare funzionari ed agenti della Provincia, i membri delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio e gli incaricati comunali ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non assoggettati a vincoli specifici, salvo l'obbligo del preavviso ai sensi dell'articolo 4, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, se si tratta di proprietà private. (2) Alle persone autorizzate è consentito altresì disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari concernenti le caratteristiche di tali luoghi. (3) L'autorità comunale o provinciale per la tutela del paesaggio favorisce l'accesso e il godimento da parte del pubblico dei beni tutelati dalla presente legge. 10) 17. (Assistenza della polizia dello Stato) (1) Ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 19), gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, e gli organi di polizia locale sono tenuti a cooperare all'attuazione della presente legge ed a reprimere ogni infrazione facendo uso dei poteri ad essi spettanti. Di ogni infrazione accertata essi daranno immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato ed all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio. 18. (Assistenza) (1) Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo. (2) L'Amministrazione provinciale facilita l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l'attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L'Amministrazione provinciale può facilitare lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché, sentita la seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori, o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. 20) (3) L'amministrazione può concedere, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma precedente, contributi annui. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari. (4) Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) ed e) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di Comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto. 21) (5) Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l'Amministrazione provinciale può concedere, su proposta della prima Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, premi incentivanti. 21) (6) 21/bis) 19. (Rimborso per lavori sospesi) (1) Per lavori su beni non vincolati a carico dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse intimata la preventiva diffida ai sensi dell'articolo 10, lettera a), è data azione nei confronti della Provincia per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione, sempre che si tratti di lavori eseguiti con l'osservanza di tutte le norme vigenti. (2) Le opere già eseguite sono demolite a spesa della Provincia. 20. (Copertura spese) (1) I mezzi necessari per l'attuazione della presente legge, quelli inerenti all'assistenza ai sensi dell'articolo 18 al rimborso per lavori sospesi di cui all'articolo 19 vengono fronteggiati con lo stanziamento del cap. 440 del bilancio della Provincia. 21. (Sanzioni amministrative) (1) Senza pregiudizio di qualsiasi altra sanzione disposta dalle norme in vigore, chi non ottempera alle prescrizioni della presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al paesaggio. I relativi provvedimenti, e le connesse sanzioni amministrative, avverso i quali è ammesso ricorso alla giunta provinciale nei termini previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. 22) (2) 22) (3) Se il trasgressore non ottempera alla sanzione entro il termine prefissato, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo od anche prima, in caso di urgenza, può essere provveduto d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio; essa, nonché l'importo del risarcimento in denaro, sono riscossi secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 22) 22. (Elenco dei vincoli paesistici) (1) Presso l'autorità provinciale per la tutela del paesaggio e presso gli uffici comprensoriali viene tenuto un elenco degli oggetti tutelati ai sensi della presente legge secondo la classifica dell'articolo 1 con relativi provvedimenti di applicazione del vincolo. (2) Chiunque può prendere visione e redigere copia dell'elenco o di parti di esso. (3) L'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio provvede alla indicazione esteriore (insegne, marcature e simili) dei singoli beni o complessi di beni tutelati. L'apposizione dei distintivi è gratuita ed il deterioramento o la rimozione dei medesimi sono vietati. 22/bis. (1) La Provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano paesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali. 23) 22/ter. (1) I provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 8, qualora non vengano annullati ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, i provvedimenti di autorizzazione del Presidente della giunta provinciale di cui agli articoli 11 e 12, contro i quali non venga presentato ricorso ai sensi del sesto comma dell'articolo 12, i provvedimenti di autorizzazione del Presidente della giunta provinciale di cui all'articolo 13 e le decisioni della Giunta provinciale su ricorso sono definitivi. 23) 22/quater. (1) Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza per le violazioni di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'articolo 1/sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 23) Disposizioni transitorie e finali 23. (Efficacia dei vincoli preesistenti) (1) Tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore. 24. (Assistenza in giudizio) (1) A norma dell'articolo 34, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951 24) l'avvocatura dello Stato può assumere, su richiesta, la rappresentanza e difesa dei comuni nelle controversie relative a funzioni ad essi delegate. (2) In caso di controversie sorgenti in connessione con la presente legge, il Comune si mette in contatto con la competente autorità provinciale allo scopo di coordinare le eventuali azioni. 25. (Esercizio delle funzioni delegate) (1) Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia. (2) Nell'esercizio delle funzioni delegate i Sindaci devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Le direttive diventano obbligatorie il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. (3) Gli organi provinciali competenti possono sempre sostituirsi al Sindaco nell'esercizio della funzione delegata in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive di cui al comma precedente. 25) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 1) Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 11 agosto 1970, N 33. 2) Gli artt. 1/bis e 1/ter sono stati inseriti dall'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 3) Vedi le norme transitorie contenute nell'art. 11 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35: (1) In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale predisporrà gli allegati grafici di cui all'art. 1/ter inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, provvedendo ai necessari adeguamenti derivanti dalle modifiche ai piani urbanistici comunali intercorse tra l'emanazione del decreto di vincolo di cui all'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e l'entrata in vigore della presente legge. Gli allegati grafici vengono approvati dalla Giunta provinciale e trasmessi ai singoli comuni territorialmente interessati che ne prendono atto. Per rispettare il predetto termine la Giunta provinciale può incaricare liberi professionisti per la redazione degli allegati grafici e ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato. (2) La Giunta provinciale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico imposto con la lett. b) del primo comma dell'art. 1/bis inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. (3) Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ad esclusione delle opere per la difesa militare e delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, si continua ad applicare l'art. 15 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37. 4) Vedi l'art. 4 della L.P. 19 marzo 1991, n. 6. 5) L'art 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 12 giugno 1975, n. 26, e dall'art. 2 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 6) L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37. 7) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11. 8) L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 8/bis) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 9) L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 10) Gli articoli 7 e 16 sono stati modificati dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37. 11) L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27, dall'art. 3, comma 2, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 18 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7, e dall'art. 35 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. 12) L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 6 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, e dall'art. 26 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27. 13) L'art. 10 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, dall'art. 36 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 14) Il comma 1 è stato sostituito, e i commi 2, 3 e 4 sono stati soppressi dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27. 15) L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 3, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 5 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, dall'art. 31 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 37 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. 16) L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 17) L'art. 13 è stato soppresso dall'art. 29 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27. 18) L'art. 15 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37. La Corte costituzionale con sentenza del 29 marzo 1985, n. 94, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16, nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. 19) Vedi il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 20) Il comma 2 è stato integrato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 1981, n. 7, e modificato dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 21) I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 21/bis) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, e successivamente abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16. 22) I commi 1 e 3 sono stati modificati ed il comma 2 è stato abrogato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. 23) Gli articoli 22/bis, 22/ter, 22/quater sono stati inseriti dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 24) Vedi l'art. 41 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49. 25) L'art. 25 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

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