تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Provincial Act No. 14 to support mountain agriculture

صدر في 1992-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Provinciale n. 14: Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Trentino-Alto Adige
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, mountain area, less favoured areas, financial agricultural measures, access-to-information, institution, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 7-04-1992 PROVINCIA DI TRENTO Interventi a favore dell' agricoltura di montagna BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 16 del 14 aprile 1992 Il Consiglio Provinciale ha approvato Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. Al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale del territorio provinciale, la presente legge disciplina e coordina specifici interventi a favore delle zone in cui l' attività agro - silvo - pastorale presenta situazioni di particolare svantaggio ed altri interventi a favore dell' agricoltura di montagna. ARTICOLO 2 Programmazione degli interventi 1. Gli indirizzi per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono definiti dal programma di sviluppo provinciale. 2. Per il settore agricolo la Giunta provinciale, tramite il piano di sviluppo del settore agricolo di cui all' articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente: << Interventi organici in materia di agricoltura >>, provvede all' individuazione delle azioni che consentono il progressivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la presente legge, tenuto conto delle proposte della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna di cui all' articolo 4. ARTICOLO 3 Attuazione degli interventi 1. La Giunta provinciale, in relazione agli interventi previsti dal titolo II e dagli articoli 24 e 25, stabilisce i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità , le priorità od esclusioni dal finanziamento per categoria di iniziative o di beneficiari tenuto conto delle disponibilità finanziarie, nonchè l' entità dell' intervento. 2. Per la concessione, la liquidazione e l' erogazione delle agevolazioni previste dal titolo II e dagli articoli 24 e 25 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17. ARTICOLO 4 Commissione provinciale per lo sviluppo della montagna 1. E' istituita la commissione provinciale per lo sviluppo della montagna; ad essa spettano le seguenti funzioni: a) formulare proposte e fornire pareri per l' applicazione della presente legge e l' adeguamento della legislazione provinciale; b) verificare lo stato di attuazione della presente legge; c) promuovere il coordinamento di ogni altro intervento provinciale riguardante la montagna; 2. La commissione è composta da: a) il Presidente della Giunta provinciale, che la presiede; b) l' assessore competente in materia di agricoltura, con funzioni di vicepresidente; c) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura; d) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di territorio, tutela dell' ambiente e foreste; e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di programmazione; f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività economiche; g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività terziarie; h) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione e cultura; i) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell' attività agricola; l) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; m) il dirigente del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario; n) il presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura trentina( ESAT); o) un presidente di comprensorio designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori; p) un membro designato dalla delegazione provinciale dell' Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani( UNCEM); q) un membro designato dalla sezione provinciale dell' Associazione nazionale comuni italiani ( ANCI); r) tre membri designati uno ciascuno dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; s) tre esperti in politica agraria e montana, di cui due designati dalla Giunta provinciale ed uno dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale; t) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ( CCIAA); u) un rappresentante designato dall' ordine dei dottori agronomi e forestali. 3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per l' intera legislatura. 4. Gli enti ed organismi di cui alle lettere o), p), q), r), t) ed u) del comma 2 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 5. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salvo successiva integrazione. 6. Il presidente della commissione può , di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari preposti a strutture provinciali non rappresentate nella commissione, tecnici ed esperti in discipline specifiche. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del dipartimento competente in materia di agricoltura. 8. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 9. Ai componenti, al segretario, nonchè ai soggetti di cui al comma 6, della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia. ARTICOLO 5 Sistema informativo agricolo provinciale 1. Nell' ambito del sistema informatico provinciale è attivato, anche mediante l' utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l' azione di governo e come supporto al funzionamento dell' attività amministrativa. 2. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo, con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale. ARTICOLO 6 Obiettivi 1. Gli interventi provinciale nelle zone che presentano situazioni di particolare svantaggio perseguono i seguenti obiettivi: a) arrestare il processo di spopolamento derivante dall' abbandono delle attività agro - silvo - pastorali; b) individuare e porre rimedio alle cause strutturali degli svantaggi di origine naturale e socio economica, con particolare riferimento all' agricoltura; c) rendere competitive le condizioni di vita della popolazione residente, con particolare riferimento agli addetti all' agricoltura; d) salvaguardare e migliorare i livelli occupazionali. 2. Fra gli interventi di cui al comma 1 rientrano quelli previsti: a) dal titolo II della presente legge, per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, per sostenere l' attività agricola e per sviluppare il turismo rurale; b) dal titolo III della presente legge per il riordinamento fondiario; c) dalle legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 ed in particolare dal titolo II della legge medesima; d) dalla legge provinciale 26 novembre 1976, nº 39 concernente << Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell' agricoltura trentina >>, in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento delle strutture agrarie, con particolare riferimento alla concessione di un' indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio; e) dalle altre leggi provinciali di settore nonchè da ogni altro intervento previsto da disposizioni provinciali, nazionali e comunitarie in materia di agricoltura. ARTICOLO 7 Individuazione delle zone particolarmente svantaggiate 1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede: a) alla determinazione degli indicatori da utilizzare per l' individuazione delle zone particolarmente svantaggiate; b) alla individuazione nell' ambito del territorio provinciale, sulla base degli indicatori di cui alla lettera a), delle zone particolarmente svantaggiate. 2. La determinazione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), è effettuata con riferimento ai seguenti fattori: a) difficoltà di ordine naturale per lo svolgimento dell' attività agricola; b) situazioni di marginalità socio - economica in cui operano gli imprenditori agricoli; c) tendenze recessive del settore agricolo; d) aspetti dimensionali e presenza di risorse sottoutilizzate nel settore agricolo; e) aspetti strutturali del settore agricolo. 3. la deliberazione di cui al comma 1 è adottata sentito il parere dei comprensori, della delegazione provinciale dell' UNCEM, della sezione provinciale dell' ANCI, dell' ESAT, oltre che della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all' adozione della deliberazione medesima. 4. La Giunta provinciale può provvede alla revisione degli indicatori e delle zone di cui al comma 1, qualora ragioni sopravvenute lo rendessero opportuno e comunque a periodi temporali non inferiori a tre anni, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. ARTICOLO 8 Premio per la conservazione delle aree prative 1. Al fine di conservare la pratica dello sfalcio delle superfici agricole e di evitarne l' abbandono, agli operatori agricoli che si impegnano alla coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all' articolo 3, comma 1, può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500.000. 2. Il premio di cui al comma 1 è cumulabile con l' indennità compensativa di cui all' articolo 17 del regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie e all' articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l' articolo 31 della presente legge. ARTICOLO 9 Recupero delle superfici foraggiere abbandonate 1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali ed i rischi di incendi connessi all' esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell' 80 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate. 2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie. 3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell' ambito del proprio territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite deliberazioni cartografiche; tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere alla rideterminazione dell' individuazione delle superfici foraggiere abbandonate ad intervalli non inferiori a tre anni. L' individuazione e le relative rideterminazioni delle superfici sono soggette all' approvazione della Giunta provinciale. 4. Sulla base delle richieste dei comuni la Giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare per l' attuazione, secondo le modalità previste dal presente articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonchè per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L' erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all' articolo 11. 5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, individuano le superfici da recuperare in via prioritaria ed invitano i relativi proprietari ad effettuare gli interventi di recupero. 6. Ai proprietari che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale a termini dell' articolo 8, comma 1, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi all' invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la coltivazione delle superfici secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari non siano superiori all' importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell' articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente << Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento >>. 7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati ed in subordine di cooperative aventi fra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge. 8. Ai proprietari che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggiere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell' impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi il premio di cui all' articolo 8. Qualora i proprietari per il recupero delle superfici si avvalgano di imprenditori agricoli mediante la stipulazione di contratti di affitto, il contributo di cui al comma 1 ed il premio di cui all' articolo 8 possono essere erogati ai predetti imprenditori agricoli; a tal fine il proprietario rilascia una apposita delega scritta da presentare ai comuni per la liquidazione delle agevolazioni. 9. Ai sensi del secondo comma dell' articolo 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 concernente << Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna >>, il comprensorio può assumere le funzioni dei comuni relativi agli adempimenti del presente articolo che i comuni medesimi ritenessero conveniente affidargli. In tal caso le somme per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai comprensori con l' osservanza delle procedure previste per i comuni. 10. Nel caso di mancato rispetto dell' impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate degli interessi legali. 11. Sono escluse dall' applicazione del presente articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda intesa ad ottenere l' assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8, concernente << Norme per l' utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate >>. ARTICOLO 10 Interventi per opere di manutenzione ambientale 1. Per mantenere l' efficienza delle infrastrutture e dei manufatti ad utilizzazione collettiva esistenti nelle zone di cui alla presente legge, i comuni possono concedere ai proprietari degli stessi, alle amministrazioni separate di uso civico ( ASUC), nonchè ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, concernente << Nuove norme per la bonifica integrale >>, un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Per l' attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta provinciale predispone un piano annuale degli interventi sulla base delle richieste dei comuni. Le predette richieste devono indicare il programma delle iniziative realizzabili distinguendo quelle riferite a infrastrutture e manufatti di proprietà dei comuni medesimi da quelle di proprietà di altri soggetti. Nel caso di iniziative da realizzarsi nei territori dei parchi naturali provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente << Ordinamento dei parchi naturali >>, le richieste dei comuni sono accompagnate da un parere del rispettivo comitato di gestione. 3. Nel caso di interventi realizzati dai comuni e dalle ASUC su beni di proprietà degli stessi, le iniziative possono essere effettuate avvalendosi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati e di cooperative aventi fra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede ad assegnare annualmente ai comuni le somme necessarie all' attuazione dei programmi delle iniziative. L' erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all' articolo 11. ARTICOLO 11 Procedure per l' erogazione delle somme assegnate ai comuni 1. Per l' attuazione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 la Giunta provinciale, con il provvedimento di determinazione delle assegnazioni ai comuni, può disporre l' erogazione di eventuali anticipi fino alla misura massima dell' 80 per cento delle assegnazioni medesime. 2. L' erogazione a saldo delle somme assegnate ai comuni è subordinata alla rendicontazione della spesa sostenuta per le iniziative realizzate nell' anno di riferimento ed è effettuata al netto delle somme recuperate a termini dell' articolo 9, comma 10. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quella assegnata, si provvede ad una riduzione proporzionale dell' assegnazione. Nel caso in cui le somme erogate risultino superiori a quelle rendicontate, la differenza è restituita alla Provincia. 3. Nella determinazione delle assegnazioni annuali la Giunta provinciale può privilegiare i comuni che hanno dimostrato maggior capacità di spesa nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano degli interventi. ARTICOLO 12 Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale 1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, quale elemento essenziale del paesaggio alpino, nonchè per evitare la perdita di un patrimonio storico - culturale e la sottrazione di aree agricole per nuovi insediamenti edilizi, può essere concesso un contributo in conto capitale per il recupero, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, del predetto patrimonio per fini agrituristici e di ospitalità rurale purchè gli edifici risultino dismessi dalla loro destinazione originaria da almeno un quinquennio. 2. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 60 per cento della spesa ammessa, agli imprenditori agricoli singoli od associati, iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e proprietari degli immobili da recuperare. 3. Il contributo di cui al comma 1 può altresì essere concesso per i medesimi fini ai comuni, alle ASUC, ad altri enti pubblici, alle associazioni agrarie comunque denominate purchè legalmente costituite, alle consortele, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, per il recupero, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle strutture di malga di cui i soggetti medesimi siano proprietari. 4. Con la deliberazione di cui all' articolo 3, comma 1, la Giunta provinciale individua i limiti dimensionali del patrimonio edilizio da recuperare a fini di ospitalità rurale. ARTICOLO 13 Interventi per il sostegno di colture alternative e degli allevamenti minori 1. Al fine di favorire l' adozione di colture alternative erbacee, arbustive ed arboree, ivi comprese le piante officinali, orticole, orticole e di pieno campo, le specie pregiate per la produzione del legno o a rapido accrescimento nonchè lo sviluppo degli allevamenti minori, possono essere concessi contributi nella misura massima pari alla spesa ammissibile sostenuta per l' acquisto del materiale vegetale necessario, di soggetti di allevamenti minori e delle relative attrezzature per lo svolgimento dell' attività zootecnica. Tra le colture di cui al presente comma si debbono ricomprendere anche gli arboreti specializzati per la produzione di semi forestali, per la conservazione del patrimonio genetico, per la conservazione di siepi ed arbusti per rinverdimenti in zone sfavorevoli. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, le associazioni agrarie comunque denominate, purchè legalmente costituite, nonchè le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia. ARTICOLO 14 Agevolazioni per le prestazioni veterinarie 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 concernente << Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari >>, al fine di conseguire condizioni di assistenza zootecnica in grado di fornire garanzie circa lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità dei prodotti, la Provincia è autorizzata ad assumere in tutto o in parte la spesa per l' effettuazione di prestazioni veterinarie a favore delle aziende agricole. A tal fine la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali e con i singoli veterinari liberi professionisti. ARTICOLO 15 Interventi di sostegno all' attività di alpeggio 1. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell' alpeggio, agli imprenditori agricoli ed associati, alle associazioni agrarie comunque denominate, nonchè alle cooperative agricole che gestiscono gli alpeggi e le malghe, può essere concesso un contributo sulle spese del personale impiegato nella conduzione degli alpeggi. 2. Il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. ARTICOLO 16 Adozione di sistemi di informazione 1. Al fine di ovviare agli svantaggi che derivano alle zone di montagna dalla distanza dai centri di produzione e scambio delle informazioni e dei servizi, agli imprenditori agricoli singoli od associati, iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per l' adozione di sistemi di informatizzazione. ARTICOLO 17 Promozione del turismo rurale 1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell' ambiente rurale e di differenziare l' offerta turistica tradizionale, anche per rispondere all' evoluzione della domanda, la Provincia promuove lo sviluppo del turismo rurale. 2. Per turismo rurale si intende un complesso di iniziative riferite ad una zona caratterizzata da ambiente rurale, le quali contemplino, oltre all' ospitalità turistica od agrituristica, servizi socio culturali, sportivi e per il tempo libero. ARTICOLO 18 Progetti di turismo rurale 1. Le iniziative di promozione del turismo rurale sono attuate mediante progetti intersettoriali relativi a specifiche aree geografiche, che assicurino il mantenimento dell' attività agricola nelle zone interessate e contribuiscano alla custodia attiva dell' ambiente rurale. 2. I progetti di turismo rurale possono essere predisposti da enti pubblici locali, cooperative iscritte al registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e da imprenditori agricoli singoli od associati iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 anche con la collaborazione di enti, organizzazioni locali e soggetti privati operanti nelle zone individuate ai sensi dell' articolo 7. 3. I progetti di cui al comma 1 devono contenere gli elementi descrittivi e di valutazione previsti per i progetti della Provincia dalle disposizioni provinciali in materia. ARTICOLO 19 Approvazione e attuazione dei progetti di turismo rurale 1. I progetti di turismo rurale presentati dai soggetti di cui all' articolo 18, comma 2, sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del comitato tecnico per il turismo rurale di cui all' articolo 20 e sono attuati dai competenti servizi provinciali in osservanza della vigente normativa di settore e mediante l' utilizzazione delle relative autorizzazioni finanziarie. 2. Gli strumenti di programmazione e le deliberazioni di attuazione delle leggi di settore tengono conto delle iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 ai fini delle rispettive priorità . 3. Con il medesimo provvedimento di approvazione dei progetti di turismo rurale la Giunta provinciale può concedere un concorso finanziario sulle spese sostenute dai soggetti di cui all' articolo 18, comma 2, per la predisposizione dei progetti medesimi. ARTICOLO 20 Comitato tecnico per il turismo rurale 1. E' istituito il comitato tecnico per il turismo rurale con il compito di esprimere pareri sui progetti di turismo rurale elaborati dai soggetti di cui all' articolo 18, comma 2, nonchè di verificarne l' attuazione. 2. Il comitato tecnico per il turismo rurale è composto da: a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, che lo presiede; b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive con funzioni di vicepresidente; c) il dirigente dell' azienda provinciale per la promozione turistica del Trentino; d) un funzionario del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; e) un funzionario del servizio vigilanza e promozione dell' attività agricola; f) un funzionario del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario; g) un funzionario del servizio foreste, caccia e pesca; h) un funzionario del servizio attività culturali; i) un funzionario del servizio programmazione; l) un funzionario del servizio organizzazione finanziaria; m) un funzionario del servizio urbanistica e tutela del paesaggio. 3. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari assegnati a strutture provinciali non rappresentate nel comitato, tecnici ed esperti in discipline specifiche. 4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. 5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 6. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate a un dipendente assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole. 7. Ai componenti, al segretario, nonchè ai soggetti di cui al comma 3, del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia. ARTICOLO 21 Finalità 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente titolo nonchè dell' articolo 30 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 42 della presente legge, il riordinamento fondiario si attua ai sensi del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. ARTICOLO 22 Commissione per la stima dei terreni ricompresi nel piano di riordimamento fondiario 1. La stima è per la determinazione del valore dei terreni ricompresi è nel piano di riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano medesimo. La commissione di stima è costituita da: a) tre rappresentanti dell' ente che promuovono il piano di riordinamento fondiario di cui uno con funzioni di presidente; b) un funzionario provinciale assegnato al servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario designato dal dirigente del servizio medesimo; c) un funzionario provinciale assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole designato dal dirigente del servizio medesimo; d) un agronomo professionista designato dal proprio ordine professionale; e) un rappresentante per ciascuno dei comuni che ricomprendono terreni interessati al riordinamento. 2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell' ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordinamento medesimo. 3. La stima deve essere particellare, comparativa, basata su fondi campione. 4. Per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento confini, misurazioni, consegne ed altre operazioni tecniche, gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare senza bisogno di preavviso. 5. I risultati della stima ed i criteri ai quali la concessione si è attenuta sono depositati per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell' avvenuto deposito è dato avviso all' albo dei comuni interessati e mediante la pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall' ultimo giorno dell' avvenuto deposito, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima ed è trasmesso dal sindaco al servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario ad avvenuta scadenza del termine di presentazione dei ricorsi. 6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi di cui al comma 5 fissando atresì definitivamente il valore dei terreni. Le determinazioni della Giunta provinciale sono comunicate ai ricorrenti. ARTICOLO 23 Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario 1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del comune ai sensi del secondo comma dell' articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è fissata in trenta giorni. 2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui al primo comma dell' articolo 27 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è ridotto a trenta giorni. 3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordinamento fondiario di cui al primo comma dell' articolo 33 del regio decreto 13 febbraio 2933, n. 215, rideterminato in dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del piano. Entro il medesimo termine di dodici mesi l' ente che promuove il piano di riordinamento fondiario provvede all' adeguamento del piano medesimo in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione. ARTICOLO 24 Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario 1. Ai proprietari di terreni ricompresi nel piano di riordinamento fondiario che cedano i terreni medesimi ad altri proprietari di fondi ricompresi nel piano di riordinamento fondiario iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento del valore della stima determinato ai sensi dell' articolo 22. 2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superfice complessiva all' interno del riordinamento è inferiore ad un ettaro. ARTICOLO 25 Contributi 1. Al fine di contribuire alla salvaguardia dell' ambiente naturale riducendo i rischi di inquinamento derivanti dalle attività produttive del settore agricolo, la Provincia favorisce gli interventi finalizzati a ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, dei rifiuti e delle emissioni prodotte, quelli diretti al recupero delle acque di raffreddamento o di processo ovvero alla realizzazione di impianti di trattamento delle acque, nonchè allo spostamento delle concimaie fuori dai centri abitati. 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle associazioni agrarie comunque denominate, alle cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, ai loro consorzi che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonchè alle associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, nelle seguenti misure massime: a) fino all' 80 per cento dell' investimento ammesso, qualora gli interventi vengano realizzati nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all' articolo 7 della presente legge; b) fino al 70 per cento dell' investimento ammesso, qualora gli interventi siano realizzati nel restante territorio provinciale. 3. I contributi di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diretti allo spostamento delle concimaie fuori dai centri abitati possono essere concessi anche ai comuni. 4. In alternativa ai contributi in conto capitale di cui al comma 2 possono essere concessi contributi annui costanti posticipati di entità equivalente ai contributi in conto capitale medesimi di durata non superiore ai dieci anni. ARTICOLO 26 Obiettivi 1. L' articolo 1 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dal seguente: << Art. 1 Obiettivi 1. La Provincia autonoma di Trento con le disposizioni di cui al presente titolo dA attuazione al regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/ 91. 2. Al fine di garantire una tempestiva applicazione dei regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di miglioramento e adeguamento delle strutture agrarie, di sostegno dell' imprenditorialità e del reddito agricolo, nonchè per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e per il miglioramento delle infrastrutture rurali, la Giunta provinciale provvede con propri regolamenti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, ad emanare le eventuali norme di attuazione, anche sugli oggetti già disciplinati dalle disposizioni delle leggi provinciali che risultino incompatibili con le nuove norme comunitarie, fatte salve le materie coperte da riserva di legge. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell' assessore al quale è affidata la materia dell' agricoltura; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all' emanazione dei predetti regolamenti. >> ARTICOLO 27 Interventi 1. All' articolo 3 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) finanziamenti per l' attuazione dei piani di miglioramento materiale e l' insediamento dei giovani operatori agricoli secondo quanto previsto dalle legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente " Interventi organici in materia di agricoltura"; >>. ARTICOLO 28 Definizioni 1. All' articolo 4 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l' articolo 17 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, l' alinea del primo comma è sostituto dal seguente: << Ai fini dell' applicazione del regolamento CEE n. 2328/ 91 si considera: >>. ARTICOLO 29 Aiuti di avviamento alle associazioni 1. All' articolo 15 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al primo comma le parole << di cui all' articolo 12 del regolamento CEE n. 797/ 85 >> sono sostituite dalle parole << di cui all' articolo 16 del regolamento CEE n. 2328/ 91 >>. ARTICOLO 30 Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria 1. L' articolo 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l' articolo 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è sostituito dal seguente: << Art. 16 Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria 1. Al fine di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, l' Istituto agrario di S. Michele all' Adige in seguito denominato Istituto agrario, provvede all' istituzione di un apposito servizio per la contabilità agraria e l' analisi della gestione aziendale. 2. Il servizio di cui al comma 1 assiste direttamente o tramite le associazioni per l' assistenza contabile di cui all' articolo 15, gli imprenditori nella rilevazione ed analisi dei dati contabili e provvede all' elaborazione degli stessi anche ai fini dell' acquisizione di informazioni utili per la programmazione agricola. 3. L' Istituto agrario provvede inoltre a stabilire indirizzi e metodologie per la tenuta della contabilità in conformità all' articolo 13, paragrafo 2), del regolamento CEE n. 2328/ 91, nonchè quelli per la tenuta della contabilità semplificata di cui all' articolo 5, paragrafo 1), lettera d), del predetto regolamento, curando inoltre il collegamento con la rete della contabilità agraria della CEE che viene attuata attraverso l' Istituto nazionale di economia agraria ( INEA). 4. I dati elaborati dal servizio per la contabilità agraria e l' analisi della gestione aziendale possono essere resi noti, purchè in forma collettiva e comunque in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 5. Agli imprenditori iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, che provvedono a tenere la contabilità agraria nella forma non semplificata per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie di cui al comma 3, può essere concesso il contributo di cui all' articolo 13 del regolamento CEE n. 2328/ 91. 6. Una quota parte del contributo di cui al comma 5, non inferiore al 50 per cento dello stesso, su delega dell' interessato, può essere erogato all' Istituto agrario o alle associazioni per l' assistenza contabile di cui all' articolo 15. 7. Per la concessione del contributo di cui al comma 5, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a fissare i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità , nonchè l' entità del contributo, tenuto conto dei limiti, dei requisiti e degli impegni previsti dall' articolo 13 del regolamento CEE nº 2328/ 91. 8. Il contributo può essere revocato qualora sia accertato dal competente servizio provinciale che esistono gravi carenze nella tenuta della contabilità con riferimento agli indirizzi e alle metodologie stabilite dall' Istituto agrario o qualora, in fase di elaborazione e verifica dei dati contabili, sia accertato da parte del personale addetto al servizio per la contabilità agraria e l' analisi della gestione aziendale che esistono le predette gravi carenze. >> ARTICOLO 31 Indennità compensativa 1. All' articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al primo comma le parole << nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 19. >> sono sostituite dalle parole << nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/ 91 e all' articolo 19 della presente legge. >> 2. All' articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il secondo comma è soppresso. 3. All' articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al quarto comma le parole << nei suoi elementi sia strutturali che gestionali >> sono soppresse. ARTICOLO 32 Misura dell' indennità compensativa 1. All' articolo 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, alla lettera b) del primo comma le parole << E' fatto salvo quanto disposto dall' articolo 15, paragrafo 3) del regolamento CEE n. 797/ 85. >> sono soppresse. 2. All' articolo 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 come modificato da ultimo con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il terzo comma è soppresso. ARTICOLO 33 Rinvio 1. L' articolo 50 della legge provinciale 26 novembre 1976. n. 39, come modificato con l' articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dal seguente: << Art. 50 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano il regolamento CEE n. 2328/ 91 nonchè le altre disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie. >> ARTICOLO 34 Beneficiari 1. All' articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 1 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al terzo comma le parole << devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione Cee ai sensi dell' articolo 6 del regolamento CEE n. 797/ 85. >> sono sostituite dalle parole << devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione CEE ai sensi dell' articolo 9 del regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/ 91. >> ARTICOLO 35 Programmazione delle iniziative 1. All' articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, la lettera e) del terzo comma è soppressa. 2. All' articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al quarto comma le parole << di cui alle lettere a) ed e) >> sono sostituite dalle parole << di cui alla lettera a) >>. 3. All' articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al quinto comma le parole << di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), >> sono sostituite dalle parole << di cui alle lettere a), b), c) e d), >>. ARTICOLO 36 Condizioni e limiti 1. L' articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 10 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente: << Art. 5 Condizioni e limiti 1. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 17, le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali. 2. Nel caso di investimenti aziendali, il giudizio di validità economica è formulato sulla base di un piano di miglioramento materiale, nel quale il richiedente descrive la situazione iniziale e finale dell' azienda, nonchè gli investimenti previsti, secondo uno specifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, purchè siano rispettate le condizioni ed i limiti di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 2328/ 91. 3. Nel piano di miglioramento materiale sono ricomprese tutte le iniziative volte al miglioramento e al potenziamento aziendale, escluse le seguenti, per le quali è sufficiente la presentazione di domande annuali: a) le operazioni di credito agrario di esercizio; b) l' acquisto di fondi rustici o di terreni agricoli; c) l' acquisto di riproduttori maschi; d) la sostituzione di macchine agricole da rottamare; e) gli investimenti proposti dalle piccole aziende di cui all' articolo 12, paragrafo 3), del regolamento CEE n. 2328/ 91; f) gli investimenti proposti dalle aziende che non soddisfano le condizioni di cui all' articolo 5 del regolamento CEE n. 2328/ 91, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all' articolo 12, paragrafo 2), del regolamento medesimo; g) gli investimenti volti al miglioramento delle condizioni d' igiene negli allevamenti ed al benessere degli animali, nel rispetto delle condizioni di cui all' articolo 12, paragrafo 5), sesto trattino, del regolamento CEE nº 2328/ 91. 4. Il piano di miglioramento materiale ha durata massima triennale e nel periodo di operatività dello stesso sono ammesse solo richieste motivate di variazione. Qualora dette variazioni non alterino le finalità tecnico - economiche del piano approvato ai sensi dell' articolo 12 e non comportino un aumento della spesa complessiva preventivata, le stesse sono autorizzate dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole. 5. Le imprese ad indirizzo zootecnico, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per la realizzazione delle strutture zootecniche di cui all' articolo 32, devono già avere o dimostrare di poter raggiungere una capacità produttiva di unità foraggere, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato: a) per il bestiame bovino, da latte e da allevamento, equino, ovino e caprino, almeno del 60 per cento, ivi compreso il pascolo; b) per il bestiame bovino da ingrasso e suino, almeno del 35 per cento. 6. L' importo massino della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per investimenti aziendali non può superare i limiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento CEE n. 2328/ 91, fatte salve le deroghe previste dall' articolo 12 del medesimo regolamento. 7. Per gli investimenti di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma nel settore della produzione lattiero - casearia, dei suini, delle uova e del pollame si applicano le condizioni ed i limiti di cui all' articolo 12, paragrafo 4), del regolamento CEE n. 2328/ 91. 8. Ai fini della presente legge, per il calcolo del tempo nornale di lavoro di una unità lavorativa si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all' articolo 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39. 9. Le cifre espresse in lire previste nella presente legge, escluse le autorizzazioni di spesa, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all' andamento del valore della lira italiana nei confronti dell' ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia( FEOGA), sezione orientamento. >> ARTICOLO 37 Disposizioni generali 1. All' articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l' articolo 11 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, il quarto comma è sostituito dal seguente: << Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere ed alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie, da utilizzarsi entro scadenze prestabilite, sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa. >> ARTICOLO 38 Delimitazione delle zone sfavorite 1. L' articolo 18 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è sostituito dal seguente: << Art. 18 Delimitazione delle zone sfavorite 1. Si considerano zone sfavorite ai sensi della presente legge le zone particolarmente svantaggiate individuate ai sensi dell' articolo 7 del provvedimento legislativo concernente " Interventi a favore dell' agricoltura di montagna". >> ARTICOLO 39 Regime speciale delle agevolazioni 1. L' articolo 19 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato è da ultimo con l' articolo 12 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è sostituito dal seguente: << Art. 19 Regime speciale delle agevolazioni 1. Per le opere e le iniziative da attuare nelle zone sfavorite o comunque a vantaggio dello stesso è istituto, per le finalità di cui all' articolo 17, il seguente regime speciale delle agevolazioni: a) per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 33, 36, 38, primo comma, lettera a), 39, primo comma, lettera c) e 43, si prescinde dall' iscrizione all' albo degli imprenditori agricoli nonchè dall' ammontare minimo del fabbisogno normale di lavori di cui all' articolo 2, primo comma, numero 4). Nell' ordine di priorità di cui all' articolo 3 i soggetti non iscritti all' albo si collocano fra gli altri richiedenti; b) la misura massima del contributo annuo costante o del contributo in conto capitale relativi alle iniziative di cui agli articoli 27 e 28 nonchè alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo anche in aree non ricomprese fra le zone sfavorite, è rispettivamente del 16 per cento e del 90 per cento e, in caso di iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della Provincia o eseguite direttamente dalla stessa; c) per gli interventi di cui all' articolo 44, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all' attualizzazione al tasso di riferimento del predetto concorso; in aggiunta ai benefici previsti dal medesimo articolo 44 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa ai proprietari dei fondi che cedono i terreni in loro possesso ad imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell' albo degli imprenditori agricoli occupati in imprese familiari diretto coltivatrici; d) l' indennità compensativa di cui agli articoli 17 e 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è elevata alla misura massima consentita dal combinato disposto degli articoli 19 e 49 della medesima legge provinciale. >> ARTICOLO 40 Iniziative agrituristiche 1. All' articolo 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l' articolo 18 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, il primo comma è sostituito dal seguente: << Al fine di incentivare l' agriturismo, ai soggetti di cui all' articolo 2 iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici o con partecipanti all' impresa iscritti nel predetto elenco ovvero la cui domanda di autorizzazione sia stata valutata positivamente dalla commissione agrituristica provinciale di cui all' articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 concernente " Disciplina dell' agriturismo", può essere concesso un contributo in conto capitale, nei limiti di cui all' articolo 8, per la sistemazione o l' ammodernamento dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche, nonchè per l' acquisto di soggetti per lo svolgimento di attività di turismo equestre. >> ARTICOLO 41 Aiuti per il primo insediamento 1. All' articolo 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con con l' articolo 13 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al primo comma le parole << possono essere concessi gli aiuti di cui all' articolo 7, paragrafo 1), del regolamento CEE n. 797/ 85. >> sono sostituite dalle prole << possono essere concessi gli aiuti di cui all' articolo 10 del regolamento CEE n. 2328/ 91. >> ARTICOLO 42 Interventi per il riordinamento fondiario 1. All' articolo 30 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 come modificato da ultimo con l' articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, dopo l' ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: << Per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario da effettuarsi nell' ambito del piano di riordinamento fondiario la misura massima del contributo di cui agli articoli 27, primo comma e 28, primo comma, può essere elevata fino al 90 per cento della spesa ammessa. >> ARTICOLO 43 Alpicoltura e foraggicoltura 1. All' articolo 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al terzo comma il primo trattino è sostituito dal seguente: alle imprese singole ed associate, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, di cui all' articolo 2; >>. 2. All' articolo 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al terzo comma il terzo trattino è sostituito dal seguente: ai comuni, ad altri enti pubblici, alle amministrazioni separate di uso civico( ASUC), alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, proprietari di pascoli e di prati che si impegnino ad affittarli ad allevatori preferibilmente associati; nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle iniziative promosse dai predetti soggetti nel caso in cui l' impegno di affitto sia assunto nei confronti di allevatori residenti in provincia di Trento; >>. ARTICOLO 44 Produzioni viticole e ortofrutticole 1. All' articolo 39 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: << Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l' adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui ai numeri 5) e 6) dell' articolo 2 che predispongono programmi di ristrutturazione degli impianti di cui alle lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta per l' acquisto del materiale vegetale necessario. >> ARTICOLO 45 Attività dimostrativa e promozionale 1. All' articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, l' alinea e la lettera a) del primo comma sono sostituiti come segue: << Allo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali degli addetti al settore agricolo, la produttività delle risorse impiegate, nonchè la qualificazione dei prodotti agroalimentari, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per: a) l' effettuazione dei seminari, indagini, studi di particolare interesse per lo sviluppo dell' economia agricola dell' intero territorio provinciale o di vaste aree dello stesso, con particolare riferimento alle tematiche dell' agricoltura di montagna, per lo sviluppo del turismo rurale e per l' aggiornamento delle conoscenze in materia di prodotti agroalimentari, nonchè l' effettuazione di studi e ricerche per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche; >>. 2. All' articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, dopo la lettera n) del primo comma è aggiunta la seguente nuova lettera: << o) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo idoneo per un' attività di informazione con riferimento alla produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari. >> ARTICOLO 46 Sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice 1. All' articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 20 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, al sesto comma le parole << nelle zone con eccezionali svantaggi di cui all' articolo 19, lettera d) >> sono sostituite alle parole << nelle zone sfavorite di cui all' articolo 18 >>. 2. All' articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 20 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, fra l' ottavo ed il nono comma è inserito il seguente nuovo comma: << nel caso di effettuazione delle operazioni di accorpamento di cui alla lettera d) dell' ottavo comma, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso all' attualizzazione al tasso di riferimento del predetto concorso. >> ARTICOLO 47 Agevolazioni creditizie e contributive per il ripristino delle strutture e per la provvista di capitale d' esercizio 1. All' articolo 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 19 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, il settimo comma è sostituito dal seguente: << Nel caso di sinistri che abbiano provocato danni di sostanziale rilievo per la prosecuzione dell' attività agricola, ai produttori colpiti possono essere concessi contributi sino all' 80 per cento della spesa ammessa per: a) le spese sostenute per la ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate e distrutte; b) il ripristino della coltivabilità e degli impianti, la ricostruzione e riparazione di fabbricati e manufatti rurali, nonchè di altre strutture che interessano la produzione aziendale. >> ARTICOLO 48 Archivio delle imprese agricole 1. L' articolo 52 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 25 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è abrogato. ARTICOLO 49 Definizione di agriturismo 1. All' articolo 2 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato da ultimo con l' articolo 23 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: << b) ospitare in spazi aperti, purchè attrezzati dei servizi essenziali ai fini del rispetto delle norme igienico - sanitarie, turisti campeggiatori in numero massimo di ventotto, dotati di non più di sette tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo; >>. ARTICOLO 50 Operatori agrituristici 1. All' articolo 4 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato con l' articolo 36 della legge provinciale 20 novembre 1987, nº 27, alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole << o loro familiari operanti nella medesima impresa agricola purchè iscritti al citato albo; >>. ARTICOLO 51 Requisiti per l' autorizzazione 1. L' articolo 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 è sostituito dal seguente: << Art. 6 Requisiti per l' autorizzazione 1. Costituiscono requisiti per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell' agriturismo: a) l' appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all' articolo 4; b) l' idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività agrituristiche, quando le stesse ricomprendano la somministrazione di pasti e bevande; c) l' idoneità dell' azienda agricola allo svolgimento delle attività agrituristiche in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3; d) per gli imprenditori di cui alla lettera b) dell' articolo 4, l' idoneità dell' attività agricola ad assumere, congiuntamente a quella agrituristica, carattere prevalente rispetto alle altre attività ; e) l' idoneità morale del richiedente. Si osservano a tal fine le disposizioni di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè di cui all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; f) il possesso di una adeguata capacità professionale da parte del richiedente quando le attività agrituristiche ricomprendano la somministrazione di pasti e bevande. 2. La sussistenza del requisito dell' adeguata capacità professionale di cui alla lettera f) del comma 1 si presume quando il richiedente sia in possesso di un diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero ovvero di certificato di frequenza di corsi teorico - pratici di formazione professionale individuati espressamente dall' attuazione del piano della formazione professionale di cui all' articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente " Ordinamento della formazione professionale". Negli altri casi il requisito dell' adeguata capacità professionale si accerta mediante il superamento di un esame - colloquio dinanzi alla commissione agrituristica provinciale. 3. Ove la domanda di autorizzazione sia stata presentata da uno dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell' articolo 4, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona da preporre all' agriturismo; il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 va riferito alla persona da proporre all' agriturismo. >> ARTICOLO 52 Procedimento per il rinnovo dell' autorizzazione 1. All' articolo 8 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente nuovo comma: << 3 bis. Il rinnovo dell' autorizzazione può essere subordinato, dietro richiesta della commissione agrituristica provinciale, alla sottoscrizione da parte dell' interessato dell' impegno a frequentare un corso di formazione professionale o di aggiornamento professionale del settore alberghiero, ovvero un corso teorico - pratico di formazione professionale individuato espressamente dall' attuazione del piano della formazione professionale di cui all' articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 o un corso di aggiornamento realizzato ai sensi dell' articolo 40, primo comma, lettera g), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17. >> ARTICOLO 53 Commissione agrituristica provinciale 1. All' articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, fra il comma 1 ed il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma: << 1 bis. Per l' effettuazione dell' esame - colloquio di cui all' articolo 6, comma 1, lettera f), la commissione è composta, oltre che dai componenti di cui al comma 1, da due insegnanti per la formazione professionale designati dall' assessore competente in materia di formazione professionale. >> ARTICOLO 54 Regime di aiuto specifico nelle zone sensibili 1. All' articolo 26 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al comma 1, le parole << in applicazione del titolo V del regolamento CEE n. 797/ 85, come sostituito dal paragrafo 7) dell' articolo 1 del regolamento CEE n. 1760/ 87, >> sono sostituite dalle parole << in applicazione del titolo VII del regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, >>. ARTICOLO 55 Interventi di sostegno 1. All' articolo 10 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13, al comma, 2, le parole << di cui al regolamento CEE n. 797/ 85 e successive modificazioni, >> sono sostituite dalle parole << di cui al regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, >>. ARTICOLO 56 Assegni di studio 1. All' articolo 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come modificato da ultimo con l' articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, dopo l' ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: << per la concessione degli assegni di studio di cui al presente articolo ai figli di imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, nº 39, e residenti nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all' articolo 7 del provvedimento legislativo concernente " Interventi a favore dell' agricoltura di montagna", la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa. >> ARTICOLO 57 Impianti a rapido accrescimento 1. All' articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato con l' articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente: << Gli impianti a rapido accrescimento o destinati alla produzione di legno pregiato, qualora siano realizzati su aree non boscate, anche se soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non modificano lo stato colturale del terreno ai fini delle vigenti disposizioni in materia forestale. >> ARTICOLO 58 Norme transitorie 1. Al fine della prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale provvede alla nomina della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna di cui all' articolo 4 e del comitato tecnico per il turismo rurale di cui all' articolo 20 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 2. Le modificazioni apportate dagli articoli 37, 38, 39 e 46, comma 1, della presente legge rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, hanno effetto a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale di individuazione delle zone particolamente svantaggiate di cui all' articolo 7. Tuttavia per la definizione delle domande relative alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite, delimitate ai sensi dell' articolo 18 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, presentate anteriormente alla data della predetta deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 44 della legge provinciale nº 17/ 81 vigenti prima dell' entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le domande di intervento presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura, prima dell' entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa previste per le corrispondenti iniziative nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti. 4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata. ARTICOLO 59 Norme di adeguamento 1. Le cifre espresse in lire nel titolo II della presente legge possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all' andamento dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o all' andamento del valore della lira nei confronti dell' ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia( FEOGA), sezione orientamento, nonchè nel caso in cui la Comunità economica europea provveda a modificare gli importi di agevolazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge. ARTICOLO 60 Struttura operativa 1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, nell' ambito del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un ufficio in aggiunta al numero stabilito dall' articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. ARTICOLO 61 Autorizzazioni di spesa: riferimenti e rinvii 1. Per i fini di cui all' articolo 12 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 40 della presente legge (capitolo 41105). 2. Per i fini di cui all' articolo 13 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa in conto capitale di cui all' articolo 39 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 44 della presente legge (capitolo 41105). 3. Per i fini di cui all' articolo 14 si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per l' attuazione del programma zootecnico, di cui all' articolo 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l' articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29 (capitolo 41876). 4. Per i fini di cui all' articolo 25 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato da ultimo con l' articolo 10, comma 2, della legge provinciale 12 marzo 1990, nº 8 (capitoli 41553 e 41555), purchè i beneficiari siano quelli previsti dalla predetta legge provinciale n. 28. 5. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 4, 15, 16, 19, comma 3, e 24, nonchè per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 19, comma 1, lettera c), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito con l' articolo 39 della presente legge, e di cui all' articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, relativamente al comma inserito tra l' ottavo ed il nono comma con l' articolo 46, comma 2 della presente legge, nonchè per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 25 della presente legge, a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo. ARTICOLO 62 Copertura degli oneri 1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell' importo di Lire 5.000.000, derivanti dall' applicazione degli articoli 4, comma 9, 20, comma 7, e 53, a carico dell' esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per << Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive >> nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7. 2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell' importo di Lire 8.000.000, derivanti dall' applicazione dell' articolo 60, a carico dell' esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per << Miglioramenti economici al personale della Provincia >> nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7. 3. Ai maggiori oneri, valutati nell' importo di Lire 10.000.000, derivanti dall' applicazione degli articoli 4, comma 9, 20, comma 7, e 53, a carico dell' esercizio finanziario 1993 si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << Amministrazione generale >>, programma << Amministrazione generale >>, area di attività << Servizi generali >> del bilancio pluriennale 1992- 1994 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7. 4. Ai maggiori oneri valutati nell' importo di Lire 16.000.000, derivanti dall' applicazione dell' articolo 60, a carico dell' esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale << Oneri non ripartibili >>, programma << Spese diverse >>, area di attività << Spese diverse >> del bilancio pluriennale 1992- 1994 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7. 5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le disposizioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. 6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 5 si fa fronte con la cessazione degli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 52 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, abrogato con l' articolo 48 della presente legge. ARTICOLO 63 Variazioni di bilancio 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1992, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni (in milioni di lire) in diminuzione: Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24) art. 122 - Nuova legge Miglioramenti economici al al personale della Provincia cod. mecc. 1119021232 competenza 1992: - 8, cassa 1992: - 8, 1993: - 16, 1994: - 16. 2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992- 1994, di cui all' articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all' articolo 62, sono portate in diminuzione delle Spese per leggi in programma >> nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 62 ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> in quelli dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 7 aprile 1992 NB: La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

Provincial Act No. 14 to support mountain agriculture · Nelum