Provincial Act No. 14 amending provincial legislation in force on quarries and Environmental Impact Assessment
صدر في 2012-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge provinciale n. 14 : Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Trento
- الموضوعات
- Environment, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, environmental impact assessment (EIA), exploration, authorization/permit
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave) 1. L'art. 2 della legge provinciale sulle cave e' sostituito dal seguente: «Art. 2. Comitato tecnico interdisciplinare cave 1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato comitato cave, esercita le competenze a esso attribuite da questa legge ed e' nominato dalla Giunta provinciale. 2. La composizione, il funzionamento del comitato cave e le modalita' per lo svolgimento dei compiti affidati sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale. 3. La composizione del comitato cave comunque prevede almeno: a) un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria; b) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio; c) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico; d) un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica. 4. Del comitato cave fa parte anche un esperto esterno alle strutture provinciali, a cui spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia. La deliberazione del comma 2 prevede che del comitato cave faccia parte anche l'assessore provinciale competente in materia mineraria per le procedure di aggiornamento del piano previsto dall'art. 3 o delle relative varianti. 5. Le riunioni convocate per esprimere i pareri sul piano previsto dall'art. 3, sui suoi aggiornamenti o varianti, sono valide solo in presenza dei componenti indicati nel comma 3, lettere b), c) e d), o dei loro supplenti. 6. Per l'espressione di pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 9, comma 5, e' necessaria la presenza dei componenti indicati nel comma 3, lettere b) e c). Per l'esame dei progetti di coltivazione di cava e' necessaria la presenza del componente indicato nel comma 3, lettera d). In questi casi le posizioni espresse dai predetti componenti, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti per l'espressione del parere del comitato cave. 7. Il comitato cave si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri previsti da questa legge, fatti salvi i diversi termini previsti da altri articoli di questa legge.».
Art. 2 Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave e' sostituito dal seguente: «4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 e' convocato il comitato cave per l'espressione del parere. Le posizioni espresse dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico e dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.». 2. Al comma 9 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) le parole: «; in questo caso la procedura di variante puo' essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave» sono soppresse; b) le parole: «Tale proposta e' valutata dalla Giunta provinciale su parere del comitato cave entro dodici mesi dalla data della presentazione.» sono soppresse. 3. Nel comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave le parole: «le seguenti deroghe» sono sostituite dalle seguenti: «la seguente deroga» e le parole: «e il parere di cui al comma 4 e' espresso dal comitato cave nella composizione disciplinata dall'art. 2, comma 2» sono soppresse.
Art. 3 Inserimento dell'art. 5-bis nella legge provinciale sulle cave 1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. Disposizioni per l'utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava 1. La Provincia, i comuni o altri soggetti pubblici o privati possono realizzare o installare nell'ambito dei volumi sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi di questa legge, strutture destinate alla conservazione di prodotti agricoli o finalizzate ad altre attivita' economiche o non economiche, anche mediante la differenziazione della destinazione d'uso dei vuoti di cava rispetto al soprassuolo. Il progetto di coltivazione della cava puo' essere definito in relazione al successivo utilizzo dei volumi, anche in deroga ai criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento. 2. Gli interventi previsti nel comma 1 possono essere realizzati sulla base di un apposito accordo di programma stipulato tra il soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, il soggetto utilizzatore dei vuoti minerari, il comune territorialmente interessato e la Provincia. L'accordo puo' prevedere anche la possibilita' di realizzare opere in superficie se sono direttamente connesse a quelle realizzate nei volumi sotterranei. Su iniziativa dell'ente o del soggetto proponente, lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici inerenti la localizzazione dell'intervento, e' affisso per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, puo' presentare osservazioni al comune, che sono considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell'accordo. 3. L'accordo di programma definitivamente sottoscritto dagli enti e soggetti interessati e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente o del soggetto proponente e costituisce, se occorre, variante al piano regolatore generale e modifica o integrazione di diritto del piano cave o di eventuali programmi di attuazione comunale. 4. Al termine dei lavori minerari di escavazione della parte relativa alle opere previste nel comma 1 e' variato il provvedimento di concessione o di autorizzazione con lo stralcio dell'area interessata dalle opere di predisposizione delle strutture, per consentire i relativi lavori. 5. Se sussistono diritti di uso civico a carico dell'area interessata, prima della sottoscrizione definitiva dell'accordo di programma sono espletate le procedure di verifica previste dall'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici). 6. Per realizzare gli interventi e le opere previsti da questo articolo si applicano le disposizioni normative e i conseguenti regimi concessori o autorizzativi, in materia di ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo del territorio e di dighe, se ne ricorrono i presupposti e compatibilmente con la disciplina stabilita da questo articolo. 7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 17-novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).».
Art. 4 Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale sulle cave 1. Nel comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale sulle cave dopo le parole: «diciotto anni» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto nel comma 5». 2. La lettera a) del comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale sulle cave e' sostituita dalla seguente: «a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga puo' essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni;».
Art. 5 Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «1-bis. Il progetto di coltivazione considera anche la presenza di eventuali infrastrutture e prevede le distanze di sicurezza degli scavi dalle medesime; nel corso dell'esame istruttorio puo' essere chiesto il parere del soggetto gestore dell'infrastruttura.». 2. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave le parole: «nelle lettere d) ed f) del comma 2 dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 2, comma 3, lettere b) e c),».
Art. 6 Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave le parole: «nell'art. 2, comma 2, lettere d) ed f).» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 2, comma 3, lettere b) e c).».
Art. 7 Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di rinuncia alla concessione di un lotto e in presenza di volumi estraibili residuali dal punto di vista quantitativo o qualitativo rispetto alla consistenza originaria, il comune puo' assegnare porzioni di area estrattiva nei limiti e con le modalita' previste dal comma 5, se la parte residua del lotto non consenta un'autonoma e razionale coltivazione dell'area estrattiva ai sensi dell'art. 10. La durata della concessione non puo' essere superiore a quella relativa al lotto cui accede. L'assegnazione dell'area estrattiva costituisce anche modifica al programma di attuazione comunale in relazione alla suddivisione dei lotti.».
Art. 8 Inserimento dell'art. 12-bis nella legge provinciale sulle cave 1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «Art. 12-bis. Unificazione di piu' lotti 1. Il comune, su richiesta dei concessionari, puo' unificare due o piu' lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, della competente amministrazione separata, se costituita. 2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione e' pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non puo' superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell'art. 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi, l'unificazione puo' avvenire con le modalita' e alle condizioni previste in una specifica convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da questo articolo in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato il provvedimento previsto dall'art. 33, comma 2. 3. Il provvedimento previsto nel comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti. 4. Il lotto risultante e' concesso alla societa' costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali. 5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti medesimi, la societa' prevista nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto e' approvato secondo le vigenti normative. 6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione, la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti. 7. La concessione prevista dal comma 6 sospende per due anni il pagamento del contributo previsto dall'art. 15.».
Art. 9 Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave sono inserite le seguenti parole: «Il medesimo contributo puo' essere utilizzato anche per la realizzazione di opere di arredo urbano.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «2-bis. In alternativa alla riscossione di tutte o parte delle somme dovute a titolo di contributo, il comune puo' affidare direttamente al soggetto interessato lo svolgimento degli interventi previsti dal comma 2, nel rispetto della normativa in materia di appalti, ivi compresa quella relativa ai requisiti e ai limiti per l'affidamento diretto.».
Art. 10 Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale sulle cave 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di rinuncia di lotti pubblici, se gli stessi sono riassegnati ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune puo' decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il comune puo' richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il comune puo' trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.».
Art. 11 Inserimento dell'art. 17-bis nella legge provinciale sulle cave 1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «Art. 17-bis. Inoltro dello stato di fatto 1. I titolari di autorizzazione o concessione di cava presentano annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell'anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove e' stato effettuato il recupero ambientale. I rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per piu' cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione dei rilievi. 3. La deliberazione della Giunta provinciale disciplina anche i casi in cui la presentazione del rilievo puo' avvenire a scadenze pluriennali.».
Art. 12 Modificazione dell'art. 28 della legge provinciale sulle cave 1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale sulle cave e' sostituito dal seguente: «1. Se sono contestati l'inosservanza degli obblighi del disciplinare o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune, il comune emette la diffida ad adempiere; se e' accertata la reiterazione del medesimo comportamento antigiuridico, il comune pronuncia la sospensione dell'autorizzazione o della concessione.».
Art. 13 Modificazioni dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave 1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave e' abrogato. 2. Dopo il comma 7-ter dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente: «7-quater. L'art. 7, comma 5, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge.».
Art. 14 Modificazioni dell'art. 9-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale) 1. Alla fine della rubrica dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono inserite le parole: «e delle miniere». 2. Nel comma 1 dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale dopo le parole: «concernenti la coltivazione» sono inserite le seguenti: «delle miniere e». 3. Nella lettera c) del comma 4 dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale le parole: «della legge provinciale n. 6 del 1980» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di settore».
Art. 15 Disposizione transitoria 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la composizione del comitato cave previsto dall'art. 2 della legge provinciale sulle cave e' modificata secondo le modalita' stabilite dall'art. 1 di questa legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 20 luglio 2012 DELLAI