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قوانين إيطاليا

Provincial Act No. 12 regulating and promoting organic farming and integrated production

صدر في 1991-04-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Bolzano
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, registration, institution, non-governmental entity, certification, inspection, research, governance
الفئات
agriculture

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  1. LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 30-04-1991 PROVINCIA DI BOLZANO Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 21 del 14 maggio 1991 Il Consiglio Provinciale ha approvato Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge: Titolo I Disposizioni generali ARTICOLO 1 Finalità 1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l' esercizio dell' agricoltura biologica e della produzione integrata al fine di favorire nell' agricoltura la riduzione dell' impiego di sostanze estranee ed in particolare dell' uso di sostanze chimico - sintetiche, onde limitare l' inquinamento indotto dall' agricoltura e la dipendenza di quest' ultima dall' industria. 2. Con il termine agricoltura biologica si intende la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per i quali sussiste la garanzia di essere stati ottenuti senza l' impiego di prodotti chimico - sintetici. 3. Con il termine produzione integrata si intende il metodo che utilizza prevalentemente utti i fattori positivi e naturali e prevede il minor impiego possibile di fitofarmaci per produrre ed offrire prodotti agricoli di buona qualità sia nell' aspetto che nella sostanza. Titolo II Agricoltura biologica ARTICOLO 2 Definizione 1. Nell' agricoltura biologica rientrano l' agricoltura bio - dinamica e l' agricoltura organico - biologica, nonchè quelle metodologie di lavorazione ecologiche che, per produrre, conservare e trasformare prodotti di origine vegetale e animale, nonchè composti, operano nel rispetto dei seguenti principi: a) creazione di sistemi aziendali armonici e a ciclo chiuso mediante rotazioni colturali possibilmente complete; b) maggiore indipendenza possibile dall' acquisto di scorte extraziendali; c) costituzione e mantenimento di una fertilità propria del terreno mediante un' appropriata utilizzazione dell' humus, la concimazione prevalentemente organica, l' equilibrata rotazione tra le colture, il ricorso ad idonee consociazioni delle specie, una pacciamatura più ampia possibile, lo sfruttamento della capacità di fissazione dell' azoto da parte delle piante e dei microrganismi, nonchè l' impiego di sostanze minerali utilizzabili del terreno; d) rinuncia all' impiego di concimi azotati chimico sintetici, di fosfati facilmente solubili, di concimi potassici puri ad alto tenore e contenenti cloro, di fanghi di depurazione nonchè di rifiuti urbani organici non controllati e di concimi contenenti queste sostanze; e) preomozione dell' autodifesa delle piante mediante misure quali l' impiego di varietà adatte, l' incremento della salute del terreno, nonchè sistemi di coltivazione e colture adeguate volte a combattere le cause delle malattie piuttosto che i sintomi delle stesse; f) incentivazione dello sviluppo degli ausiliari creando le condizioni idonee alla loro diffusione; g) rinuncia all' impiego di fitofarmaci chimico sintetici; h) rinuncia di impiego di erbicidi e fitoregolatori chimici; controllo della cresciata delle malerbe mediante sistemi colturali e interventi meccanici; i) rinuncia al ricorso a trattamenti chimici e ad irradiamenti del raccolto; j) rinuncia di impiego di sementi trattate con sostanze chimiche e dell0utilizzo di piantine orticole da trapianto e piante da frutto provenienti da aziende condotte con criteri non biologici; k) garanzia per gli animali di condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie; l) massimo adattamente del numero dei capiti di bestiame alla superficie utile aziendale; m) rinuncia di aggiungere ai mangimi principi attivi quali antibiotici, chemioterapici e di usare urea o combinazioni non proteiche, quali surrogato proteico, nonchè di utilizzare ormoni prodotti industrialmente per accrescere la resa del bestiame e di manipolazione genetica. 2. Le disposizioni vincolanti in merito all' uso delle sostanze consentite ai sensi della presente legge, sono stabilite dalla commissione di cui all' articolo 5 di concerto con le associazioni per la promozione dell' agricoltura biologica, tenendo conto delle norme contenute nelle disposizioni comunitarie. 3. Nell' agricoltura biologica rientra anche l' allevamento del bestiame che per la nutrizione del bestiame utilizza foraggio proprio dell' azienda. La consistenza del bestiame deve essere adattata alle condizioni ecologiche e all' ubicazione dell' azienda; il numero dei capi bovini adulti non deve quindi superare il carico di bestiame stabilito dalla commissione di cui all' articolo 5. L' acquisto di foraggio e la somministrazione giornaliera dello stesso non deve superare il 15% del fabbisogno totale, riferito al contenuto di stanza secca. L' acquisto di animali deve essere effettuato solamente presso aziende di agricoltura biologiche. ARTICOLO 3 Azienda agricola biologica 1. Si considera azienda agricola biologica quell' impresa che applica all' intera superficie aziendale le tecniche agricole biologiche di cui all' articolo 2. 2. La commissione di cui all' articolo 5 può emanare direttive che prevedono l' eslcusione di singoli appezzamenti ed anche prodotti. ARTICOLO 4 Azienda di trasformazione biologica 1. Si considera azienda di trasformazione biologica quell' azienda che trasforma solo prodotti provenienti da aziende che fanno ricorso a tecniche agricole biologiche ai sensi dell' articolo 2, fa uso di tecnologie a basso consumo energetico, non utilizza sostanze chimiche di sintesi, anche se consentite dalla legislazione vigente. 2. Le tecniche di conservazione e le relative sostanze conservanti consentite vengono stabilite dalla commissione di cui all' articolo 5 nel rispetto delle disposizioni comunitarie. ARTICOLO 5 Istituzione della commissione provinciale per l' agricoltura biologica 1. Per garantire la funzionalità tecnico - scientifica ed operativa degli interventi previsti dalla presente legge, è istituita la commissione provinciale per l' agricoltura biologica. 2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina. Essa è composta da: a) il direttore dell' ispettorato pert l' agricoltura, che la presiede; b) un funzionario dell' ufficio sperimentazione della ripartizione VI - agricoltura e foreste, designato dall' assessore competente in materia; c) un funzionario dell' ispettorato per l' agricoltura, designato dall' assessore competente in materia; d) un funzionario dell' ufficio commercio, designato dall' assessore competente in materia; e) un funzionario della rispartizione V programmazione economica coordinamento territoriale ed edilizia economica popolare, ambiente e trasporti, designato dall' assessore competente in materia di tutela dell' ambiente; f) un esperto designato dall' istituzione di consulenza agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale; g) un rappresentante designato dall' organizzazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale; h) due rappresentanti designati dalle associazioni per la promozione dell' agricoltura biologica maggiormente rappresentative a livello provinciale; i) un rappresentante scelto fra cinque nominativi designati dalle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello proviniale. 3. Funge da segretario un funzionario dell' ispettorato per l' agrocoltura. 4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall' ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino. 5. La commissione è convocata dal Presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti. 6. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 7. In caso di assenza, il Presidente della commissione è sostituito, per sua delega, dal direttore dell' ufficio fruttiviticoltura. I membdi di cui alle lettere b), c), f) ed e) del comma 2, possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti al servizio di appartenenza. Per ciascun membro di cui alle lettere f), g), h) e i) del comma 2, la Giunta provinciale nomina un membro supplente designato dai competenti organismi. 8. Per la trattazione di materie che richiedono una competenza specifica, il Presidente può chiamare degli esperti a partecipare ai lavori della commissione con voto consultivo. L' incarico ad eseguire studi può essere affidato in base alle vigenti disposizioni. 9. Ai componenti ed agli esperti, nonchè al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. ARTICOLO 6 Compiti della commissione 1. La commissione di cui all' articolo 5, oltre allo svolgimento dei compiti attribuitile dalla presente legge, provvede avvalendosi del personale dell' ispettorato per l' agricoltura a: a) coordinare l' attività di ricerca e sperimentazione del settore dell' agricoltura biologica; b) elaborare direttive e fornire informazioni tecniche in collaborazione con i centri di ricerca e di sperimentazione provinciali o, sulla base di apposite convenzioni, con altri enti ed istituti universitari e con aziende private; c) disporre o eseguire sopralluoghi nelle aziende a cui è stato concesso il marchio di protezione; d) definire metodi di analisi e valori limite dei residui delle sostanze consentite rispettando i valori prescritti dalla legislazione comunitaria vigente; e) stabilire i prodotti agricoli, per i quali può essere concesso il marchio di protezione; f) decidere sull' iscrizione e cancellazione delle aziende negli albi di cui all' articolo 7; g) approvare i marchi di protezione e la loro denominazione, controllare le indicazioni da riprodurre sulle etichette, nonchè vigilare sul loro uso corretto; h) decidere la cancellazione dagli albi di cui all' articolo 7, commi 4 e 5, fissando periodi per l' esclusione non superiore a due anni; i) approvare i registri di carico e scarico, il registro di magazzino ed i moduli di rilevamento, che le associazioni di cui all' articolo 12 predispongono per i controlli delle tecniche biologiche e delle aziende di trasformazione; j) concedere il riconoscimento alle associazioni per la promozione dell' agricoltura biologica; k) approvare eventuali direttive come pure i piani di conversione; l) approvare le sostanze ed i sistemi consentiti per la lavorazione e conservazione dei prodotti biologici. ARTICOLO 7 Istituzione di albi 1. L' albo delle aziende agricole biologiche e l' albo delle aziende di trasformazione biologica sono istituiti presso l' ispettorato per l' agricoltura. In ciascuno di questi albi è tenuto anche un apposito elenco per le aziende in conversione all' agricoltura biologica ed alla trasformazione biologica. 2. Gli albi di cui al comma 1 sono tenuti dal segretario della commissione e possono essere consultati da chiunque lo richieda. 3. Per l' iscrizione agli albi, i titolari di aziende agricole devono presentare apposita domanda presso l' ispettorato per l' agricoltura tramite le associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 12, allegando una scheda aziendale riportante le indicazioni atte ad identificare i sistemi di colture o i metodi di trasformazione adottati dall' impresa, nonchè i registri di carico e scarico ed ogni altra documentazione prescirtta dalla commissione. 4. L' azienda iscritta agli albi di cui al comma 1, che non applichi le norme di coltivazione o trasformazione biologica contenute nella presente legge, è tenuta a darne comunicazione all' associazione e all' ispettorato per l' agricoltura nella stessa annata. L' omissione o la comunicazione non veritiera di dati è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell' articolo 27, comma 9, della presente legge. 5. Sono cancellate altresì dagli albi le aziende e imprese che: a) ne fanno richiesta scritta alla commissione; b) hanno perduto i requisiti richiesti; c) si oppongono ai controlli; d) abusano del marchio di protezione o non rispettano le istruzioni e le direttive della commissione. 6. Contro il diniego d' iscrizione agli albi, nonchè contro la cancellazione dagli stessi, i titolari delle aziende o imprese possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. ARTICOLO 8 Obblighi delle aziende agricole biologiche 1. Le aziende agricole biologiche iscritte all' albo di cui all' articolo 7: a) registrano le caratteristiche tecniche dell' azienda prescritte dalla commissione, i dati di produzione riguardo la volticazione dei terreni e l' allevamento del bestiame, le tecniche colturali e di allevamento, di conservazione e trasformazione utilizate ed ogni altra indicazione ritenuta utile; b) rispettano le prescrizioni della commissione; c) compilano ed utilizzano i registri ed i moduli prescritti dalla commissione; d) lasciano liberamente accedere componenti della commissione e i funzionari incaricati, agli impianti ed ai registri di carico e scarico. ARTICOLO 9 Obblighi delle aziende di trasformazione biologica 1. Le aziende di trasformazione biologica iscritte all' albo adempiono a tutti gli obblighi di cui all' articolo 8. ARTICOLO 10 Aziende agricole in conversione 1. Le aziende chje intendono passare dalle tecniche produttive convenzionali a quelle biologiche sono soggette agli obblighi indicati dall' articolo 8 e devono presentare un piano di conversione. 2. Il periodo di conversione può variare, a seconda delle condizioni interne o esterne dell' azienda, da uno a cinque anni e viene fissato nel piano di conversione. 3. Il marchio di protezione può essere utilizzato solamente a conclusione del periodo di conversione. ARTICOLO 11 Aziende di trasformazione in conversione 1. Le aziende che intendono passare a tecniche di trasformazione biologica devono presentare un piano alla commissione per l' approvazione e sono soggette agli obblighi di cui agliarticoli 9 e 10. ARTICOLO 12 Associazioni per la promozione dell' agricoltura biologica 1. Al fine di garantire la funzionalità operativa degli interventi previsti dalla presente legge, l' amministrazione provinciale favorisce la costituzione di associazioni pr la promozione dell' agricoltura biologica. 2. L' amministrazione provinciale e la commissione si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di cui al comma 1 nello svolgimento dei loro compiti ed, in particolare, per la consulenza, per l' addestramento degli associati, per la concessione del marchio di protezione, per il controllo delle aziende, sempre che dette associazioni siano in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimenti da parte della commissione. 3. Ai fini della concessione di detto riconoscimento, le associazioni: a) consentono l' adesione alle associazioni a tutti gli agricolturi, che siano in grado di adempiere agli obblighi sanciti dagli statuti; b) conformano gli statuti alle finalità previste dalla presente legge; c) stabiliscono le norme per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità alle direttive emanate dalla commissione ai sensi dell' articolo 6. Dette norme, previa approvazione della Giunta provinciale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono vincolanti per tutti i soci; d) garantiscono un efficiente servizio di controllo; e) prevedono sanzioni nei confronti delle aziende che non osservano le prescrizioni relative alla produzione; f) tengono un elenco delle aziende aderenti all' associazione, che intendono commercializzare i loro prodotti con il marchio di protezione; g) assegnano i marchi di protezione ai soci aventi diritto secondo le disposizioni della commissione provinciale. 4. La vigilanza sull' osservanza delle norme che regolano il raccolto, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti biologici, elaborate dalle singole associazioni ed approvate dalla Giunta provinciale, è esercitata da guardie giurate delle associazioni e da impiegati dell' ispettorato provinciale per l' agricoltura, appositamente incaricati. ARTICOLO 13 Obblighi delle associazioni riconosciute 1. Le associazioni per la promozione dell' agricoltura biologica: a) comunicano per l' iscrizione negli albi di cui all' articolo 7 all' ispettorato per l' agricoltura entro il 1o maggio di ogni anno il nominativo dei soci, la relativa estensione delle superfici coltivate dagli stessi ed i quantitativi di raccolto presunti separatemente per prodotto; b) consentono al Presidente della commissione provinciale di prendere visione del libro dei verbali delle loro sedute, assistono il personale di controllo nei compiti di spettanza e comunicano immediatamente all' ispettorato per l' agricoltura le variazioni di coltura e le infrazioni dei soci; e) presentano tempestivamente all' ispettorato per l' agricoltura un elenco dei marchi di protezione assegnati. ARTICOLO 14 Utilizzo del marchio di protezione 1. Gli imprenditori, singoli o associati, iscritti negli albi di cui all' articolo 7, che intendono utilizzare il marchio di protezione sui prodotti dell' azienda, presentano entro il 15 marzo di ogni anno apposita domanda all' associazione per la promozione dell' agricoltura biologica cui essi aderiscono. L' assegnazione del marchio di protezione avviene sentito l' ispettorato per l' agricoltura. 2. Il marchio di protezione di cui al comma 1 assicura che nella produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti sono: a) state rispettate le direttive e le disposizioni vigenti per l' agricoltura biologica; b) stati eseguiti controlli dall' associazione e dall' ispettorato per l' agricoltura in tutte le fasi di produzione; c) state eseguite analisi per campione e rispettate le direttive della commissione. 3. La singola azienda o impresa e l' associazione rispondono della denominazione << prodotto biologico controllato >>. TITOLO III Produzione integrata ARTICOLO 15 Finalità 1. La produzione integrata è un sistema di coltivazione che consente una produzione rispettosa dell' ambiente e del consumatore, che utilizzi tutti i fattori positivi naturali per ottenere ed offrire prodotti agricoli di buona qualità , sia nell' aspetto che nella sostanza, con il minor impiego possibile di fitofarmaci. 2. L' impiego di sostanze chimiche per la difesa fitosanitaria delle piante deve essere sostituito con trattamenti agronomici, biologici, meccanici e manuali in tutti quei casi in cui ciò sia praticabile ed economicamente sostenibile. 3. Scopo della produzione integrata è quello di armonizzare le esigenze di redditività economica con quelle della salute del consumatore e della tutela dell' ambiente. ARTICOLO 16 Gruppi di lavoro per la produzione integrata. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 15, che vengono estese anche alla zootecnia, l' amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro o di associazioni o enti qualificati nel settore. 2. Tutti i coltivatori che siano in possesso dei requisiti richeisti dagli statuti possono accedere liberamente ai gruppi di lavoro. 3. I gruppi di lavoro e le associazioni alaborano disposizioni vincolanti per gli aderenti sulla coltivazione, sullo stoccaggio, sulla lavorazione e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli interessati. 4. Nelle loro direttive, i gruppi di lavoro e le associazioni ai fini di una maggiore tutela dell' ambiente e della salute del consumatore, si impegnano a: a) contenere l' impiego di antiparassitari, di concimi e di altre sostanze estranee per ettaro e per anno; b) limitare la loro scelta; c) prolungare i periodi di carenza previsti dalle leggi nell' impegno degli antiparassitari; d) rispettare il tenore massimo di residui antiparassitari sui prodotti agricoli stabilito dalla commissione di cui all' articolo 17; e) assicurare un efficace servizio di controllo; f) prevedere sanzioni nei confronti delle aziende che non rispettano le prescrizioni per la produzione e la commercializzazione. 5. I gruppi di lavoro si danno uno statuto, nel quale nel consiglio di amministrazione è prevista la presenza di un rappresentante dell' organizzazione di consulenza, delle organizzazioni di commercializzazione e di categoria degli agricoltori. Rappresentanti dell' ispettorato dell' agricoltura possono essere nominati previo incarico da parte dell' assessore competente per l' agricoltura. 6. Per favorire l' adozione di un progetto organico di produzione integrata in tutto il territorio provinciale, l' assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della commissione di cui all' articolo 17, può affidare di volta in volta ad un gruppo di lavoro, per singolo tipo di coltura, l' incarico di elaborare le direttive e le prescrizioni sull' utilizzo dei marchi di protezione. 7. Gli statuti, le direttive e le prescrizioni dei gruppi di lavoro incaricati, previo parere della commissione di cui all' articolo 17, sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale ed hanno efficacia vincolante in tutto il territorio prvinciale per quel determinato tipo di coltura. 8. Le direttive e prescrizioni di cui al comma 6 approvate con deliberazione della Giunta provinciale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. 9. Secondo le medesime procedure tali norme e direttive possono, ove necessario, essere integrate con nuove cognizioni ed adeguate a nuove esigenze; eventuali modifiche sono soggette ad approvazione. ARTICOLO 17 Istituzione della commissione provinciale per la produzione integrata 1. Per garantire la funzionalità tecnicoscientifica ed operatica degli interventi previsti dalla presente legge, è istituita la commissione provinciale per la produzione integrata. 2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è avvenuta la nomina. Essa è composta da: a) il direttore dell' ispettorato per l' agricoltura, che la presiede; b) un funzionario dell' ufficio sperimentazione della ripartizione VI - agricoltura e foreste, designato dall' assessore competente in materia; c) un funzionario dell' ispettorato per l' agricoltura, designato dall' assessore competente in materia; d) un funzionario dell' ufficio del commercio, designato dall' assessore competente in materia; e) un funzionario della ripartizione V - programmazione economica, coordinamento territoriale ed edilizia economica popolare, ambiente e trasporti, designato dall' assessore competente in materia di tutela dell' ambiente; f) un esperto designato dall' istituzione di consulenza agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale; g) un rappresentante designato dall' organizzazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale; h) due rappresentanti di cui uno delle imprese di commercializzazione designati dai gruppi di lavoro per la produzione integrata maggiormente rappresentativi a livello provinciale; i) un rappresentnte scelto tra cinque nominativi proposti dall' associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 3. Funge da segretario un funzionario dell' ispettorato per l' agricoltura. 4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall' ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 5. La commissione è convocata dal Presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti. 6. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 7. In caso di assenza, il Presidente della commissione è sostituito, per sua delega, dal direttore dell' ufficio fruttivicoltura e colture speciali dell' ispettorato per l' agricoltura. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2, possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti al servizio di appartenenza. Per ciascun membro di cui alle lettere f), g), h) ed i) del comma 2, la Giunta provinciale nomina un membro supplente designato dai competenti organismi. 8. Per la trattazione di materie che richiedono una competenza specifica, il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori della commissione con voto consultivo degli esperti. L' incarico ad eseguire studi può essere affidato in base alle vigenti disposizioni. 9. Ai componenti ed agli esperti, nonchè al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale. ARTICOLO 18 Compiti della commissione 1. La commissione di cui all' articolo 17, oltre allo svolgimento dei compiti attribuitile dalla presente legge: a) esprime il proprio parere in merito agli statuti ed alle direttive dei singoli gruppi di lavoro ed alle loro eventuali proposte di modifica; b) definisce i metodi di analisi e valori limite dei residui delle sostanze ammissibili rispettando i valori prescritti dalla legislazione comunitaria vigente; c) stabilisce i prodotti agricoli, per i quali può essere concesso il marchio di protezione; d) approva i marchi di protezione e la loro denominazione, controlla le indicazioni da riprodursi sulle etichette e vigila sul loro uso corretto; e) decide sull' esclusione di terreni, di aziende agricole o imprese commerciali, che hanno violato le direttive o le norme dei gruppi di lavoro fissando periodi di esclusione non superiore di tre anni; f) approva i modelli dei libri sociali, dei registri di magazzino, delle schede di rilevamento e di altri documenti che i gruppi di lavoro devono compilare per agevolare il controllo sulle aziende agricole ed imprese commerciali interessate; g) approva i mezzi ed i metodi di conservazione consentiti per la lavorazione dei prodotti agricoli derivati da produzione integrata. ARTICOLO 19 Obblighi delle aziende agricole che intendono utilizzare il marchio di protezione 1. Le aziende agricole che intendono utilizzare il marchio di protezione << prodotto controllato di produzione integrata >>, devono inoltrare domanda al gruppo di lavoro, tramite la loro impresa commerciale, entro e non oltre il 15 marzo della relativa annata agraria. 2. La domanda deve essere corredata da una scheda aziendale, riportante i seguenti dati: nome ed indirizzo dell' azienda aderente, i terreni interessati, il comune catastale, il numero di particelle fondiarie e loro superficie, il raccolto previsto, distinto per varietà , tipo di coltura e peso. 3. Con la domanda, il titolare dell' azienda dichiara di essere a conoscenza delle relative direttive e di aderire volontariamente e sotto sua piena responsabilità al progetto produzione integrata obbligandosi a rispettare le direttive e disposizioni. rettive, vanno comunicati immediatamente all' impresa commerciale ed al gruppo di lavoro per la cancellazione dei relativi terreni dagli elenchi. 5. I funzionari addetti ai controlli hanno libero accesso ai terreni denunciati per l' esecuzione degli opportuni controlli ed il prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi. ARTICOLO 20 Diritti e doveri delle imprese commerciali che intendono commercializzare prodotti ottenuti mediante produzione integrata 1. Le imprese commerciali che intendono commercializzare in tutto o in parte i loro prodotti ottenuti mediante produzione integrata, devono: a) presentare domanda al gruppo di lavoro per la produzione integrata entro e non oltre il 15 aprile della relativa annata agraria, allegando alla stessa l' elenco delle aziende a coltura e del raccolto stimato, distinto per varietà ; b) impegnarsi ad osservare i disciplinari relativi al raccolto, allo stoccaggio ed al confezionamento dei prodotti ottenuti con i metodi di produzione integrata; c) obbligarsi a far liberamente accedere i funzionari dell' ispettorato per l' agricoltura incaricati dei controlli e le gardie giurate agli impianti ed ai magazzini per effettuare gli opportuni rilevamenti e prelevare campioni per le analisi; d) oblbigarsi a scartare le superfici, nelle quali vengono eseguite attività non consentite dalla direttive del gruppo di lavoro della lista di aziende aspiranti al marchio di protezione e darne contemporanea comunicazione al gruppo di lavoro; e) attenersi ai disciplinari relativi al raccolto, allo stoccaggio e alla commercializzazione ed adempiere agli obblighi previsti dai gruppi di lavoro per la produzione ottenuta con tecniche di produzione integrata. 2. Per quella parte di prodotti agricoli ottenuti nell' arco dell' intero processo produttivo e commerciale rispettando le direttive, l' impresa commerciale ha il diritto di utilizzare la denominazione << prodotto controllato di produzione integrata >>. ARTICOLO 21 Obblighi dei gruppi di lavoro 1. I gruppi di lavoro per la produzione integrata sono tenuti a: a) comunicare all' uspettorato prt l' agricoltura entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, distintamente per azienda di commercializzazione, i partecipanti al programma di produzione integrata, con l' indicazione delle superfici totali interessate e del raccolto previsto, distinto per varietà , tipo di coltura e peso; b) concedere al Presidente della commissione libera visione del libro dei verbali delle loro sedute, impegnarsi ad assistere il personale di controllo e comunicare all' ispettorato per l' agricoltura eventuali variazioni intervenute sui dati di coltivazione; c) trasmettere tempestivamente all' ispettorato per l' agricoltura un elenco dei marchi di protezione concessi. ARTICOLO 22 Terreni, aziende agricole ed imprese commerciali escluse dal programma di produzione integrata 1. I gruppi di lavoro e la commissione di cui all' articolo 17 possono escludere dal programma di produzione integrata, per un periodo non superiore ogni volta a due anni quei coltivatori o titolari di magazzini o di imprese commerciali che non osservano le direttive e le norme stabilite dal gruppo di lavoro. 2. Se all' interno dell' impresa commerciale o dell' azienda agricola viene adottato un intervento non consentito, il responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione al gruppo di lavoro. L' omissione o la comunicazione non veritiera di dati è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell' articolo 27, comma 9, della presente legge. 3. Sono cancellati altresì dall' elenco gli aderenti al progetto per la coltivazione con tecniche di produzione integrata che: a) ne fanno richiesta scritta al gruppo di lavoro; b) si oppongono ai controlli previsti; c) abusano del marchio di protezione; d) non hanno i requisiti richiesti. 4. Contro il diniego di iscrizione all' elenco, nonchè contro la cancellazione dallo stesso, i titolari delle relative aziende agricole o imprese commerciali possono proporre ricorso alla Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. ARTICOLO 23 Concessione del marchio di protezione 1. Per quella parte di prodotti ottenuti rispettando tutte le relative direttive dall' inizio dell' annata agraria fino alla commercializzazione, l' impresa commerciale ha il diritto di utilizzare la denominazione dei prodotti controllati di produzione integrata. 2. Detto marchio di protezione assicura che nella produzione, nello stoccaggio e nella commercializzazione: a) le direttive a norme elaborate dai gruppi di lavoro sono state approvate dalla Giunta provinciale; b) nella fase di produzione, stoccagio e confezionamento sono stati effettuati appositi controlli dai funzionari incaricati dell' ispettorato per l' agricoltura e dei gruppi di lavoro e sono stati prelevati a sondaggio campioni da analizzare. 3. Le aziende agricole produttrici e le imprese di commercializzazione rispondono della denominazione << prodotto controllato di produzione integrata >> e rispondono di eventuali danni che possono derivare, indipendentemente dall' esecuzione dei controlli. Titolo IV Norme comuni ARTICOLO 24 Iniziative atte a promuovere l' agricoltura biologica e la produzione integrata 1. Al fine di perseguire le finalità della presente legge, l' amministrazione provinciale promuove: a) ricerche sulle esperienze sinora acquisite con l' agricoltura biologica e la produzione integrata ed utilizzazione dei relativi risultati per le aziende agricole; b) la predisposizione di programmi volti alla promozione dell' agricoltura biologica e della produzione integrata; c) l' introduzione dell' insegnamento delle tecniche agricole biologiche e della produzione integrata nelle scuole ad indirizzo agrario e l' istituzione di corsi di formazione e specializzazione per operatori agricoli; d) l' istituzione di corsi di formazione e specializzazione per insegnanti, consulenti ed esperti agrari; e) l' attuazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e sviluppo di tipo scientifico pratico; f) la salvaguardia del patrimonio genetico di razze animali e di specie vegetali tipiche della tradizione provinciale ed oggi trascurate; g) la vendita e commercializzazione di prodotti ottenuti con tecniche agricole biologiche o di produzione integrata; h) lo studio e l' adozione di misure volte a ridurre l' impiego di materie prime e di energia in qgricoltura. ARTICOLO 25 Attività di ricerca e sperimentazione 1. L' attività di ricerca e sperimentazione viene svolta, attenendosi alle direttive delle rispettive commissioni, dal Centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, che può avvalersi di aziende agricole iscritte agli albi di cui agli articoli 7 e 19 e dei gruppi di lavoro e delle associazioni. ARTICOLO 26 Incentivi 1. Ai gruppi di lavoro per la produzione integrata, alle associazioni per l' agricoltura biologica, nonchè alle relative imprese di commercializzazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 55% delle spese ammissibili per investimenti. 2. Per l' attività di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell' articolo 25, ai titolari di aziende possono essere concessi contributi, che tengono conto anche della diminuzione della produzione, fino al 50% dei costi riconosciuti. 3. I mezzi incentivanti per l' agricoltura biologica rispettivamente per la produzione integrata sono previsti distintamente in appositi capitoli di bilancio. ARTICOLO 27 Sanzioni amministrative e personale di sorveglianza 1. L' ispettorato provinciale per l' agricoltura è incaricato dell' esecuzione della presente legge. 2. Per assicurare l' osservanza della normativa regolante l' agricoltura biologica e la produzione integrata, nonchè delle direttive per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti ed il regolare utilizzo del marchio di protezione, il Presidente della Giunta provinciale nomina, su proposta delle associazioni e dei gruppi di lavoro, guardie giurate. Dette guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti di legge e svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività principale o secondaria alle dipendenze dell' associazione. 3. Per le stesse finalità il Presidente della Giunta provinciale può , su richiesta dell' assessore competente in materia di agricoltura, conferire a singoli funzionari dell' ispettorato per l' agricoltura il compito di coordinare ed integrare il servizio di vigilanza e controllo. 4. Il Presidente della Giunta provinciale, previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di cui al vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della Giunta stessa, nomina le guardie giurate. 5. Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell' art. 138 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento, approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, abilita le nominate guardie allo svolgimento dei compiti ad esse affidati dalla normativa vigente in materia. 6. Le guardie giurate sono pubblici ufficiali ai sensi dell' art. 357 CP con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell' espletamento del loro servizio portano il distintivo proposto dall' ente di provenienza e approvato dal Questore ai sensi dell' artº 254 del RD 6 maggio 1940, n. 635. 7. Si legittimano tramite l' esibizione di una tessera munita di fotografia rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e munita del visto del Questore. Il documento deve recare la denominazione dell' ente a cui appartengono. 8. Le sanzioni amministrative sono irrogate ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme riscosse affluiscono in entrata al bilancio provinciale. 9. La violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge è punita con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie variabili da Lire 300.000 a Lire 3.000.000, qualora il contravventore sia un' azienda agricola, e da Lire 1.500.000 a Lire 15.000.000, qualora trattasi di aziende di commercializzazione. ARTICOLO 28 Disposizioni transitorie 1. Dopo il termine di 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge portanno essere posti in commercio in Alto - Adige con l' indicazione << prodotto biologico controllato >> o << prodotto controllato di produzione integrata >> od altri termini equivalenti, solo quei prodotti agricoli che siano stati ottenuti in conformità a specifiche norme vigenti in materia. ARTICOLO 29 Modifiche all' ordinamento urbanistico provinciale 1. Il comma 3 dell' articolo 45 dell' ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall' articolo 10 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente: << 3. Tale contributo, che non può superare l' importo fissato per ettaro dall' articolo 31, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, viene commisurato alla reale difficoltà di conservazione del paesaggio agrario tradizionale e della conseguente gestione aziendale espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa l' ammontare del premio per singoli scaglioni di punti e può anche escludere la concessione del premio per un gruppo di aziende sul quale la difficoltà di cui sopra non si ripercuote notevolmente. Dal contributo sono scluse le aziende che percepiscono l' indennità compensativa di cui all' articolo 30 della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63. >> ARTICOLO 30 Modifica dell' articolo 9, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21 1. Nell' articolo 9, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole << ai sensi dell' articolo 3, comma 10 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi dell' articolo 3, comma 9 >>. ARTICOLO 31 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri per compensi e rimborsi di spese ai membri delle commissioni previste dagli articoli 5 e 17, valutate in Lire 2 milioni all' anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1991, che presenta sufficiente disponibilità , e con gli stanziamenti sui corrispondenti cpaitoli dei bilanci futuri. 2. Le spese per iniziative dirette della Provincia e quelle per contributi di incentivazione ai sensi dell' articolo 26 saranno autorizzate con successivo provvedimento legislativo rispettivamente dalla legge finanziaria annuale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 30 aprile 1991

Provincial Act No. 12 regulating and promoting organic farming and integrated production · Nelum