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قوانين إيطاليا

Provincial Act No. 11 amending the Provincial Act on hunting

صدر في 2012-05-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Provinciale n. 11: Modificazioni della legge provinciale sulla caccia.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Trento
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture

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النص

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  1. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012 , n. 11 Modificazioni della legge provinciale sulla caccia. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENZE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia) 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia e' sostituita dalla seguente: «e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonche' zone di addestramento di cani in cui e' consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;». Art. 2 Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia 1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Individuazione di zone per le attivita' cinofile). - 1. L'individuazione delle zone per le attivita' cinofile e' subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonche' per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresi' le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attivita' cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati. 2. La Giunta provinciale con propria deliberazione puo' stabilire i criteri, i limiti e le modalita' per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico.» Art. 3 Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia e' inserito il seguente: «12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attivita' di esperto accompagnatore a condizione di reciprocita', nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui e' esercitata l'attivita'.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 31 maggio 2012 DELLAI

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