Provincial Act No. 11 amending the Provincial Act on hunting
صدر في 2012-05-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Provinciale n. 11: Modificazioni della legge provinciale sulla caccia.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Trento
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture
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النص
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012 , n. 11 Modificazioni della legge provinciale sulla caccia. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENZE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia) 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia e' sostituita dalla seguente: «e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonche' zone di addestramento di cani in cui e' consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;». Art. 2 Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia 1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Individuazione di zone per le attivita' cinofile). - 1. L'individuazione delle zone per le attivita' cinofile e' subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonche' per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresi' le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attivita' cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati. 2. La Giunta provinciale con propria deliberazione puo' stabilire i criteri, i limiti e le modalita' per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico.» Art. 3 Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia e' inserito il seguente: «12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attivita' di esperto accompagnatore a condizione di reciprocita', nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui e' esercitata l'attivita'.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 31 maggio 2012 DELLAI