Prime Minister's Decree establishing modalities for the implementation of article 9 of Directive No. 409/79/CEE, on the protection of wild birds
صدر في 1997-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- birds, hunting/capture, captive wild animals, protection of species, wild fauna, biodiversity
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
D.P.C.M. 27 settembre 1997 (1). Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1997, n. 254. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n.169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 Serie speciale), hadichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinarele modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9,paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e diconseguenza ha annullato il presente decreto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma eper il prelievo venatorio; Vista la direttiva 409/79/CEE, e successive modificazioni,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e inparticolare l'art. 9, riguardante la possibilità di introdurrederoghe ad alcuni divieti della direttiva stessa, a precisecondizioni fissate dal medesimo art. 9; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616; Visto il decreto legislativo emanato con decreto del Presidentedella Repubblica 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimentodi competenze alle regioni nelle materie dell'agricoltura e pescae la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Considerato che con sentenza 22 luglio 1996, n. 272, la Cortecostituzionale ha statuito la competenza dello Stato quanto allamodificazione dei divieti derivanti dalla citata direttiva n.409/79/CEE, individuando nell'art. 18, comma 3, la sededell'esercizio di tale competenza statale e concludendo chespetta allo Stato far valere, nei confronti delle regioni, anchequando queste esercitino loro competenze costituzionalmentegarantite, gli interessi unitari di cui esso è portatore; Considerato, in particolare, che l'attuazione della citatadirettiva n. 409/79/CEE da parte delle regioni, nel quadro dellenorme di principio fissate dallo Stato con la citata legge 11febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma dell'art. 6 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nelrispetto delle competenze dello Stato a tutela dei menzionatiinteressi unitari; Ritenuta, dunque, la necessità, prospettata, sia pure con diversemodalità, dai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente,di fissare, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 11febbraio 1992, n. 157, le modalità di esercizio delle deroghe dicui alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva n.409/79/CEE, mediante disposizioni nazionali precise, rispettosedi detta direttiva, anche ai sensi della sentenza della Corte digiustizia della Comunità europea del 7 marzo 1996 e del pareremotivato espresso nei confronti dell'Italia dalla Commissione il7 agosto 1997; Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri di cui all'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio1992, n. 157, possono essere apportate modificazioni all'elencodelle specie cacciabili, nel rispetto della normativacomunitaria; che detto potere è stato, da ultimo, esercitato condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997,al fine di escludere dalle specie cacciabili alcune specie primainseritevi dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157; Ritenuto, pertanto, quanto alla richiamata competenza statale inmateria, che il decreto di cui al citato art. 18, comma 3, puòessere utilizzato al fine di introdurre deroghe ai divieti e diverificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citatadirettiva n. 409/79/CEE; Ritenuto, inoltre, che, per quanto attiene alle deroghe di cuiall'art. 9, paragrafo 1, lettere a) e b), esse trovano già unadisciplina nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, agli articoli 2,comma 3, e 19, quest'ultima norma prevedendo, in particolare, ilcontrollo in concreto della fauna selvatica, anche conl'approvazione di piani di abbattimento per la tutela diinteressi pubblici prevalenti; Ritenuto, invece, che per quanto attiene alle ipotesi di cui allalettera c), va disciplinata dallo Stato l'ammissibilità dellederoghe e il controllo sulla loro applicazione da parte delleregioni, nell'esercizio dei poteri spettanti a queste ultimenella materia della caccia, analogamente a quanto previsto dallalegge 11 febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, comma3, e 19; Ritenuto, infine, che la coesistenza delle diverse funzioni inmateria sopra richiamate, statale e regionale, deve trovare ilnecessario raccordo nell'intesa tra lo Stato e la regionecompetente ai fini dell'adozione delle concrete deroghe; Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, tra l'altronella riunione del 28 maggio 1997; Viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricolee del Ministro dell'ambiente; Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprioavviso sullo specifico contenuto del presente decreto nellariunione del 12 settembre 1997; Decreta: 1. 1. Il presente decreto, al fine di garantire l'omogeneità diapplicazione della normativa comunitaria volta alla conservazionedegli uccelli selvatici, disciplina le modalità per l'eserciziodelle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), delladirettiva del Consiglio n. 409/79/CEE. 2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate, soloqualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo diconsentire in condizioni rigidamente controllate e in modoselettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati dideterminati uccelli in piccole quantità. 3. Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa diun termine massimo di durata e sono comunque contenute entro iltermine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioniche ne hanno determinato l'adozione (3). (3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n.169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 Serie speciale), hadichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinarele modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9,paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e diconseguenza ha annullato il presente decreto. 2. 1. Le regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per lepolitiche agricole, adottano le deroghe di cui all'art. 1 delpresente decreto, indicando: le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità dellapopolazione della singola specie, con la precisazione dellevalutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite insede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) delparagrafo 1 dell'art. 9 della direttiva n. 409/79/CEE; le specie e le quantità oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfarel'esigenza degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1,lettera c), della direttiva n. 409/79/CEE; le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamentecontrollate, idonee a consentire impieghi misurati di determinatiuccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi dicattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensidell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimentoautorizzati; i tempi e i luoghi di esercizio della deroga; le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verificadei controlli effettuati; il termine finale di operatività della deroga; il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalleamministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le qualipotranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondisui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o,in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate ditale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazionedella deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardiecomunali alle condizioni previste nell'art. 19, comma 2, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 (4) (3). (4) Riportata al n. XXIX. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n.169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 Serie speciale), hadichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinarele modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9,paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e diconseguenza ha annullato il presente decreto. 3. 1. La disciplina delle condizioni e delle modalità diapplicazione delle deroghe di cui ai precedenti articoli siapplica anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo dicui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (4)(3). (4) Riportata al n. XXIX. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n.169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 Serie speciale), hadichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinarele modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9,paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e diconseguenza ha annullato il presente decreto. 4. 1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, aisensi dell'art. 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autoritàabilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degliarticoli 2 e 3 sono realizzate. 2. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti dicui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (4), inmerito ai compiti di vigilanza (3). (4) Riportata al n. XXIX.(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n.169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Serie speciale), hadichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinarele modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9,paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e diconseguenza ha annullato il presente decreto.