Presidential Decree No.458 implementing Regulation (EC) No. 2815/98 of 22 December 1998 concerning marketing standards for olive oil
صدر في 1999-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- oils/oilseeds/fats, packaging/labelling, internal trade, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture, softs
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458 Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva (G.U. n. 286, 6 dicembre 1999, Serie Generale) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni dicoordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Coordinamento 1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva. 2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni. 3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Art. 2. Comunicazioni 1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantità di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali è stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonché le quantità di olive provenienti dagli Stati membri della Comunità nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva. 2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantità di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.