Presidential Decree No. 364 amending Presidential Decree of No. 559 of 30 December 1992 implementing Directive No. 91/495/EEC concerning public health and animal health problems affecting the production and placing on the market of rabbit meat and farmed game meat
صدر في 1996-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, meat, game, rodents
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DPR 17/05/1996 Num.364 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364 (in Suppl. ordinario n. 115, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio). -- Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) nell'art. 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti adatte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattività>>; b) nell'art. 6, è aggiunto il seguente comma: <<6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo: a) nella parte superiore, il nome del comune; b) al centro, la sigla V.S.; c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice.>>; c) nell'art. 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a), dell'allegato I, per le carni di coniglio;>>; d) nell'art. 15, è aggiunto il seguente comma: <<5. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unità sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.>>; e) nell'art. 19, comma 2, tra il n. 8 e il n. 10 è inserito il seguente numero: <<9>>.