Presidential Decree No. 241 implementing Directive No. 89/556/EEC establishing norms of sanitary police in matter of intracommunity exchanges and import from third countries of bovine embryos
صدر في 1994-02-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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DPR 11/02/1994 Num.241 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (in Suppl. ordinario n. 64, alla Gazz. Uff. n. 93, del 22 aprile). -- Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità europea, in prosieguo denominati scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina. 2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni concepiti mediante fecondazione <<in vitro>> nè agli embrioni sottoposti a qualsiasi manipolazione che tocchi l'integrità della zona pellucida. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) embrioni: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale domestico della specie bovina in grado di essere trasferito in una madre ricevente; b) gruppo di raccolta di embrioni: un gruppo di tecnici o struttura ufficialmente riconosciuta, sottoposto al controllo di un veterinario del gruppo, competente ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio degli embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A; c) veterinario del gruppo: il veterinario responsabile del controllo di un gruppo di raccolta di embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A; d) partita di embrioni: la quantità di embrioni proveniente da un unico prelievo e dallo stesso donatore e coperta dallo stesso certificato; e) Paese di raccolta: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale gli embrioni sono prodotti, raccolti, trattati e, se del caso, immagazzinati e dal quale questi sono spediti in uno Stato membro; f) laboratorio di diagnosi riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo e riconosciuto dalla competente autorità sanitaria per effettuare gli esami diagnostici prescritti dal presente regolamento. 2. Sono applicabili ove necessario le definizioni della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche e quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231. Articolo 3 Art. 3. 1. Gli embrioni possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: a) siano stati ottenuti mediante fecondazione artificiale con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226; b) siano stati prelevati da animali domestici della specie bovina aventi uno stato sanitario conforme al disposto dell'allegato B; c) siano stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in conformità dell'art. 4, comma 1; d) siano stati raccolti, trattati ed immagazzinati dal gruppo di raccolta in conformità dell'allegato A; e) siano scortati durante il trasporto da un certificato conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1. 2. Il Ministro della sanità può autorizzare gli scambi di embrioni diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in conformità ad autorizzazioni comunitarie. Articolo 4 Art. 4. 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i gruppi di raccolta di embrioni di animali della specie bovina idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o più di tali disposizioni o condizioni. 2. Qualsiasi cambiamento notevole nell'organizzazione del gruppo di raccolta deve essere comunicato al Ministero della sanità. 3. Il riconoscimento del gruppo di raccolta deve essere rinnovato ogni qualvolta viene sostituito il veterinario del gruppo o si verifichino sostanziali cambiamenti nell'organizzazione del gruppo, o dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone. 4. A ciascun gruppo di raccolta di embrioni della specie bovina viene assegnato un numero di riconoscimento; il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni con l'indicazione del numero di riconoscimento e le eventuali cancellazioni e modifiche. 5. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanità di ritenere che da parte di un gruppo italiano di raccolta di embrioni non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità, accertate le reali condizioni del gruppo di raccolta, adotta le misure necessarie e ne informa l'autorità che ha effettuato la comunicazione. 6. Il Ministero della sanità comunica alla competente autorità centrale di uno Stato membro i casi nei quali ritiene che in un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, può sottoporre il caso alla Commissione delle Comunità europee chiedendo l'autorizzazione a vietare provvisoriamente l'ammissione degli embrioni prelevati da tale gruppo. 7. Il Ministro della sanità adotta le necessarie misure per conformarsi a disposizioni comunitarie concernenti l'applicazione del presente articolo. Articolo 5 Art. 5. 1. Il certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), conforme al modello di cui all'allegato C deve: a) essere redatto in un solo foglio almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione; b) avere un solo destinatario; c) scortare la partita di embrioni fino a destinazione nell'esemplare originale. Articolo 6 Art. 6. 1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina può essere autorizzata solo da Paesi terzi o parte di essi compresi nell'elenco a tal fine compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, o nelle relative modificazioni. 2. L'elenco e le modificazioni indicate nel comma 1 sono pubblicate a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 7 Art. 7. 1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina è autorizzata solo se essi sono stati prelevati, trattati o immagazzinati da un gruppo di raccolta inserito nell'elenco compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee. Articolo 8 Art. 8. 1. Gli embrioni provenienti da Paesi terzi indicati negli elenchi previsti dagli articoli 6 e 7 debbono inoltre: a) provenire da animali donatori che, immediatamente prima della raccola, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1; b) rispondere alle misure di polizia sanitaria che il Consiglio o la Commissione delle Comunità europee adottino per gli embrioni in provenienza dal Paese terzo di cui si tratta. 2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'osservanza delle misure indicate al comma 1, lettera b). Articolo 9 Art. 9. 1. L'importazione di embrioni può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. 2. Il certificato deve: a) essere redatto in lingua italiana ed almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; b) essere previsto per un solo destinatario; c) scortare la partita di embrioni nell'esemplare originale. 3. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità. Articolo 10 Art. 10. 1. Ogni partita di embrioni, prima di essere messa in libera pratica o assoggettata ad un regime doganale è sottoposta al controllo prescritto. 2. L'introduzione di tali embrioni è vietata quando dal controllo all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che: a) non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1; b) non sono stati raccolti, trattati ed immagazzinati da un gruppo di raccolta compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1; c) provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo da cui sono vietate le importazioni; d) il certificato sanitario di scorta non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9. 3. Il comma 1 non si applica alle partite di embrioni provenienti da Paesi terzi e destinate a Paesi terzi in regime di transito doganale; si applica invece in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto. 4. Possono essere adottate le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che gli embrioni siano contaminati da organismi patogeni. 5. Qualora l'importazione degli embrioni sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e qualora il Paese terzo esportatore non autorizzi la rispedizione degli embrioni entro trenta giorni, si provvede alla loro distruzione. Articolo 11 Art. 11. 1. Ogni partita di embrioni introdotta dopo il controllo di cui all'art. 10, allorchè sia inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato sanitario originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità sanitaria che ha effettuato il controllo. Articolo 12 Art. 12. 1. Le spese risultanti dalle misure previste all'art. 10 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato. Articolo 13 Art. 13. 1. Se si manifesta o si estende una malattia contagiosa che possa essere propagata da embrioni o quando sussistono altri fatti tali da compromettere il patrimonio zootecnico, si applicano, se è interessato il territorio di uno Stato membro, le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi. 2. Se i fatti di cui al comma 1 riguardano in tutto o in parte il territorio di un Paese terzo, l'importazione degli embrioni, diretta o indiretta, è vietata sia che gli embrioni provengano dall'intero territorio del Paese terzo, sia da parte di esso. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee con le relative motivazioni. Articolo 14 Art. 14. 1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli sul luogo se ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia. 2. Il Ministero della sanità adotta le misure che si rendano necessarie in seguito ai risultati del controllo. Articolo 15 Art. 15. 1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni raccolti, trattati e immagazzinati anteriormente al 1° gennaio 1991. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).