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Presidential Decree No. 237 on the de minimis aid regime applicable to marine fisheries enterprises operating in Friuli-Venezia Giulia

صدر في 2011-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto del Presidente della Regione n. 237: Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli-Venezia Giulia.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, subsidy/incentive, crustaceans, aquatic animals

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  1. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2011, n. 237 Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2011) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498 /2007, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo; Visto il Programma operativo FEP per il settore pesca in Italia per il periodo 2007 - 2013 adottato con decisione C(2007) 6792 della Commissione europea del 19 dicembre 2007 modificato con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010; Visti il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantita' totali di biotossina marina e il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Vista la deliberazione della giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO Monfalcone), la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2001, n. 102, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40 recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e 2 tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto"; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2007 recante il rinnovo quinquennale dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al CO.GE.MO Monfalcone; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2010 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attivita' di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante cosi' come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1967/2006; Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti de minimis agli operatori del settore della pesca in materia di compensazioni socio- economica; Visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/2008 ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione degli aiuti de minimis previo parere della competente Commissione consiliare e verifica delle condizioni previste dalla normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0335/Pres., con il quale e' stato emanato il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)"; Vista la nota del 7 febbraio 2011, accolta al n. prot. SCPA13.1/8685 del 10 febbraio 2011 con la quale il COGEMO Monfalcone ha comunicato di aver deliberato un periodo di fermo della pesca delle vongole e dei cannolicchi; Preso atto che lo stato di crisi della pesca delle vongole (Chamelea gallina), dichiarato dal COGEMO Monfalcone a partire dal 2009, e' stato confermato anche per l'anno 2011 e che pertanto il perdurare della carenza del prodotto ittico della pesca ha imposto al COGEMO ulteriori provvedimenti di interruzione volontaria dell'attivita' di prelievo da parte delle imprese autorizzate alla pesca delle vongole con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone per il ripopolamento dei banchi naturali; Considerato che appare necessario modificare la disciplina regolamentare vigente nella parte riguardante l'attestazione del periodo di fermo volontario dell'attivita' di pesca delle vongole e cannolicchi che e' dichiarata dal COGEMO in quanto esclusivo gestore dell'attivita' di pesca in parola e pertanto soggetto responsabile dell'attivita' delle imprese consorziate; Vista la nota del 22 marzo 2011 prot. 0012881 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cui la Regione e' stata autorizzata ad erogare in regime de minimis, per l'anno 2011, un intervento a favore degli imprenditori ittici che esercitano la pesca delle vongole e dei cannolicchi con il sistema draga idraulica nel compartimento di Monfalcone; Vista altresi' la nota accolta al n. prot. SCPA 11.6/31335 del 12 maggio 2011 con la quale il Consorzio Giuliano Maricolture (COGIUMAR), in rappresentanza delle imprese associate che esercitano 3 attivita' di miticoltura nel golfo di Trieste, evidenzia il grave danno subito a causa del protrarsi della sospensione della commercializzazione per la presenza di biotossine e chiede l'attivazione delle opportune disposizioni per la concessione di aiuti in regime de minimis ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2008; Preso atto che nel comparto delle imprese di mitilicoltura operanti nel Compartimento marittimo di Trieste si sono verificate sospensioni della raccolta dei molluschi, predisposte dalle ordinanze dell'Autorita' sanitaria, per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi a cavallo delle annualita' 2010 - 2011, segnalate all'Amministrazione regionale dal Consorzio Giuliano Maricolture, in rappresentanza delle imprese di mitilicoltura operanti in suddetto Compartimento marittimo; Preso atto che per quanto riguarda le misure sanitarie il programma operativo FEP prevede compensazioni per le riduzioni di reddito a seguito di contaminazione di molluschi nei limiti previsti all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento CE 1198/2006; Viste le linee guida per l'attuazione delle misure sanitarie nell'ambito della Misura 2.1 - Acquacoltura - Sottomisura 3 del Fondo europeo per la pesca (FEP)- che prevedono l'ammissibilita' all'indennita' per le imprese di acquacoltura costrette a sospendere la raccolta dei molluschi nei seguenti casi: a) sospensione per periodi superiori a quattro mesi consecutivi; b) sospensione anche per periodi inferiori o pari a quattro mesi, qualora la perdita dovuta alla sospensione superi il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa; Ritenuto di dover provvedere pertanto a disciplinare l'aiuto de minimis anche per le imprese di miti-coltura operanti nel Compartimento marittimo di Trieste applicando per l'accesso all'aiuto le condizioni per l'attuazione delle misure sanitarie nell'ambito della Misura 2.1 - Acquacoltura - Sottomisura 3 del Fondo europeo per la pesca (FEP); Considerato che l'esigenza di intervenire anche per il comparto dei mitilicoltori rende necessario predisporre, per dare organicita' e chiarezza alla disciplina degli aiuti, un unico regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore delle imprese di pesca del Friuli Venezia Giulia che esercitano l'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone e per le imprese che esercitano l'attivita' di mitilicoltura nel Compartimento marittimo di Trieste; Ritenuto di stabilire inoltre che nel caso la dotazione finanziaria disponibile a bilancio risulti insufficiente per soddisfare i due comparti citati, la struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura provvede al riparto delle risorse disponibili tra le imprese e che il medesimo avviene sulla base di percentuali determinate nel regolamento in considerazione dell'entita' massima necessaria per ciascun comparto, cosicche' le risorse siano conferite in maniera proporzionale tra le imprese dei due comparti; Ritenuto pertanto di abrogare il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'art. 3, della 4 legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)" di cui al proprio decreto n. 0335/Pres./2009 e di emanare un regolamento regionale unico recante la disciplina per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia; Visto il testo del "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)" predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali; Vista la nota del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agro-alimentari e forestali, prot. SCPA/11.5/31805 del 16 maggio 2011, con la quale il medesimo ha provveduto a segnalare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) per le verifiche del rispetto dei limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e acquacoltura; Vista la nota del 24 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali accolta al n. prot. SCPA/11.5/33911 del 25 maggio 2011, che ha preso atto di quanto comunicato dalla Regione con la nota del 16 maggio 2011, ha annullato la precedente autorizzazione resa con nota n. prot. 0012881 del 22 marzo 2011 ed ha autorizzato la Regione ad erogare, in regime de minimis e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie vigenti, l'importo di Euro 210.000,00 per la concessione di aiuti a favore delle imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale; Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2011)"; Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"; Visto il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive variazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2011, n. 1152, con la quale e' stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)" nel testo allegato alla medesima deliberazione, ed e' stata disposta la trasmissione del testo del regolamento alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/2008; Vista la nota prot 0004749 del 23 settembre 2011 con la quale il Presidente della II Commissione consiliare permanente ha comunicato che la medesima, nella seduta del 22 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimita' sulla deliberazione della Giunta 5 regionale del 17 giugno 2011, n. 1152; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso; Visto l'art. 42, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1851 del 7 ottobre 2011; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Allegato Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), disciplina i criteri e le modalita' in base ai quali l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia aiuti in regime de minimis in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria. 2. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese che esercitano l'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone di cui al capo II; b) alle imprese che esercitano l'attivita' di mitilicoltura nel 6 compartimento marittimo di Trieste di cui al capo III. 3. Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', adottati con comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 244 del 1° ottobre 2004. Art. 2. Regime de minimis 1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) 875/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. 3. Ai fini del riscontro del rispetto del limite previsto dal comma 2, alla domanda di aiuto e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento (CE) 875/2007, gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili. Capo II Aiuti a imprese che esercitano attivita' di pesca dei molluschi bivalvi Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, della specie vongole (venus gallina) e cannolicchi (ensis minor e solen marginatus), con il sistema draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone, per fronteggiare la situazione di crisi degli operatori dovuta alla scarsita' di prelievo della risorsa che impone ulteriori periodi d'interruzione, continuativi o non continuativi, dell'attivita', in aggiunta ai periodi di fermo tecnico previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 2010 (Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attivitA' di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante cosi' come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1967/2006). 7 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle imprese armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari (callista chione) con il sistema draga idraulica. Art. 4. Tipologia di aiuto e modalita' di attuazione 1. A sostegno del reddito delle imprese di cui all'art. 5, e' predisposta una misura di compensazione socio-economica per l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca delle imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone, in aggiunta al periodo di fermo tecnico di cui all'art. 3, comma 1. 2. La misura di compensazione per le interruzioni temporanee della pesca di cui al comma 1 non puo' superare i sessanta giorni lavorativi continuativi o non continuativi nel corso di una annualita'. 3. Ai fini dell'attuazione della misura, il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi operante nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO. Monfalcone), cui e' affidata la gestione di tale attivita' di pesca ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2007 (rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al «CO.GE.MO. Monfalcone»), presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura i seguenti documenti: a) una relazione scientifica attestante lo stato di crisi del settore della pesca delle vongole e dei cannolicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone; b) l'attestazione del periodo di interruzione dell'attivita' delle imbarcazioni autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi; c) l'attestazione del ritiro e della custodia delle licenze di pesca delle imbarcazioni soggette all'interruzione. Art. 5. Soggetti beneficiari e domanda di aiuto 1. Sono beneficiari dell'aiuto le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone e iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso gli uffici marittimi del medesimo compartimento alla data di inizio dell'interruzione temporanea disposta da CO.GE.MO. Monfalcone. 2. Al fine di conseguire la corresponsione dell'aiuto, l'impresa armatrice presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, entro quindici giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea, domanda di aiuto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' le giornate di interruzione. 3. La domanda di aiuto e' presentata utilizzando l'apposito modello approvato dalla struttura regionale competente in materia di 8 pesca ed acquicoltura, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it. Art. 6. Determinazione dell'aiuto 1. L'aiuto per l'interruzione dell'attivita' e' determinato sulla base del ricavo medio prodotto nel triennio precedente all'interruzione, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per la percentuale statistica di profitto lordo sul fatturato del sistema di pesca con draga idraulica in Friuli Venezia Giulia, pari al quaranta per cento, diviso per duecentoquarantanove giorni e moltiplicato per le giornate effettive di interruzione dell'attivita'. 2. In mancanza della certificazione di cui al comma 1, l'aiuto viene determinato moltiplicando il premio giornaliero di cui all'allegato A per le giornate effettive di interruzione dell'attivita'. Art. 7. Procedimento 1. Per la concessione dell'aiuto si applica il procedimento di cui all'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. L'ufficio competente accerta la completezza della documentazione di cui all'art. 4, comma 3, la regolarita' delle domande di cui all'art. 5 e predispone l'elenco dei beneficiari dell'aiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 3. L'elenco dei beneficiari dell'aiuto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 4. L'aiuto e' concesso nei limiti delle risorse disponibili. Capo III Aiuti a imprese che esercitano attivita' di mitilicoltura Art. 8. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle imprese che esercitano l'attivita' di mitilicoltura nel compartimento marittimo di Trieste, per fronteggiare la situazione di crisi degli operatori dovuta all'applicazione di misure sanitarie che comportano la sospensione della raccolta per la contaminazione dei molluschi allevati dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine. Art. 9. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per produzione lorda vendibile la somma del fatturato, pari ai ricavi di vendita del 9 prodotto, e delle rimanenze finali, dedotte le rimanenze iniziali. Art. 10. Tipologia di aiuto e modalita' di attuazione 1. A sostegno del reddito delle imprese di cui all'art. 11, e' predisposta una misura di compensazione socio-economica per la sospensione della raccolta dei mitili (mytilus galloprovincialis) negli impianti localizzati nel compartimento marittimo di Trieste. 2. L'aiuto e' concesso alle imprese di cui all'art. 11 quando ricorre almeno uno dei seguenti casi: a) sospensione della raccolta dei mitili per periodi superiori a quattro mesi consecutivi; b) perdita dovuta alla sospensione della raccolta dei mitili, anche per periodi pari o inferiori a quattro mesi consecutivi, superiore al 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti. 3. L'aiuto e' concesso qualora la sospensione sia determinata con ordinanza dell'Autorita' sanitaria competente. 4. Ai fini dell'attuazione dell'aiuto, il Consorzio Giuliano Maricolture (COGIUMAR), in qualita' di rappresentante delle imprese di mitilicoltura operanti nel compartimento di Trieste, presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura i seguenti documenti: a) una relazione scientifica attestante lo stato di crisi del comparto conseguente alla sospensione dell'attivita' di raccolta del prodotto; b) l'attestazione del periodo di sospensione con riferimento alle ordinanze dell'Autorita' sanitaria; c) l'elenco delle imprese soggette alla sospensione. Art. 11. Soggetti beneficiari e domanda di aiuto 1. Sono beneficiari dell'aiuto di cui al presente capo le imprese singole o associate, concessionarie di zone del mare territoriale nel compartimento marittimo di Trieste o affidatarie delle medesime ai sensi dell'art. 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), che esercitano l'attivita' di mitilicoltura e sono iscritte nella parte V del Registro delle imprese di pesca presso gli uffici marittimi della regione alla data di inizio del periodo di sospensione della raccolta predisposto dall'Autorita' sanitaria competente. 2. L'impresa presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, entro l'anno in cui si e' concluso il periodo di sospensione, la domanda di aiuto contenente: a) nei casi di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' la sospensione per periodi superiori a quattro mesi della raccolta in ottemperanza all'ordinanza dell'Autorita' sanitaria; b) nei casi di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 10 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' la dichiarazione di un professionista abilitato attestante che la perdita dovuta alla sospensione supera il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa calcolato con le modalita' previste dall'art. 10, comma 2, lettera b). 3. La domanda di aiuto e' presentata utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it. Art. 12. Determinazione dell'aiuto 1. L'aiuto per la sospensione della raccolta di mitili per periodi superiori a quattro mesi consecutivi e' determinato sulla base della produzione lorda vendibile dell'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto, espressa in chilogrammi, certificata da un professionista abilitato, moltiplicata per 0,02 euro. 2. L'aiuto per la perdita dovuta alla sospensione che superi il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa e' determinato sulla base del fatturato medio del triennio precedente alla sospensione, espresso in euro, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per 0,03 euro. Art. 13. Procedimento 1. Per la concessione dell'aiuto si applica il procedimento di cui all'art. 35, della legge regionale n. 7/2000. 2. La struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura accerta la completezza della documentazione di cui all'art. 10, comma 4, la regolarita' della domanda di aiuto di cui all'art. 11 e predispone l'elenco dei beneficiari dell'aiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 3. L'elenco dei beneficiari dell'aiuto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 4. L'aiuto e' concesso nei limiti delle risorse disponibili. Capo IV Disposizioni finali Art. 14. Riparto delle risorse finanziarie 1. Qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare i beneficiari dei comparti produttivi di cui all'art. 1, comma 2, la struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura ripartisce le risorse tra i beneficiari in misura proporzionale, assegnando una quota massima del 65 per cento della dotazione finanziaria a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e il 35 per cento a favore delle imprese di cui 11 all'art. 1, comma 2, lettera b). Art. 15. Durata 1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013 e comunque nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento (CE) 875/2007. Art. 16. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 17. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 1° dicembre 2009, n. 335 (Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009). Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Allegato A (riferito all'articolo 6, comma 2) DETERMINAZIONE DELL'AIUTO Categorie di navi per GT Importo giornaliero del premio (Euro) 0 < 10 5,2*GT + 20 10 < 25 4,3*GT + 30 25 < 50 3,2*GT + 55 50 < 100 2,5*GT + 90 100 < 250 2,0*GT + 140 250 e oltre 1,5*GT + 265 12 Visto, il Presidente: Tondo

Presidential Decree No. 237 on the de minimis aid regime applicable to marine fisheries enterprises operating in Friuli-Venezia Giulia · Nelum