Presidential Decree implementing Presidential Decree of 12 April 1996-Environmental Impact Assessment-Directing and Coordinating Act-Supplement to Resolution No. 4 of 20 January 1999
صدر في 1999-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- European Union
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- إيطاليا · Sicilia
- الموضوعات
- Environment
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- environmental impact assessment (EIA), hazardous substances, pollution control, authorization/permit, data collection/reporting
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DECRETO PRESIDENZIALE 17 maggio 1999. Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione della deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 20 gennaio 1999 relativa a: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione di impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1995 - Valutazione di impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999»; Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999 citata; Decreta: Articolo unico E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999». Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Palermo, 17 maggio 1999. CAPODICASA Annotato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 10 giugno 1999, al n. 2087. Allegati Deliberazione n. 115 dell'11 maggio 1999. Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999. LA GIUNTA REGIONALE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; Visto il proprio Regolamento interno; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la "Valutazione di impatto ambientale di particolari progetti pubblici e privati"; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"; Vista la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, con la quale la Giunta regionale ha recepito, nelle more dell'approvazione della legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale, le disposizioni immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale di cui al richiamato D.P.R. 12 aprile 1996, individuando altresì nell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ramo di amministrazione competente in materia; Considerato che con nota n. 10 del 9 marzo 1999 la Corte dei conti ha restituito il D.P. n. 28/Gr.XVI/S.G.R. del 27 gennaio 1999, relativo alla emanazione della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 4/99 e dopo aver evidenziato che il recepimento amministrativo di disposizioni immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale può essere inteso solo in senso atecnico e cioè come atto ricognitivo finalizzato ad individuare le norme della legislazione statale effettivamente applicabili nell'ambito della Regione siciliana conclusivamente rappresenta che "... appare assolutamente indispensabile, in punto di legittimità, individuare tra le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni a Statuto speciale (D.P.R. 12 aprile 1996) quelle ritenute dotate del presupposto dell'applicabilità diretta"; Vista la nota n. 7548 del 20 aprile 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente individua le disposizioni contenute nel citato D.P.R. 12 aprile 1996, ritenute dotate del presupposto dell'applicabilità diretta (Allegato "A"); Ritenuto di integrare la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, individuando tra le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 aprile 1996, quelle dotate del presupposto dell'applicabilità diretta nell'ordinamento regionale; Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; Delibera: di integrare, per le motivazioni in premessa specificate, la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, relativa a: "Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento" individuando le disposizioni dotate del presupposto dell'applicabilità diretta nell'ordinamento regionale, contenute nella proposta di cui alla nota n. 7548 del 20 aprile 1999, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente allegato "A" alla presente deliberazione. Il Presidente: CAPODICASA Il Segretario: RUFFINO Allegato "A" alla delibera n. 4 del 20 gennaio 1999. Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e della Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Procedura di verifica (art. 10 - D.P.R. 12 aprile 1996) Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (art. 5 - D.P.R. 12 aprile 1996) 1.0 Procedura di verifica (art. 10 - D.P.R. 12 aprile 1996). 1.1 La procedura di verifica prevista dall'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 si applica esclusivamente ai progetti indicati nell'allegato B del citato decreto, non ricadenti neppure parzialmente in aree ad alta sensibilità ambientale. Sono aree ad alta sensibilità ambientale, ai fini di cui all'art. 1, quarto comma, del D.P.R. 12 aprile 1996: a) Le aree naturali protette, come definite dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; b) Le aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267; c) Le aree soggette ai vincoli, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) Le aree tutelate dal Piano territoriale paesistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; e) Le aree individuate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico; f) Le aree destinate a parco ed a riserva naturale; g) Le aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni; h) Le aree individuate, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 22 giugno 1987, n. 868/87. La procedura consiste nella decisione sull'assoggettamento o meno del progetto a procedura di V.I.A. regionale (art. 1, comma 6, art. 10, comma 1). 1.2 La procedura di verifica ha inizio con il deposito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della richiesta corredata da una relazione sugli effetti ambientali contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente in relazione agli elementi di verifica contenuti nell'allegato D (art. 8, comma 2, lettera a) e art. 10, comma 1). 1.3 Entro 60 giorni dal deposito l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si pronuncia, sulla base degli elementi contenuti nel predetto allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996, in merito all'esclusione o all'avvio della procedura di V.I.A., individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impatti; decorso infruttuosamente tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A. ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 10 del citato decreto, (art. 10, comma 2). 1.4 Nel caso in cui l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a procedura di V.I.A. si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.0 (art. 10, comma 4). 1.5 L'Ufficio competente cura la tenuta di un registro, in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica indicando il relativo esito; tale elenco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 1, comma 9, art. 10, comma 3). 2.0 Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (art. 5 - D.P.R. 12 aprile 1996). 2.1 La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali: a) Progetti indicati nell'allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 3). b) Progetti indicati nell'allegato B, qualora ricadano anche parzialmente nelle aree ad alta sensibilità ambientale elencate al punto 1.1 (art. 1, comma 4).Per tali progetti la soglia è ridotta del 50% (art. 1, comma 5). c) Progetti indicati nell'allegato B, a seguito della procedura di verifica di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 6). 2.2 Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, e non sono oggetto di procedura di V.I.A. regionale le opere e/o gli impianti previsti dall'art. 1, commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996. 2.3 L'istruttoria inerente i progetti di cui al punto 2.1, è avviata con il deposito - presso l'Ufficio competente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale, unitamente a copia del progetto dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica (art. 5, comma 1, art. 8, comma 2, lett. a). 2.4 Lo studio di impatto ambientale deve contenere le informazioni necessarie di cui al 4° comma dell'art. 6 da fornire attraverso le indicazioni di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 6, commi 1 e 4). 2.5 Dell'avvenuto deposito è dato annuncio, a cura del committente o dell'autorità proponente, sul quotidiano regionale o provinciale ove è localizzato l'intervento, al fine della presentazione delle eventuali osservazioni (art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1). 2.6 Copia della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale, unitamente al progetto e allo studio di impatto ambientale, è inviata dal committente alla Provincia regionale e ai Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che debbono esprimere i loro pareri entro 60 giorni dalla data di trasmissione (art. 5, comma 2). 2.7 Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2.5 (art. 9, comma 1). 2.8 Nei successivi giorni si procede al giudizio di compatibilità ambientale anche nel caso in cui gli enti di cui al precedente punto 2.6 non abbiano reso i pareri (art. 5, comma 2). 2.9 Qualora sia accertata, entro il predetto termine di 90 giorni, la necessità di eventuali integrazioni allo studio trasmesso o della documentazione allegata, tali integrazioni sono richieste al committente e il predetto termine di 90 giorni decorre dall'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione può essere effettuata una sola volta.Nel caso in cui il proponente non produca quanto richiesto non si dà ulteriore corso alla procedura VI.A.. E' facoltà del proponente presentare una nuova domanda (art. 5, comma 3). 2.10 In casi di particolare complessità può essere stabilita una proroga dei termini per la conclusione della procedura V.I.A. regionale di 60 giorni (art. 5, comma 4). 2.11 La Regione, qualora lo ritenga opportuno, può convocare una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni recepita con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (art. 5, comma 6). 2.12 L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente assume, con proprio atto, il giudizio di compatibilità ambientale prima dell'eventuale provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori, considerando, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 1 e art. 9, comma 2). 2.13 L'Amministrazione competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti.Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (art. 7, comma 2). 2.14 Il provvedimento adottato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è comunicato ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controllo ambientale, ed è adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 7, comma 3). (Allegato al D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996). Allegato A ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, clastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate. g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. i) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno. l) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno. m) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 m3. n) Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m3. o) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 m3. p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. q) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3. Allegato B ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4 1. Agricoltura a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe; d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha; e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha. 2. Industria energetica: a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. 3. Lavorazione dei metalli: a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3; h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 4. Industria dei prodotti alimentari: a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000, q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta: a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno. 6. Industria della gomma e delle materie plastiche: a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture: a) lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; c) impianti meccanici di risalita, escluse le solovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; e) interporti; f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti; r) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno; s) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno; t) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 m3; u) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili; v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti. 8. Altri progetti: a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnella- te al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno; l) cave e torbiere; m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno; n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate; o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. Allegato C INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2 1. Dscrizione del progetto comprese in particolare: una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti. 2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente. 3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori. 4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente: dovuti all'esistenza del progetto; dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive, e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente. 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. Allegato D ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7 1. Caratteristiche. Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) (1); utilizzazione delle risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti; impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole). 2. Ubicazione del progetto. La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone costiere; b) zone montuose e forestali; c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati; d) zone a forte densità demografica; e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico; f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.