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قوانين إيطاليا

Ordinance establishing measures against the infectious anaemia of salmon

صدر في 1998-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, fish diseases, diadromous fish, animal health, aquatic animals

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  1. O.M. 22 gennaio 1998 (1). Profilassi dell'anemia infettiva del salmone (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1998, n. 48. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, «regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura», e successive modificazioni; Visto il decreto 29 gennaio 1997, recante modificazioni al D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555; Visto il D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263, «regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci compresa l'anemia infettiva del salmone»; Ravvisata la necessità di integrare il dianzi citato D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguarlo alle vigenti misure minime di lotta previste contro l'anemia infettiva del salmone; Ordina: Articolo 1 1. Alle malattie infettive e diffusive degli animali, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e per le quali è obbligatoria la denuncia, è aggiunta l'anemia infettiva del salmone (ISA). Articolo 2 1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria competente dispone che siano applicate le rispettive norme del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263, citato nelle premesse. Articolo 3 1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone. Articolo 4 1. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinance establishing measures against the infectious anaemia of salmon · Nelum