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قوانين إيطاليا

Order of the President of the Region n. 34 21 March 2020 Further urgent extraordinary measures to combat and prevent epidemiological spread from COVID-2019 in the regional territory of Sardinia. Ordinance pursuant to art. 32, paragraph 3, of the law of 23 December 1978, n. 833 on hygiene and public health. Provisions to combat the gathering of people

صدر في 2020-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Ordinanza del Presidnete della Regione n. 34 21 marzo 2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا · Piemonte
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
coronavirus disease (COVID-19), public health, hazards, vending, food safety and quality, internal trade

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النص

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  1. 1. Il divieto di ogni spostamento•in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E' fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate ~~~ '

  2. 2. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di un metro.

  3. 3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di contattare il proprio medico curante e non lasciare "ia propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti. ·

  4. 4. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari· con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.

  5. 5. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti ·sottoposti alla · misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

  6. 6. La sospensione, d'intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell'attività degli Uffici ~ubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto.

  7. 7. La sospensione dellè attività commerciali àl dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 11 Marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito d~lla media e grande distribuzione ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività. -

  8. 8. Che l'accesso alle attività commerciali di cui al punto 5 sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richieda l'accompagnamento di altra persona.

  9. 9. Che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo sp·ecifiche modalità di accesso scaglionato per evitare as·sembramenti ·anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale.

  10. 10. Il divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di · bevande e alimenti confezionati . . -11. Il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

  11. 12. Che rimangano aperte le edicole, le. farmacie, le parafarmacie e i tabaccai garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

  12. 13. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione si~tematica della_temperatura corporea anche ai clienti presso i 'supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dall'1: Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

  13. 14. La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM del 11 Marzo 2020 e delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

  14. 15. Che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano . la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza, in modo da evitare assembramenti.

  15. 16. Che siano garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all'art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante. o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 · del D.lgs. medesimo.

  16. 17. Là sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono conse~titi i servizi di.mensa e deJ catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e priyate, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il .rispetto delle misurè previste dall'accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme' igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'i,ittività di confezionamento che di trasporto.

  17. 18. La chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consuma~si al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con ·obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

  18. 19.La chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia. ·

  19. 20. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa· concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli- altri se~izi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

  20. 21. La chiusura di tutte le struttùre ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento ·l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all'entrata in vigore del presente provvedimento. È fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isoJamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. '

  21. 22. Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco ed giardini pubblici. · Il divieto di svolgere · all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte; anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le Sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio,· con obbligo di documentazione agli organi. di controllo del luogo di residenza o domicilio;

  22. 23. La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle çompetizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chi~se .ovvero all'aperto senza la presenza di pubblicC>; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

  23. 24. La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

  24. 25. La chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri· termali (fatta ec6ezione per l'erogazione delle _prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

  25. 26. La chiusura di musei e degli' altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei · beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto. legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  26. 27. Che nei luoghi di culto seppur aperti siano sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L'accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure · necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di 1 metro.

  27. 28.La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 . aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e ·1e Istituzioni. di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per ie professioni sanit~rie e università per anziani, nonché· i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territ.oriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esèlusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, · nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le riunioni degli organi coilegiali potranno svolgersi solamente in videoconferenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

  28. 29. La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private·ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica ad eccezione 4alla sospensione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli -per il personale della protezione civile, i quali si svolgeranno preferibilmente con. modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d). ·

  29. 30. La. sospensione degli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della rnotorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  30. 31. La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

  31. 32. L'adozione, in tutti i casi possibili; nello svolgimento di riunjoni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della, distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti. Si raccomanda altresì Che presso le attività produttive: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte dèlle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione ·collettiva; · e) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-coritagio e, làddove non fosse possibile rispettare la .distanza interpersonale di un metro come princ~pale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; · e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. f) siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; In relazione a quanto disposto nell'ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 s1 favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e -sindacali. Che per tutte le attivit~ siano utilizzate modalità di lavoro agile. La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020. La presente ordinanza è pubblicata su'l Bollettino Ufficiale della Regione PiemÒnte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. · Per il Presidente On. Alberto èirio

Order of the President of the Region n. 34 21 March 2020 Further urgent extraordinary measures to combat and prevent epidemiological spread from COVID-2019 in the regional territory of Sardinia. Ordinance pursuant to art. 32, paragraph 3, of the law of 23 December 1978, n. 833 on hygiene and public health. Provisions to combat the gathering of people · Nelum