Order 28 may 2015. Extraordinary measures of the veterinary police in the matter of tuberculosis, bovine and buffalo brucellosis, ovarian brucellosis, enzootic bovine leukosis
صدر في 2015-05-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- العنوان الأصلي
- Ordinanza 28 maggio 2015. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, animal production, authorization/permit, cattle, inspection, monitoring, pests/diseases, registration, sheep/goats, slaughtering, subsidy/incentive, drugs
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— 1 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2015 . Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott. Lapo PISTELLI dalla carica di Vice Ministro e di Sottose gretario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi cazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2014 di attribuzione del titolo di Vice Mi nistro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. dott. Lapo PISTELLI; Viste le dimissioni rassegnate dalla carica di Vice Mi nistro e di Sottosegretario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall’on. dott. Lapo PISTELLI; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini stri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Decreta: Sono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. dott. Lapo PISTELLI dalla carica di Vice Ministro e di Sotto segretario al Ministero degli affari esteri e della coopera zione internazionale. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addì 18 giugno 2015 MATTARELLA RENZI, Presidente del Consi glio dei ministri GENTILONI SILVERI, Ministro degli a f fari esteri e della cooperazione internazio nale Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015 Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 1669 15A04968 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 28 maggio 2015 . Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-ca prina, leucosi bovina enzootica. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifi cazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifi cazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifi ca sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modifi cazioni; Visto l’art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazio nale” relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con effi cacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni; Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzio ni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubbli ca italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l’obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profi lassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repub blica italiana 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modifi cazioni; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concer nente il piano nazionale per l’eradicazione della brucel losi negli allevamenti bovini, e successive modifi cazioni; — 2 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Re pubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modifi cazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novem bre 1992, relativa all’identifi cazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repub blica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamen to concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modifi cazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifi ca e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intraco munitari di animali della specie bovina e suina; Vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 Giu gno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, re cante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del re golamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, rela tivi all’identifi cazione e registrazione dei bovini nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, re cante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al raf forzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 novem bre 2006, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Re pubblica italiana 7 dicembre 2006 n. 285 S.O., relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifi ca dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofi nanziati dalla Comunità, e suc cessive modifi cazioni; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubbli ca italiana 11 settembre 2012 n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tuberco losi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la cui ef fi cacia è cessata il 12 settembre 2014; Considerata la necessità di uniformare le procedure diagnostiche nei territori non uffi cialmente indenni per brucellosi secondo criteri di economicità nella scelta delle prove diagnostiche da impiegare, a parità di performance delle stesse; Considerato che il rafforzamento delle misure di iden tifi cazione e registrazione degli animali costituisce un elemento imprescindibile per una effi cace lotta alle ma lattie infettive trasmissibili. Considerato che il bolo endoruminale e i mezzi identi fi cativi associati a prelievo di materiale genetico offrono le migliori garanzie di resistenza alla manomissione non ché di durata in condizioni ambientali specifi che, quali quelle che si verifi cano al pascolo, e di probabilità di ri salire con certezza all’identità del singolo animale in caso di perdita del mezzo di identifi cazione; Considerato che le pratiche connesse a transumanza/ monticazione/demonticazione, il pascolo vagante, l’alle vamento allo stato brado o semibrado e le stalle di sosta dei commercianti costituiscono elemento di maggior ri schio per la diffusione e la persistenza delle malattie og getto della presente ordinanza; Visto il parere scientifi co adottato l’11 dicembre 2006 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle performances dei metodi diagnostici nei confronti della brucellosi bovina, ovi-caprina e suina; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifi ca il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identifi cazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine e ritenuto appropriato prevedere misu re atte a consentirne la graduale attuazione; Preso atto del principio enunciato dalla Corte costitu zionale con la sentenza n. 12 del 2004, secondo cui le iniziative in materia di contenimento di malattie infettive e diffusive presso gli allevamenti situati nei territori degli Stati membri, individuati mediante decisioni comunitarie, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato poiché attengono alla profi lassi internazionale e riguardano profi li incidenti sulla tutela dell’ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale; Ritenuto necessario e urgente, proseguire e intensifi ca re ulteriormente l’attività di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-ca prina, nonché alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora uffi cialmente indenni, alla luce di quanto raccomandato dalla Commissione europea nel re port dell’audit FVO 6979 del 2013, sulla brucellosi svol tosi nelle regioni Puglia e Calabria, e nel report dell’au dit FVO 8407 del 2010 per la valutazione dei attività di eradicazione della tubercolosi, e tenuto conto dei risultati conseguiti con l’adozione delle precedenti ordinanze in materia; Considerato che nell’ambito delle indagini conseguenti all’accertamento di un focolaio confermato di brucellosi ovi-caprina in una regione uffi cialmente indenne, è stato possibile rintracciare gli animali infetti trafugati solo at traverso il bolo endoruminale; Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure di sorveglianza anche nei territori uffi cialmente indenni, al fi ne di tutelare la qualifi ca sanitaria acquisita; Ritenuto necessario altresì impedire che l’effettuazione di analisi diagnostiche svolte al di fuori dei piani uffi ciali possa favorire il verifi carsi di comportamenti illeciti tesi ad aggirare le misure restrittive previste dagli stessi piani; Sentiti il Centro nazionale di referenza per le brucel losi di Teramo, il Centro nazionale di referenza per la tu bercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per la leucosi bovina enzootica di Perugia; — 3 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 Ordina: Art. 1. Oggetto 1. La presente ordinanza disciplina le misure straordi narie di lotta ed eradicazione e di controllo della tuber colosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, del la brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica. Art. 2. Obiettivi delle Aziende sanitarie locali 1. Le regioni e le provincie autonome non uffi cialmen te indenni, di seguito denominati: U.I., assegnano ai di rettori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l’obiettivo prioritario di raggiungere la qualifi ca sanitaria di territorio uffi cialmente indenne da tubercolosi, brucel losi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bo vina enzootica. 2. L’obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraver so l’esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei siste mi informativi, fi no al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifi ca di territorio U.I. 3. Le regioni e le provincie autonome U.I. da tuberco losi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l’obiettivo di mantenere la suddetta qualifi ca. 4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programma zione del diradamento dei controlli è concordata con il Ministero della salute, sentito il parere dei Centri di re ferenza, entro l’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione. 5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli alleva tori in merito all’obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profi lassi previste. Art. 3. Identifi cazione degli animali e registrazione delle attività 1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprie tario degli animali, direttamente o tramite persona dele gata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall’identifi cazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identifi cati elettronicamente. 2. Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/ monticazione/demonticazione o che si spostano per pa scolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibra do, fatta eccezione per gli animali già identifi cati elettro nicamente, sono identifi cati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identifi cativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall’en trata in vigore della presente ordinanza. Nel caso di man cata identifi cazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competen te, di seguito denominato: Servizio veterinario, provvede d’uffi cio al più presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario. 3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applica te anche nei territori U.I sulla base della valutazione del rischio. 4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta ec cezione per gli animali già identifi cati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identifi care mediante bolo en doruminale gli animali presenti negli allevamenti infet ti entro due giorni dalla notifi ca uffi ciale al proprietario o detentore della positività degli animali. Tale modalità d’identifi cazione sostituisce la marcatura con asportazio ne di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art. 8 del decreto del Ministero della sa nità 15 dicembre 1995 n. 592. 5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorità com petenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle nor me vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4. 6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all’esecu zione e all’esito delle attività di profi lassi previste dal la presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni dall’acquisizione dei risultati. Entro il 30 novem bre di ogni anno il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attività per l’anno successivo. Dette attività di re gistrazione possono essere effettuate anche mediante la modalità di cooperazione applicativa. 7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni de gli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamen te tramite l’utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN. Art. 4. Qualifi che sanitarie e controlli 1. Le prove uffi ciali per la diagnosi della brucellosi nei territori non U.I. sono descritte nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Le prove uffi ciali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi bovina nei territori U.I. e leucosi sono quelle descritte nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e nell’allegato B della direttiva 64/432 del Consiglio, come sostituito dall’allegato del regolamento (CE) 1226/2002 dell’8 luglio 2002 e nel decreto legislati vo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della diretti va 2003/50/CE per le prove per la ricerca della brucellosi da Brucella melitensis nei territori U.I. 2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio veterinario sospende le qualifi che sanitarie di allevamento bovino e bufalino uffi cialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenne da brucello — 4 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 si e di allevamento ovi-caprino uffi cialmente indenne e indenne da brucellosi nei seguenti casi: mancato rispetto della periodicità dei controlli; mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell’esecuzione dei piani di profi lassi nazionali. Art. 5. Misure da applicare negli allevamenti infetti 1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma di posi tività per tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, bru cellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un al levamento, il Servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia: a) dispone la notifi ca al proprietario e/o al detento re del riscontro di animali positivi e dell’obbligo di ma cellazione, entro quindici giorni, degli animali dichiarati infetti; b) avvia, in collaborazione con l’Osservatorio epide miologico veterinario regionale, ove presente, oppure con l’Istituto zooprofi lattico sperimentale competente per ter ritorio, un’accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifi ca delle malattie animali (SIMAN); c) effettua la registrazione nel SIMAN delle in formazioni relative al focolaio sospetto ed eventual mente confermato e dell’avvio della relativa indagine epidemiologica; d) fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica, segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. Il Servizio veterinario, sentito il parere dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsti all’allegato 2 alla presente ordinanza, dispone l’abbattimento totale dei capi presenti nell’allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifi ca del provvedimento stesso. Per comprovate dif fi coltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l’abbattimento totale fi no a un massimo di 30 giorni dalla data di noti fi ca del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute. 3. Nelle aree protette di rilievo nazionale, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente or dinanza si verifi chi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l’isolamento degli animali, il Servizio veterinario dispone direttamente l’abbattimento totale. 4. Su tutto il territorio nazionale nel caso in cui il pro prietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi, in base alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e comma 2 del presente articolo, l’autorità competente or dina l’abbattimento coattivo dei capi, con l’ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell’or dine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l’indennità di abbattimento di cui all’art. 8 e tutte le spese sostenute per l’applicazione delle misure di polizia veteri naria sono a carico del proprietario o detentore. 5. Su tutto il territorio nazionale, per garantire il ra pido abbattimento degli animali positivi o l’applicazione dell’abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all’interno della regione di appartenenza dell’allevamento, il Servizio veterinario re gionale può autorizzare la macellazione dei capi in stabi limenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul matta toio individuato, informando contestualmente il Ministe ro della Salute. 6. Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN del la conferma dei focolai, corredata della relativa indagine epidemiologica, comporta l’immediata notifi ca all’UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Noti fi cation System). Art. 6. Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale 1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di sosta co stituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fi sicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 2. Ai sensi dell’art. 1, lettera r) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell’art. 2, lettera m) del decre to legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferi mento degli animali, entro i termini previsti dai sopracita ti decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprietà. 3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio vete rinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1. 4. L’autorizzazione della stalla di sosta è revocata ai sensi dell’art. 13, comma 3. 5. Al fi ne di evitare contatti fi sici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli ani mali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonché degli animali con qualifi ca sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al pe riodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli ani mali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa può essere disposto l’invio al macello. 6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterina rio controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciate. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla. 7. Le stalle di sosta sono soggette a controllo da par te del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici. — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 8. Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono ren dicontate utilizzando l’apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l’in dirizzo www.vetinfo.it. Art. 7. Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale 1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l’in troduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane; nei confronti della brucellosi bovina e leucosi se trattasi di animali di età supe riore a 12 mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi. L’accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all’interno di queste ultime. 2. I controlli di cui al comma precedente possono es sere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d’in troduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fi sicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fi no all’ottenimento dei risultati della prova. 3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macel lo un campione statisticamente signifi cativo di animali da ingrasso di età superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sul la brucellosi. 4. Gli allevamenti da ingrasso possono movimenta re animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. 5. Il Servizio veterinario rendiconta le attività dei con trolli nelle aziende da ingrasso utilizzando l’apposita fun zionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l’indirizzo www.vetinfo.it. Art. 8. Indennizzi 1. L’Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa orga nizzazione a livello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell’avvenuta ma cellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali la relativa indennità, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifi cazioni. Art. 9. Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente 1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e montica zione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucello si, identifi cati ai sensi dell’art. 3, comma 1. 2. All’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui al com ma precedente il Servizio veterinario verifi ca che i territo ri destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano iden tifi cati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l’attività di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al più presto e comunque completata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Ai fi ni del rilascio dell’autorizzazione di cui al com ma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favore vole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo. 4. In deroga al precedente comma 3, i territori non U.I. che nell’anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifi ca, effettuano il controllo di cui al comma 3 nei tre mesi an tecedenti lo spostamento per il pascolo. 5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valu tazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di età superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di età superiore ai 12 mesi; per la brucellosi ovi-caprina, se di età superiore ai 6 mesi. 6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semi brado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza. 7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un’unica unità epidemiologica e a elevato rischio. 8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bol zano possono disporre, sulla base della valutazione del ri schio, ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni. 9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell’autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l’utilizzo del le apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN. 10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifi chi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di ani mali senza proprietario, dispone la loro cattura e seque stro, anche con l’ausilio delle forze dell’ordine al fi ne di sottoporli ai controlli anagrafi ci e sanitari. Terminati i con trolli gli animali entrano nella disponibilità del Comune. 11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario. Art. 10. Controlli degli animali in caso di sospetto di frode 1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostitu zione di animali, sospetta alterazione dell’identifi cazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffu — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 sione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacolo gicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifi ca sanitaria degli alleva menti interessati e le procedure di indennizzo eventual mente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica. 2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l’alterazione dell’identifi cazione, le movimen tazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l’uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all’autorità giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l’ordinanza di sequestro e abbattimento degli ani mali senza indennizzo. 3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vac cino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall’auto rità giudiziaria, si applica il protocollo operativo di cui all’Allegato 3. Art. 11. Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica 1. Sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l’utilizzazione su tutto il territorio nazionale di mate riali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti zoo profi lattici sperimentali e dell’Istituto Superiore di Sanità nonché ai veterinari operanti nell’ambito del Servizio sa nitario nazionale incaricati di effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza. 2. Le università possono essere autorizzate ad utilizza re il materiale di cui al comma 1 ai fi ni di ricerca, previa autorizzazione del Ministero della salute. Art. 12. Verifi che 1. I responsabili dei servizi veterinari di sanità animale delle aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell’ambito delle verifi che dell’effi cacia dei controlli pre viste dall’art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004: a) verifi che sul campo circa il rispetto delle procedu re seguite per le attività previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia; b) verifi che, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell’attività svolta moni torata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a: accertamenti diagnostici previsti dai piani di profi lassi; misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all’art. 5, commi da 1 a 4; identifi cazione elettronica d’uffi cio di cui all’art. 3, commi 2 e 3; controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all’art. 6 e provvedimenti conseguenti; controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all’art. 7; accertamenti diagnostici di cui all’art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti. 2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bol zano comunicano al Ministero della salute nella relazione di attività svolta: gli esiti delle attività di verifi ca sull’effi cacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1; lo stato di avanzamento dell’identifi cazione elettro nica dei capi di cui all’articolo 3, comma 2; lo stato di avanzamento nella registrazione e geore ferenziazione dei pascoli di cui all’art. 9, comma 2; catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all’art. 9, commi 10 e 11; le sospensioni delle qualifi che ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 10, comma 1 e le revoche del codice d’allevamento ai sensi dell’art. 10, comma 2; i casi di aborto denunciati, il numero e l’esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall’Istituto zoo profi lattico sperimentale competente per territorio relati ve a casi di aborto in bovini e ovi-caprini. 3. I Centri di referenza nazionali provvedono periodi camente all’estrazione dal sistema informativo SIMAN di un numero signifi cativo di indagini epidemiologiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e alla verifi ca della qua lità e della completezza delle stesse. I Centri di referenza comunicano l’esito della verifi ca al Ministero della salute che provvede ad informare la regione o la provincia auto noma interessata. Art. 13. Sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera all’obbligo di cui all’art. 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministra tiva pecuniaria pari a una somma che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. 2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico del commerciante o detentore, le prove uffi ciali di cui all’art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve essere perfezio nata la vendita. 3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per più di due volte nel corso dell’anno solare, è disposta la revoca dell’autorizzazione. — 7 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2015 Art. 14. Disposizioni fi nali 1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubbli cazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed ha validità di 24 mesi a decorrere dal giorno successi vo alla sua pubblicazione. Roma, 28 maggio 2015 Il Ministro: LORENZIN Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2015 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2551 ALLEGATO 1 PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI PER IL CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI NEI TERRITORI NON U.I. Le prove sierologiche uffi ciali sono: a. la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati; b. la prova della fi ssazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell’alleva mento nel caso di allevamenti non indenni o non uffi cialmente indenni e sottoposti a controllo per l’acquisizione della qualifi ca. Negli alleva menti ovi-caprini la FDC è anche effettuata su tutti gli animali dell’alle vamento nel caso in cui uno o più animali abbiano reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di età inferiore a 18 mesi è tollerato un titolo di positività in FDC fi no a 30 UIFC/ml. Interpretazione dei risultati delle due prove: a. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR ed alla FDC, l’animale è da considerare non infetto; b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito posi tivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l’animale è da considerare infetto; c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l’esito è da considerare dubbio e l’animale sospetto d’infezione. All’allevamento di provenienza è sospe sa la qualifi ca sanitaria e il controllo sull’animale sarà ripetuto. Nel caso in cui tale risultato sia ottenuto su sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati in ogni caso infetti. Per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l’intervento dell’IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici. ALLEGATO 2 LINEE GUIDA PER L’ABBATTIMENTO DEL TOTALE DELL’EFFETTIVO IN FOCOLAIO DI BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA O OVICAPRINA, TUBERCOLOSI BOVINA O LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (STAMPING-OUT) In caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e di leucosi bovina enzootica, lo stamping-out, è applicato valutando i seguenti elementi: a. focolaio insorto in territorio uffi cialmente indenne; b. l’isolamento di Mycobacterium bovis , Mycobacterium ca prae , Brucella spp . o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio); c. il rischio di diffusione all’interno dell’azienda oppure ad al tre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fi ssa); d. un’elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo; e. la situazione sanitaria dell’allevamento nell’ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell’infe zione e all’origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull’identifi cazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profi lassi prescritte dal presente decreto nonché il man cato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti. I criteri di cui alla lettera e) sono suffi cienti per disporre lo stam ping out. In caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l’isolamento di Brucel la melitensis, un’alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all’apertura del focolaio, sono condi zioni suffi cienti per decidere l’esecuzione dello stamping out. ALLEGATO 3 PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DI ANIMALI ADULTI VACCINATI CON RB51 SENZA AUTORIZZAZIONE Agli allevamenti con probabile vaccinazione di animali adulti con RB51 sono immediatamente sospese le qualifi che di aziende Indenne o Uffi cialmente Indenne. Gli animali che hanno reagito positivamente alla CFT-RB51, come regola generale, non dovrebbero essere abbattuti né venduti, in quanto utili a determinare quando l’azienda cesserà di essere un rischio per la salute pubblica. A tal fi ne, questi animali devono essere esaminati men silmente con la prova della CFT per RB51 fi no a che tutti abbiano dato due esiti negativi consecutivi a distanza di almeno un mese l’uno dall’al tro. A partire dalla negativizzazione degli animali positivi tutti gli altri animali presenti in azienda devono essere testati e dare esito negativo a un successivo controllo alla prova CFT-RB51 da effettuarsi contestual mente all’ultima delle due prove CFT per la brucella selvaggia, che devo no essere eseguite necessariamente per il ri-conferimento della qualifi ca sanitaria, secondo la tempistica prevista dalla normativa. A questo punto l’azienda può essere considerata ragionevolmente non più a rischio e può riprendere a produrre il latte per uso umano senza pastorizzazione. Nel caso in cui l’azienda decida volontariamente di abbattere gli animali positivi alla CFT per RB51, in deroga a questa regola generale, si devono eseguire i seguenti controlli: 1) in presenza di animali a basso titolo (inferiore a 1:8, quin di esclusivamente per titoli di 1:4, +1:8, ++1:8, +++1:8): trascorso un mese dall’abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, da effettuarsi contestualmente alle delle due prove CFT per il ri-conferimento della qualifi ca sanitaria per la brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa; 2) in presenza di animali ad alto titolo potenziali eliminatori di RB51, al fi ne di scongiurare il pericolo di conferimento di latte con taminato: trascorsi sei mesi dall’abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, (per avere la massima proba bilità che non siano ancora presenti in azienda animali eliminatori) da effettuarsi contestualmente alle due prove CFT per il ri-conferimento della qualifi ca sanitaria per la brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa. A questo punto le aziende negative ai controlli possono essere consi derate ragionevolmente non più a rischio e possono riprendere a produrre il latte per uso umano senza pastorizzazione. Relativamente al rilascio della qualifi ca sanitaria in presenza di allevamento Indenne, è ripristinata la medesima qualifi ca sanitaria, sia in caso di mantenimento in vita e sia in caso di abbattimento dei positivi. Se invece l’azienda era in possesso della qualifi ca di Uffi cialmente Indenne, se ha abbattuto gli animali po sitivi, è ri-conferita la qualifi ca di Uffi cialmente Indenne, se invece ha mantenuto in vita gli animali risultati positivi a RB51, data la presenza in allevamento di animali vaccinati, è conferita la qualifi ca di Indenne. 15A04879