Ministerial Ordinance of 18 October 1995 repealing the sanitary rules on the transport of cattle
صدر في 1995-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, transport/storage, hygiene/sanitary procedures, disinfection/disinfestation
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OM 18/10/1995 Ordinanza Ministeriale 18 ottobre 1995 (in Gazz. Uff., 10 gennaio 1996, n. 7). -- Revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina. Preambolo Il Ministro della sanità:Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; Vista la legge 2 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina; Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme per lo spostamento degli animali della specie bovina (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992); Vista l'ordinanza 3 febbraio 1995 relativa al piano di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995); Considerato che non sono stati accertati focolai di malattia negli allevamenti di bovini del territorio nazionale dal settembre 1993; Ritenuto opportuno di rivedere le norme intese a disciplinare lo spostamento interregionale dei bovini alla luce di quanto sopra;Ordina: Articolo 1 Art. 1. 1. é revocata l'ordinanza 29 maggio 1992 citata nella premessa. Articolo 2 Art. 2. 1. La dichiarazione di provenienza (mod. 4) di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, di scorta alle spedizioni di bovini sul territorio nazionale, rilasciata dal proprietario, detentore o speditore degli animali, deve essere accuratamente compilata dallo stesso e contenere tutti gli elementi necessari per individuare esattamente l'azienda sanitaria U.S.L., il proprietario o il detentore o lo speditore, l'indirizzo dell'allevamento di origine o di provenienza e i contrassegni di identificazione degli animali nonchè la loro destinazione.2. I bovini da trasportare devono essere identificati con i contrassegni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 27 agosto 1994, n. 651, o con altri contrassegni ufficiali.3. Qualora i bovini non siano identificati devono essere marcati prima del loro spostamento dall'azienda con marca auricolare riportante:a) le ultime cifre del codice Istat riferite al comune dove ha sede l'allevamento;b) la sigla della provincia;c) un numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'azienda sanitaria U.S.L.4. In aggiunta a quanto sopra, lo speditore deve indicare, su apposito foglio allegato al modello 4, i contrassegni di identificazione dei bovini che vengono spediti.5. Per gli animali sottoposti al controllo sierologico nei confronti della pleuropolmonite contagiosa essudativa dei bovini, ai sensi dell'ordinanza 3 febbraio 1995, deve essere riportato sul modello 4 l'esito e la data del controllo a cura dello speditore. Articolo 3 Art. 3. 1. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo del carico, accuratamente puliti, lavati e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora e del posto dell'avvenuta disinfezione. Articolo 4 Art. 4. 1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, citata in premessa salvochè il fatto non costituisca reato. Articolo 5 Art. 5. 1. La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.