Ministerial Ordinance No. 15 amending Ministerial Ordinance of 27 June 1987, No. 288 on the foot-and-mouth disease
صدر في 1988-01-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, cattle, sheep/goats, swine, inspection
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OM 14/01/1988 Num.15 Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 20). - Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica. Preambolo Il Ministro della sanità: Considerato che dal 25 luglio 1987 non sono stati più segnalati focolai di afta epizootica nel territorio nazionale; Considerato che con decisione della commissione CEE del 26 novembre 1987,n. 87/563/CEE, sono state revocate le misure di divieto nei confronti delle esportazioni nei Paesi comunitari di carni, prodotti a base di carni e di animali vivi delle specie bovina e suina; Ritenuto che, in relazione alla favorevole situazione epizootologica nei riguardi dell'afta epizootica, possono essere attenuate le disposizioni relative ai controlli sanitari sullo spostamento degli animali delle specie ricettive alla malattia; Visti gli articoli 6, lettera b, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, riguardante disposizioni in materia di polizia veterinaria ed interventi di profilassi dell'afta epizootica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987), modificata dall'ordinanza 5 novembre 1987, n. 465 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1987); Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1987; Ordina: Articolo 1 Art. 1. L'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, è sostituito dal seguente: <<Art. 12. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico. La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento. La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento. Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente è fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo. Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod.4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento. Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987,n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987. Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione. Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio della unità sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome>>. Articolo 2 Art. 2. L'art. 13 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, è sostituito dal seguente: <<Art. 13. - La dichiarazione di provenienza (mod. 4) rilasciata dallo speditore per trasporti a mezzo ferrovia, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse, deve essere accuratamente compilata dallo speditore degli animali con l'indicazione dell'unità sanitaria locale di provenienza e integrata dalla dichiarazione che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro l'afta epizootica in conformità alle disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312. Qualora gli animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati contro l'aftaepizootica, lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione. Copia della dichiarazione di provenienza di cui al primo comma deve essere consegnata al momento dello scarico al destinatario che deve provvedere, entro ventiquattro ore successive all'arrivo, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria>>. Articolo 3 Art. 3. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.