Ministerial Ordinance amending Ordinance of 26 June 1995 concerning safety requirements for street-vended food
صدر في 1996-08-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, vending, standards, internal trade
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Ordinanza Ministeriale 28 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 209). -- Modificazioni all'ordinanza 26 giugno 1995 (1) recante requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari. Preambolo Il Ministro della sanità: Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare l'art. 22 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare un'ordinanza per fissare i requisiti igienico-sanitari necessari nei settori indicati dallo stesso; Vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari; Vista l'ordinanza 26 giugno 1995 recante <<Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari>>; Considerato che detta ordinanza reca disposizioni specifiche su: a) caratteristiche generali delle aree; b) caratteristiche delle strutture fisse; c) caratteristiche dei veicoli; d) caratteristiche dei banchi rimovibili; e) prescrizioni particolari per la vendita di alimenti di origine animale; f) attività di somministrazione; g) autorizzazione e idoneità sanitaria; h) punti critici, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari; Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate da diverse regioni e da organizzazioni di categoria a causa di molteplicità ed eterogenicità delle realtà commerciali coinvolte e dei tempi di adeguamento prescritti; Considerato che sono in atto le procedure per l'attuazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, della direttiva 93/43/CEE riguardante l'igiene dei prodotti alimentari; Considerato che le prescrizioni della sopra citata direttiva riguardano tutte le fasi successive alla produzione primaria, ivi comprese quelle relative alla vendita e somministrazione su aree pubbliche di cui all'ordinanza 26 giugno 1995; Ritenuta l'opportunità di valutare le tipologie di attività commerciale ai fini di prescrizioni uniformi commisurate a classi differenziate di attività; Ritenuto, quindi, necessario effettuare una revisione del testo dell'ordinanza suddetta, alla luce di quanto sopra esposto, successivamente al recepimento della direttiva 93/43/CEE; Ordina: Articolo 1 - Differimento di termini. I termini previsti dall'art. 10 dell'ordinanza 26 giugno 1995 sono differiti di diciotto mesi a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari. Articolo 2 - Revisione. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione della direttiva 93/43/CEE, il Ministro della sanità emana un'ordinanza in materia di requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche dei prodotti alimentari.