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قوانين إيطاليا

Ministerial Order on the prophylaxis of avian flu and avian pseudo-pest

صدر في 1991-07-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, birds, quarantine

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  1. OM 19/07/1991 Ordinanza Ministeriale 19 luglio 1991 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 187). -- Profilassi dell'influenza aviare e della pseudo-peste aviare. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, recante norme di attuazione delle direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente le misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Tenuto conto della modificata patologia infettiva del pollame anche in relazione alle nuove tecniche di allevamento; Considerato il carattere infettivo e diffusivo della influenza aviare e della pseudo-peste aviare sostenute da ceppi altamente virulenti e ritenuto quindi necessario estendere a dette malattie le norme del regolamento di polizia veterinaria nonchè altre misure particolari; Ritenuto pertanto opportuno porre in atto misure di polizia veterinaria per le predette malattie in relazione alle caratteristiche, alla natura e modo di trasmissione delle malattie stesse, nonchè alla attuale tipologia dell'allevamento avicolo; Ordina: Articolo 1 Art. 1. É riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, alle seguenti malattie: a) influenza aviare sostenuta da ceppi di virus altamente virulenti; b) pseudo-peste aviare sostenuta da ceppi di virus altamente virulenti. I ceppi di virus, di cui alle malattie indicate alle lettere a) e b) del precedente comma, sono quelli identificati con i metodi di laboratorio, riconosciuti con apposito provvedimento del Ministero della sanità. Articolo 2 Art. 2. Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie di cui all'art. 1 della presente ordinanza, deve essere immediatamente denunciato al sindaco che ne dà tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale servizio veterinario, per i provvedimenti di competenza. Si applicano alla disciplina relativa alla denuncia delle malattie di cui all'art. 1 della presente ordinanza le norme previste agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di polizia veterinaria, indicato in premessa. Articolo 3 Art. 3. L'unità sanitaria locale, ricevuta la comunicazione della presenza di una delle malattie elencate all'art. 1 della presente ordinanza, dispone l'esecuzione dei necessari accertamenti da parte del servizio veterinario, congiuntamente, ove necessario, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e agli istituti universitari di patologia aviare e ne comunica i risultati al sindaco. Articolo 4 Art. 4. Accertata l'esistenza anche di una delle malattie di cui all'art. 1, il sindaco, previo parere dell'unità sanitaria locale, ordina l'adozione, secondo la natura ed il modo di trasmissione della malattia, delle misure previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa e stabilisce, ove occorra, a completamento dei provvedimenti adottati, i limiti di una zona di protezione secondo le indicazioni e condizioni contemplate nell'art. 13 del regolamento di polizia veterinaria stesso. Nei casi nei quali le misure da applicare richiedano la delimitazione di una zona infetta e di protezione in un territorio comprendente più comuni, saranno stabilite preventive intese con le amministrazioni comunali ed unità sanitarie locali eventualmente interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Articolo 5 Art. 5. Il sindaco, su conforme parere della competente unità sanitaria locale (servizio veterinario), salvo quanto disposto nei casi di applicabilità dell'art. 152 del regolamento di polizia veterinaria, indicato in premessa, e tenuto conto delle misure eventuali adottate per la zona infetta e di protezione, può consentire: a) lo spostamento dei volatili sani esistenti nel focolaio di malattia, per scopi di macellazione con destinazione ad un macello ubicato in località diversa, qualora non sia disponibile un impianto di macellazione annesso all'allevamento infetto ed autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, oppure non sia disponibile altro macello nella zona infetta o in quella di protezione. Lo spostamento deve avvenire con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Il rilascio dell'autorizzazione per lo spostamento in territorio di una diversa unità sanitaria locale deve essere preceduto da opportune intese con il servizio veterinario di quest'ultima ed il sindaco del comune interessato. Ai fini dei necessari controlli, l'unità sanitaria locale di provenienza comunicherà la data ed ora di presumibile arrivo della partita di volatili da spedire al macello ed all'unità sanitaria locale di destinazione. Ove necessario dovrà disporsi la scorta sanitaria per il periodo del trasporto. La partita di volatili deve essere scortata, oltre che dalla copia originale dell'autorizzazione di cui al predetto art. 12 del regolamento di polizia veterinaria, anche dal certificato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503; b) la raccolta delle uova, prodotte da animali sani per esclusiva destinazione ai centri di imballaggio, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni per l'uso alimentare. Articolo 6 Art. 6. Il sindaco, previo parere dell'unità sanitaria locale competente per il territorio, può rendere obbligatorio o consentire su richiesta degli allevatori, i trattamenti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. I trattamenti immunizzanti e le eventuali prove diagnostiche eseguite presso gli allevamenti debbono essere svolti sotto il controllo veterinario. I trattamenti immunizzanti come le prove diagnostiche svolte a cura dei veterinari liberi professionisti debbono da questi ultimi essere comunicati alla competente unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320. Articolo 7 Art. 7. Il sindaco può disporre l'abbattimento degli animali presenti negli allevamenti, nei quali sia stata accertata l'esistenza di una delle malattie dei volatili soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e della presente ordinanza nei casi ed alle condizioni e modalità, stabilite dal Ministero della sanità, secondo la legge 2 giugno 1981, n. 288, citata in premessa. Articolo 8 Art. 8. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco nei confronti dei focolai infettivi ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa, sono revocati dopo quindici giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati abbattuti secondo l'art. 16 del detto regolamento di polizia veterinaria. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata quando dagli accertamenti dei servizi veterinari delle competenti unità sanitarie locali, risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento. Articolo 9 Art. 9. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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