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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree on the compulsory fight against citrus Phoma tracheiphila

صدر في 1998-04-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, integrated pest management-IPM/pest management strategies, inspection, fruits/edible nuts, offences/penalties
الفئات
agriculture

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  1. DECRETO 17 aprile 1998. Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi "Phoma tracheiphila" IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitanaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1950 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili; Accertato che il fungo Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili e' presente in Italia; Considerato che la presenza di piante gravemente infette, isolate o in agrumeti abbandonati, comporta il rischio di diffusione della malattia sulle piante sane, con particolare riferimento a quelle presenti nei vivai; Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di verifica solamente nei casi in cui possa verificarsi una incontrollata diffusione; Udito il pare espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili; Decreta: Art. 1. La lotta contro il Malsecco degli agrumi "Phoma tracheiphila" e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana. Art. 2. I servizi fitosanitari regionali svolgono periodiche indagini sul territorio di propria competenza al fine di individuare eventuali agrumeti colpiti dalla malattia. Art. 3. Fatto salvo il divieto di commercializzazione di piante di agrumi colpite da malsecco ai sensi di quanto previsto nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, citato nelle premesse, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei fondi ove sono presenti piante colpite dalla malattia sono tenuti al taglio ed alla relativa distruzione, con il fuoco, delle parti infette, o dell'intera pianta qualora sia irrimediabilmente compromessa, secondo le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Art. 4. I servizi fitosanitari regionali promuovono la divulgazione delle tecniche di difesa atte a controllare la malattia, con particolare riguardo all'impiego di varieta' resistenti. Art. 5. Il decreto ministeriale 11 marzo 1950, citato nelle premesse, e' abrogato. Art. 6. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto. Art. 7. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 aprile 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 157

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