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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree on supplementary plant protection measures against the spreading of the harmful organism Pseudomonas solanacearum (Smith) on seed potatoes and potatoes originating from the Netherlands

صدر في 1999-06-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, vegetables/legumes, international trade, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. D.M. 1 giugno 1999, n. 260 (1). Regolamento recante misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 181. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 27 novembre 1997. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Vista la continua diffusione nel Regno dei Paesi Bassi del batterio fitopatogeno Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Smith, come comunicato nello scorso mese di agosto dal servizio fitosanitario di detto paese alla Commissione U.E. ed agli Stati membri; Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel territorio della Repubblica italiana; Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva n. 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Vista la decisione della Commissione n. 98/738/CE del 9 dicembre 1998 che modifica la decisione n. 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 49/1999, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1999, dalla sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6404, del 30 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento: 1. Scopo generale. 1. Le patate del raccolto 1998 originarie dell'Olanda, siano esse tuberi-seme, da consumo, da foraggio e per la trasformazione industriale, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 20 agosto 1999, devono essere sottoposte agli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Adempimenti servizio fitosanitario olandese. 1. Gli importatori di patate del raccolto 1998, originarie dell'Olanda, devono munirsi, presso le autorità fitosanitarie olandesi di una certificazione dalla quale risulti che: a) i tuberi-seme sono stati prodotti in aree esenti da Ralstonia solanacearum; b) l'assenza di Ralstonia solanacearum nei tuberi-seme è stata accertata con appropriate analisi ufficiali per campione ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998; c) i campioni sono stati prelevati da ogni partita ed analizzati in un laboratorio ufficiale; ciascuna partita deve essere costituita da tuberi di una sola varietà prodotti in un'unica azienda; ogni campione deve essere costituito di almeno 200 tuberi; d) l'analisi batteriologica è stata eseguita con la metodologia descritta dalla direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998; e) il certificato di analisi riporti una data non antecedente quindici giorni dall'invio della partita di patate da seme in Italia. 3. Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano tuberi da seme. 1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi seme di patate di origine olandese, scortati dai documenti previsti all'articolo 2 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'introduzione, al servizio fitosanitario regionale competente nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni: a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente; b) varietà, numero del lotto e quantità dei tuberi-seme introdotti. 2. I soggetti i cui al comma 1 devono: a) essere iscritti nel registro dei produttori; b) essere in possesso del registro dei vegetali; c) essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario. d) fornire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le informazioni di cui al modello dell'allegato I. 3. I successivi acquirenti sono tenuti a registrare i movimenti dei tuberi-seme in questione. 4. L'utilizzatore finale deve conservare i cartellini ufficiali delle sementi almeno per un anno. 4. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberi seme. 1. Tutte le partite di tuberi-seme olandesi introdotte nel territorio nazionale restano a disposizione dei servizi fitosanitari regionali nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica citata all'articolo 3, e comunque fino ad avvenuta effettuazione dei controlli da parte degli ispettori fitosanitari, e che consistono nel prelevamento dei campioni e nell'effettuazione delle analisi batteriologiche al fine di verificare l'eventuale presenza del batterio in questione nonché nelle verifiche documentali. 2. Tutte le partite campionate restano in quarantena sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi. 3. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole le relazioni tecniche dettagliate sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 giugno 1999. 5. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio. 1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, identificati con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, notificano, al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni: a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente; b) varietà e quantità delle patate destinate al consumo introdotte. 6. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione. 1. Per poter utilizzare patate di origine olandese ai fini della trasformazione industriale le ditte interessate chiedono un'apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. I servizi fitosanitari regionali rilasciano l'autorizzazione alla trasformazione industriale delle patate di origine olandese previa verifica dell'esistenza di un ciclo di lavorazione, o di un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Ralstonia solanacearum, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale. 3. Gli utilizzatori di patate di origine olandese destinate alla trasformazione industriale debbono comunicare al servizio fitosanitario regionale competente per territorio i periodi dell'anno in cui vengono utilizzate tali patate. 7. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per le patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione. 1. I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante ispezione visiva e prelievi di campioni asintomatici per le analisi di laboratorio su partite scelte casualmente. Tali controlli sono effettuati dai servizi fitosanitari su patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione provenienti dall'Olanda. 2. Durante il periodo di coltivazione, i servizi fitosanitari regionali effettuano anche controlli ufficiali in campo sulle coltivazioni di patate da consumo prodotte nel territorio nazionale utilizzando tuberi-seme di origine olandese. 3. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole relazioni tecniche sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 ottobre 1999 per le patate da consumo e per la trasformazione prodotte nel territorio nazionale. 8. Conservazione documenti che accompagnano le patate. 1. Tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono, commercializzano e utilizzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione dei servizi fitosanitari regionali tutta la documentazione che ha accompagnato le partite di patate oggetto del presente regolamento, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata. 9. Misure fitosanitarie. 1. I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, le misure di trattamento dei tuberi-seme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Ralstonia solanacearum. 2. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992. 10. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato Al Servizio fitosanitario Regionale diViaC.a.p.CittàProv.n. FAX Modello di autodichiarazione per la commercializzazione di patate da seme di origine olandese La sottoscritta Dittacon sede inProv.Iscritta al R.U.P. con il n.dichiara che:in dataha ricevuto il lotto identificato condi patateda seme di origine olandese per un peso complessivo di kgacquistato dalla Dittacon sede inProv.Le patate sono state commercializzate secondo le date, i quantitativi e gli acquirenti di cui al prospetto seguente.DataPeso (kg)Ditta acquirenteIndirizzoC(*)A(*)N. Passaporto (*) C = Commerciante, A = Agricoltore Lotto n.Pagina n.DataPeso (kg)Ditta acquirenteIndirizzoC(*)A(*)N. Passaporto[1] DataIn Fede(Firma del legale rappresentante) (*) C = Commerciante, A = Agricoltore [1] da compilare solo se trattasi di ultima pagina

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