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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree on local coast-wise fishing for the year 1997

صدر في 1996-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishing area, fishery management and conservation

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  1. MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 dicembre 1996. Proroga della operatività della pesca costiera locale per l'anno 1997 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio 1994 e 21 luglio 1995 concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata; Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'art. 2 concernente l'esercizio della pesca ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa e gli strumenti finanziari per consentire, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico; Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1997, l'esercizio sperimentale della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operatività delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera; Decreta: Art. 1. 1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1997, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale. Art. 2. 1. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata. Art. 3. 1. I capi del compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 1996 Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali Pinto Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135

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