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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree of 9 November 1994 confirming the provisions made by Ministerial Decree of 18 November 1992, regarding the fishing for Alphia minuta (rossetto)

صدر في 1994-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, seasons, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. DM 09/11/1994 Decreto Ministeriale 9 novembre 1994 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 268). -- Conferma, con modificazioni, delle disposizioni normative del decreto ministeriale 18 novembre 1992, relativo alla pesca del rossetto con l'attrezzo denominato <<sciabica>>. Preambolo Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992) concernente la <<disciplina della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana>>; Considerato necessario che il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno prosegua la sperimentazione della pesca in questione per approfondire la biologia della specie nonchè le condizioni ottimali per lo sfruttamento delle risorse; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le disposizioni normative prescritte dal decreto ministeriale 18 novembre 1992. Articolo 2 Art. 2 . 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato: <<1. Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzato, per il periodo 1° novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1995-96, la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato <<sciabica>>, descritto nell'allegato A del presente decreto.>>. Articolo 3 Art. 3. 1. L'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato: <<2. L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquicoltura.>>. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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