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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree of 13 June 1994 on the implementation of Legislative Decree No. 286 of 18 April 1994 implementing Directives Nos. 91/497/EEC and 91/498/EEC on sanitary requirements for the production and placing on the market of fresh meat

صدر في 1994-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, meat, transport/storage

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  1. Aggiornamento alla GU 29/10/99 D.M. 13 giugno 1994 (1). ModalitÀ tecniche di applicazione relative al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche (2) (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1994, n. 143. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 7. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Decreta: 1. 1. Il bollo sanitario da utilizzarsi nelle operazioni di bollatura di cui all'art. 5, comma 7, ed all'art. 6, comma 4, deve essere di forma rettangolare, misurare almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza e recare le seguenti indicazioni: a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova lo stabilimento; b) al centro il numero di identificazione attribuito all'impianto dalla regione seguito dalla lettera M o S a seconda si tratti di macello o laboratorio di sezionamento; c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova lo stabilimento. 2. Il bollo sanitario di cui al comma 1 deve avere caratteri a stampa con un'altezza di almeno 0,8 cm per le indicazioni riportate nelle parti superiore ed inferiore e di almeno 1 cm per la sigla ed il numero. 3. Nelle operazioni di bollatura di cui al comma 1 si deve utilizzare il colorante previsto all'allegato I, cap. XI, punto 58 oppure il bollo a fuoco. I fegati di bovini, suini e solipedi devono essere bollati con il bollo a fuoco. 4. Nel caso le carni siano confezionate il bollo sanitario di cui al comma 1 deve essere riprodotto a stampa, anche in scala, sull'etichetta che deve lacerarsi al momento dell'apertura della confezione. 5. Per gli impianti di cui all'art. 5, comma 9, ed all'art. 6, comma 6, le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data del rinnovo dell'autorizzazione sanitaria. 2. 1. L'elenco regionale di cui all'art. 5, comma 11, ed all'art. 6, comma 8, deve essere distinto in due sezioni relative una ai macelli di capacità limitata ed una ai laboratori di sezionamento di capacità limitata. 2. Nelle sezioni dell'elenco regionale di cui al comma 1 devono essere riportati per ciascun impianto il nome o la ragione sociale, la sede, il numero di identificazione e, limitatamente ai macelli, la potenzialità oraria di macellazione. 3. 1. Il bollo sanitario di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), da utilizzarsi per carni provenienti da macellazione speciale di urgenza effettuate in macelli di capacità limitata, in macelli riconosciuti o in macelli in deroga temporanea e limitata deve avere la stessa forma, le stesse dimensioni del bollo e dei caratteri a stampa e lo stesso colorante del bollo sanitario individuato all'art. 1. 2. Il bollo sanitario di cui al comma 1 deve riportare le seguenti indicazioni: a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello; b) al centro la sigla MSU seguita dal numero di identificazione del veterinario ufficiale; c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello. 3. L'attestato del veterinario ufficiale che accompagna gli animali macellati d'urgenza in conformità all'art. 7, comma 1, lettera e), deve essere redatto in triplice copia in conformità al modello riportato in allegato I al presente decreto; l'originale accompagna gli animali macellati, una copia viene consegnata al proprietario degli stessi e l'ultima rimane al veterinario ufficiale; originale e copia dell'attestato debbono essere conservati per un periodo non inferiore ad un anno. 4. 1. In deroga a quanto previsto al cap. XIV, punto 66, in materia di obbligo di refrigerazione subito dopo l'ispezione post-mortem, le carni fresche possono essere trasportate non ancora refrigerate a condizione che la durata del trasporto non superi due ore e sempreche' il trasporto avvenga nel rispetto del cap. XV con veicoli classificati frigoriferi ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 264 (3), e provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (4) (5). (3) Riportata alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli. (4) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (5) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 14 novembre 1996 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. Allegato I REGIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . UNITA' SANITARIA LOCALE N. . . . . . . . Servizio veterinario ATTESTAZIONE DI SCORTA PER ANIMALI MACELLATI D'URGENZA (art. 7 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286) Il sottoscritto dott. ........................... (veterinario ufficiale) attesta di essersi recato il giorno ................. alle ore .................. presso l'allevamento sito nel comune di ....................................... di proprietà/condotto dal sig. ............................................. e di aver ordinato la macellazione speciale d'urgenza ed il successivo inoltro al macello [*] ............................. dello/degli animale/i sotto indicato/i: N. Specie Identificazione Razza Sesso Cat. - - - - - - 1) ..... ........... ................. ....... ..... ..... 2) ..... ........... ................. ....... ..... ..... 3) ..... ........... ................. ....... ..... ..... in seguito a [**] ............................................. Attesta inoltre 1) di aver effettuato la visita sanitaria ante mortem dalla quale Þ risultato che lo/gli animale/i non Þ/sono affetto/i da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o per le quali non Þ ammessa la macellazione; 2) di aver constatato la corretta esecuzione del dissanguamento previo stordimento a mezzo di [***] ................... 3) di aver accertato che lo/gli animale/i sono stati/non sono stati sottoposto/i a trattamento terapeutico, come da allegato modello conforme al decreto 28 maggio 1992 concernente approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati. Data, ............................. Firma ...................... [*] Specificare il nome. [**] Specificare la causa che ha determinato la macellazione d'urgenza. [***] Specificare il mezzo utilizzato per lo stordimento.

Ministerial Decree of 13 June 1994 on the implementation of Legislative Decree No. 286 of 18 April 1994 implementing Directives Nos. 91/497/EEC and 91/498/EEC on sanitary requirements for the production and placing on the market of fresh meat · Nelum