Ministerial Decree No. 90 updating Ministerial Decree of 21 March 1973 concerning the hygienic requirements of packages, containers and other tools destined to come into contact with food or other substances for personal use
صدر في 1991-01-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, packaging/labelling, standards
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DM 18/01/1991 Num.90 Decreto Ministeriale 18 gennaio 1991, n. 90 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 67). -- Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987, recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato, decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al quale spetta al Ministro della sanità la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990; Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, è inserito il seguente art. 27-bis: <<Art. 27-bis. -- 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almeno tre strati di cui: uno strato detto ``copertura'', che può essere patinato e stampato; uno strato intermedio detto ``centro''; uno strato detto ``retro'', destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti: cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie; legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere; legumi freschi con baccello; frutta secca con guscio; frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo; zuccheri sotto forma solida; sale da cucina o da tavola. 2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito ``retro''. 3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m2. 4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973>>. Articolo 2 Art. 2. 1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, alla sezione 1, parte B - Additivi per materie plastiche, sono inserite le seguenti sostanze: a) Bis-(p. etil-benziliden)-sorbitolo, alla dose massima di 0,5% e limitatamente all'impiego nelle resine poliolefiniche. b) Olio di lino epossidato, secondo buona tecnica industriale, con la seguente limitazione: <<per PVC e PVDC (il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10%)>>. Allegato 1 Allegato IV - Sezione 6 - Punto 6 DETERMINAZIONE DELLA GRAMMATURA AREICA DELLO STRATO DEL RETRO DI UN CARTONE 1. Scopo e campo di applicazione. Il metodo consente la determinazione della grammatura areica dello strato del retro di un cartone costituito di più strati. 2. Principio. Si ricava dal campione in esame un provino di superficie nota; il retro da staccare viene quindi ricoperto da carta assorbente preventivamente immersa in acqua distillata e posta su una lastra di vetro. Dopo un opportuno tempo di contatto, si procede al distacco del retro del provino di cartone che viene quindi seccato e pesato. 3. Apparecchiatura. 3.1. Attrezzatura idonea per ritagliare i provini. 3.2. Righello millimetrato con divisioni 0,5 mm. 3.3. Carta assorbente di grammatura areica da 200 a 250 g/m2 e con ascensione capillare di 75 mm circa nel tempo di 10 minuti, misurata con il metodo Klemm. 3.4. Lastre di vetro di 20 cm x 20 cm circa. 3.5. Peso di 1 kg. 3.6. Ago ad estremità appiattita. 3.7. Pesafiltri. 3.8. Stufa termostatata. 3.9. Essiccatore. 3.10. Bilancia analitica con sensibilità di 0,1 mg. 4. Reattivi. Acqua distillata. 5. Procedimento. 5.1. Campione di prova. Da ogni campione si ricava mediante idonea attrezzatura (3.1.) (3.2.), un provino da 10 x 10 cm escludendo le linee di cordonatura eventualmente presenti nel campione. Se l'area fra le cordonature non permette di ricavare un provino di dimensioni 10 x 10 cm, si ricava un provino con le massime dimensioni possibili e la sua area è determinata dalla misura delle dimensioni rilevate mediante righello, fermo restando che la superficie deve essere di 100 cm2. 5.2. Trattamento del campione di prova. Si immergono tre fogli di carta assorbente (3.3.), di dimensioni superiori a quelle del provino, in acqua distillata (4), si lasciano sgocciolare e si pongono su una lastra di vetro (3.4.). Si sovrappone il provino in esame in modo che il retro da staccare sia a contatto con la carta assorbente. Si copre con una seconda lastra di vetro e si applica un peso di 1 kg (3.5.). Dopo quindici minuti circa si toglie quest'ultima lastra di vetro, si capovolge la prima in modo da liberare il provino, e si procede con cautela al distacco del retro aiutantosi con l'ago ad estremità appiattita (3.6.). Si pone lo strato del retro ripiegato o le sue parti (nel caso di eventuale lacerazione) nel pesafiltri (3.7.) già portato a costanza di peso, ed il tutto viene posto con il coperchio nella stufa (3.8.) regolata a 105 °C ± 2 °C fino a peso costante (cioè fino a quando due pesate successive effettuate ad un intervallo di due ore, non differiscano più dello 0,5%). 6. Espressione dei risultati. Si calcola la grammatura dello strato del retro del cartone seccato in stufa, espressa in grammi per metro quadrato, con la formula: m/a dove: m è il peso dello strato del retro seccato in stufa, espresso in grammi; a è l'area della superficie in metri quadrati.