Ministerial Decree No. 572 updating Ministerial Decree of 21 March 1973 concerning the hygiene requirements of packages, containers and tools destined to come into contact with food or substances for personal use. Implementation of Directive No. 95/3/EC
صدر في 1996-09-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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11-11-1996 Supp!emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 264 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIAL! MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 24 settembre 1996, n. 572. Regolamento recante aggiomamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concemente la disciplina igienica degll imbal laggi, recipienti, utensill destinati a vcnire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'oso per!!Onale. Recepimento della direttiva 95/3/CE. IL MINISTRO DELLA SANIT A Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legisl~tivo 25 gennaio 1992, n. l 08; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto ii decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 de) 20 aprile 1973, concerner•.: la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in con tatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 de) 5 maggio 1995; Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante tcrza modifica della diret tiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata; Ritenuto altresi di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto ii verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'ana lisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto !'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400; Sentito il Consiglio superiore di sanita; UJito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale de! 21 rnarzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente de! Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 13 maggio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. I. II decreto Il'jnisteriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con ii decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, e modificato come segue: A) All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A c B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4.». BJ Le quantita di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti: Piombo 0,01%; Arsenico 0,005%; Antimonio 0,05%; Mercurio 0,005% solubile in HCl N/ 10; Cadmio 0,01% solubile in HCl N/ 10; Cromo 0,1% solubile in HCl NI 10; Selenio 0,01% solubile in HCl N/ 10; Bario 0,01% solubile in HCI N/ 10. 5 C) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifi::he: . . . 1) al punto 4, dopo l'espressione «qualita tecnica» e aggiunta la seguente dizione: «per quanto concerne i cnten dt purezza»; 2) nella sezione A: a) e soppressa la voce: N. PM/REF (1) 14410 N.CAS (2) 008001-79-4 NOME (3) Olio di ricino (cornmcstibilc) Rcstrizioni (4) b) sono aggiunti, in ordine alfabetico, i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza: N. PM/REF (!) 10660 19270 12789 15070 17050 26140 14411 N.CAS (2) 015214-89-8 000097-65-4 007664-41-7 001647-16-1 000104-76-7 000075-38-7 008001-79-4 NOME Restrizioni (3) (4) Acido 2-actilammido-2.metilpropansolfonico LMS = 0,05 mg/Kg Acido itaconico Ammoniaca 1,9-Dccadienc LMS = 0,05 mg/Kg 2-Etil-1-csanolo LMS = 30 mg/Kg Fluoruro di vinilidenc LMS = 5 mg/Kg Olio di ricino c) e modificato ii contenuto della colonna «restrizioni» delle seguenti sostanze: N. PM/REF (1) 24130 24887 N.CAS (2) 008050-09-7 006362-79-4 NOME (3) Gomma di colofonia Acido S-solfoisoftalico, sale monosodico Rcstrizioni (4) Cfr. «Colofonia» LMS = S mg/Kg D) L'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con ii decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, e modificato come segue: 1) La sezione 1, Parte B - Additivi per materie plastiche - e sostituita dall'allegato I del presente decreto; 2) nella sezione 2, Parte B - Additivi per elastomeri - alla voce «2,4- bis - (ottiltio - metil) - 6 - metilfe nolo» e soppressa la dizione «Non per alimenti grassi»; 3) nella sezione 4, Parte B - Coadiuvanti tecnologici di lavorazione - sono inserite, senza lettera, le seguenti sostanze: a) «esteri di poliossietilene (numeri di gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi con un numero pari di atorni di carb;:mio compreso tra C8 e C20, alla dose massima dell'!%»; b) «sali di ammonio di esteri di acidi fosforici perfluoroalchil sostituiti formati dalla reazione di 2,2'-bis [(alfa, omega-perfluoro C4-C20 alcl>jltio) metil] -1,3-propandiolo, acido polifosforico e idrossido di ammonio alla concentrazione massima dello 0,44% pip nel prodotto finito secco»; c) « l -bromo-3-cloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidinedione. Limite di migrazione specifica: 0,2 ppm». E) L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 19:15, n. 156, e modificato come segue: 1) Nella sezione I, lettera C - Metodo per la determinazione della migrazione globale negli alimenti grassi - punto 3.1 Campione di prova, dopo l'ultimo periodo, e inserito i1 seguente:- «Nel caso di provifii in forma di Iastra aventi superfici sopracitate con spessore inferiore a 0,5 mm se le prove sono fatte per immersione la migrazione deve essere riferita ad una sola faccia.»; 2) Nella sezione 3 - Rivelazione della migrazione di tracce di coadiuvanti tecnologici - il punto 3 «Mer capto benzotiazolo e suo sale di zinco, disolfuro di benzotiazile» e sostituito dall'allegato II del presente decreto. 6 11-11-1996 Supplemento ordinario alla GAZZEfTA UFFICIALE Serie generale • n. 26~ Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. I, comma I, lettere B), D) punti 2 e 3, ed E) e quelle di cui all'allegato I, limi tatamente alle sostanze prive di numero CAS e/o RMP, non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili desti nati a venire in contatto con le sostanze alimentari econ sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commer cializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni di cui all'art. I, comma I, lettere C) e D) ed all'allegato I, limitatamente alle sostanze individuate con ii numero CAS o RMP, ma conformi alle disposizioni preesistenti sono vietate a partire dal 1 ° aprile 1998. 11 presente decreto, m;.mito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 settembre 1996 II Ministro: BINDI Visto, ii Guardasigilli: FLICK Registrato a/la Corte dei conti ii 29 ottobre 1996 Registro n. 1 Sanitd,fog/io n. 313 7