Ministerial Decree No. 454 making provisions for the treatment with ionising radiation of desiccated herbs, spices and other condiments derived from desiccated herbs and spices
صدر في 1996-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, condiments/herbs/spices, treated food, radiation
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DM 18/07/1996 Num.454 Decreto Ministeriale 18 luglio 1996, n. 454 (in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204). -- Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1° ottobre 1973, con il quale è stato autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli; Ritenuta l'opportunità di disciplinare il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 30 maggio 1996; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. é consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti. 2. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy. 3. La dose complessiva di cui al comma 2 può essere somministrata in più volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo. 4. Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non può essere effettuato una seconda volta. Articolo 2 Art. 2. 1. Per il trattamento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato I. 2. La dose di cui all'art. 1, comma 2, deve essere calcolata come indicato nell'allegato II. Articolo 3 Art. 3. 1. Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 2. L'etichetta deve inoltre riportare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto o dello stabilimento che ha effettuato il trattamento. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti disciplinati dal decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1° ottobre 1973. 4. Le cipolle, gli agli e le patate immesse sul mercato o etichettate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzate fino allo smaltimento delle scorte. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).