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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree No. 432 amending Ministerial Decree of 21 September 1985, on the national plan for the control and decontamination of cattle breedings from bovine leucosis

صدر في 1987-09-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, cattle, hygiene/sanitary procedures

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  1. D.M. 25 settembre 1987, n. 432 (1). Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985 (2), concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1987, n. 250. (2) Riportato al n. A/CXXVIII. (3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA SANITÀVisto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali; Vista la propria ordinanza del 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale è stato emanato l'accordo di lavoro per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali; Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva dei fondi per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto 9 luglio 1985 del Ministro della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1985, n. 202, concernente le linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto il proprio decreto 21 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica; Visto il parere n. 3/86 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1986, in merito alla ripartizione delle somme disponibili fra i vari settori d'interventi per l'esercizio 1986; Considerato necessario modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1985, per quanto concerne il compenso per le prestazioni veterinarie; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 1986, che modifica il decreto ministeriale 28 aprile 1979 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina; Atteso che le prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con le modalità e nella misura di cui al trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione della bonifica sanitaria in argomento, di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori con quelli stabiliti per il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986 sopra citato;Decreta: 1. Le operazioni riguardanti l'esame sierologico dei bovini per l'attuazione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica vengono effettuate, contestualmente alle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi e tubercolosi salvo incompatibilità tecnico-sanitaria. L'esecuzione del prelievo di sangue, di norma, deve avvenire in una unica soluzione temporale, sia in attuazione del piano di risanamento della leucosi bovina enzootica, sia per le operazioni di profilassi della brucellosi e con il rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982. 2. [Gli interventi resi necessari per l'attuazione del piano nazionale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 (2) citato in premessa, eseguiti presso le singole aziende, dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali sostituiscono compiti d'istituto. Qualora, da parte delle unità sanitarie locali non venga fornito lo strumentario per l'esecuzione delle operazioni, ai veterinari dipendenti spettano, per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati: 1) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e venti; 2) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento quando il numero dei capi sottoposti a controllo è superiore a venti. Qualora, in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto, le operazioni di prelievo di sangue vengano effettuate contestualmente alle operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi o ai trattamenti immunizzanti disciplinati dai decreti ministeriali emanati in materia, il rimborso forfettario non è cumulabile con quelli stabiliti dalle norme vigenti. In tal caso e cioè quando ricorrono operazioni di bonifica sanitaria contestuali ad altre, il rimborso forfettario dovrà essere uno solo tra quelli previsti dai decreti ministeriali che regolano la bonifica sanitaria della tubercolosi e brucellosi, nonché dalle ordinanze ministeriali che dispongono i trattamenti immunizzanti obbligatori] (4). (2) Riportato al n. A/CXXVIII. (4) Gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, sono stati abrogati dall'art. 12, D.M. 8 agosto 1988, n. 476, riportato al n. A/CXLVIII. 3. [Per l'attuazione dei programmi predisposti dalle diverse regioni e provincie autonome su proposta delle unità sanitarie locali, come previsto dal piano di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1985, ai veterinari liberi professionisti, che non hanno rapporto di dipendenza di qualsiasi natura con le unità sanitarie locali ed appositamente autorizzati ad effettuare gli interventi necessari per l'attuazione dei suddetti programmi, sono dovuti i sottoindicati compensi: a) L. 1.000 per ogni bovino sottoposto a controllo; b) L. 6.500 per l'accesso ad ogni allevamento sottoposto a controllo] (4). [Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il compenso di cui alla lettera b) del primo comma sarà corrisposto nella misura di L. 8.000] (4). Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto, in relazione alle esigenze organizzative, salvo l'insorgenza di eventuali incompatibilità tecnico-sanitarie, le operazioni di prelievo di sangue vengano effettuate contestualmente alle operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi o ai trattamenti immunizzanti, il compenso di cui alla lettera b) del primo comma sarà uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali per i suddetti interventi. Nel caso in cui le operazioni di prelievo di sangue ricorrano conformemente al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto ministeriale il compenso di cui alle lettere a) e b) del primo comma dovrà essere unico e precisamente quello previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1986, n. 282, emanato a modifica del decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968.(5) Riportato al n. A/CXXVIII. (4) Gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, sono stati abrogati dall'art. 12, D.M. 8 agosto 1988, n. 476, riportato al n. A/CXLVIII. (4) Gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, sono stati abrogati dall'art. 12, D.M. 8 agosto 1988, n. 476, riportato al n. A/CXLVIII. 4. (6).(6) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 14, D.M. 21 settembre 1985, riportato al n. A/CXXVIII. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988. 6. L'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 (5) citato nelle premesse è abrogato.(5) Riportato al n. A/CXXVIII. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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