Ministerial Decree No. 316 supplementing and amending the Annexes to Act of 15 February 1963, No. 281 on the preparation of and trade in animal feeds
صدر في 1989-07-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, animal feed/feedstuffs, internal trade
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DM 21/07/1989 Num. 316 Decreto Ministeriale 21 luglio 1989, n. 316 (in Gazz. Uff., 8 settembre, n. 210). - Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità:Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989; Emana il presente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).