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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree No. 316 supplementing and amending the Annexes to Act of 15 February 1963, No. 281 on the preparation of and trade in animal feeds

صدر في 1989-07-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, animal feed/feedstuffs, internal trade

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  1. DM 21/07/1989 Num. 316 Decreto Ministeriale 21 luglio 1989, n. 316 (in Gazz. Uff., 8 settembre, n. 210). - Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità:Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989; Emana il presente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).

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