Ministerial Decree No. 248 establishing urgent measures of veterinary police for the eradication of contagious exudative pleuropneumonia of cattle
صدر في 1991-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Italian
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- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, quarantine, cattle, inspection
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DM 27/06/1991 Num.248 Decreto Ministeriale 27 giugno 1991, n. 248 (in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186). -- Disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988); Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 1990; Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 91/57/CEE del 24 gennaio 1991, relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunità al proseguimento dell'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'urgenza di svolgere le opportune azioni di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina in Italia; Considerato che, a seguito dei sopralluoghi disposti in Italia, la Commissione delle Comunità europee ritiene necessario un triplice controllo sierologico con esito negativo su tutti i bovini di età superiore a dodici mesi prima che si possa dichiarare il territorio delle singole regioni indenne da pleuropolmonite contagiosa bovina in relazione ad un piano nazionale; Udito il parere n. 793/91 del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 27 aprile 1991; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Sull'intero territorio nazionale dovrà essere effettuata un'azione di polizia veterinaria volta all'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina mediante la rapida estinzione dei focolai di malattia da un lato e un'indagine sierologica estesa a tutti i bovini di età superiore a dodici mesi presenti sul territorio nazionale dall'altro. 2. Ai fini del presente decreto si deve intendere per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla dove sono detenuti dei bovini da riproduzione, da produzione o da macello controllati ufficialmente; per quanto riguarda le stalle dei commercianti devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e dell'art. 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; b) zona infetta: una zona delimitata per un diametro di almeno 3 km, attorno un'azienda nella quale sia stato constatato ufficialmente un focolaio di pleuropolmonite contagiosa bovina come pure attorno ad un'azienda collegata epizootologicamente con un focolaio di malattia; c) prova sierologica: prova di fissazione del complemento modificata secondo il metodo di Campbell e Turner; d) caso di malattia: ogni animale che abbia fornito reazione sierologica confermata dal laboratorio di referenza nazionale per la pleuropolmonite contagiosa bovina e/o che presenti all'ispezione post-mortem le lesioni patognomoniche della suddetta malattia e/o dal quale sia stato isolato mycoplasma mycoides sottospecie mycoides (biotipo a piccole colonie); e) focolaio: un'azienda nella quale vengono constatati uno o più casi di pleuropolmonite contagiosa bovina; f) reattivi: animali che reagiscono ad una prova sierologica. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai fini dell'eliminazione dei focolai di pleuropolmonite contagiosa bovina, l'unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e della ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, deve provvedere a: a) notificare al Ministero della sanità, i focolai sospetti e/o accertati di pleuropolmonite contagiosa dei bovini; b) predisporre specifiche indagini epizootologiche per la individuazione delle aziende infette e, in particolare, per lo svolgimento di un esame sierologico completo; c) adottare il provvedimento di zona infetta e di zona di protezione; d) vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle aziende in cui sono stati riscontrati animali reattivi, fatta eccezione per quelli che devono essere immediatamente abbattuti sotto controllo veterinario ufficiale. Tale divieto dovrà essere mantenuto finchè tutti i bovini di età superiore a dodici mesi, presenti nella zona interessata, non abbiano reagito negativamente a tre prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno tre settimane. Nel caso in cui in un'azienda si verifichino reazioni positive in numero ridotto può essere previsto l'abbattimento di uno o più bovini nei quali si sia verificata la reazione sierologica; la diagnosi definitiva potrà essere effettuata mediante ispezione post-mortem e/o indagine di laboratorio; e) vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle zone infette, fatta eccezione per quelli che devono essere abbattuti sotto controllo veterinario ufficiale, finchè tutti i bovini di età superiore a dodici mesi, presenti in tali zone, non abbiano reagito negativamente a tre prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno tre settimane; f) disporre l'abbattimento di tutti i bovini presenti nelle aziende in cui si siano manifestati numerosi casi; g) disporre che siano sottoposti a prova sierologica tutti i bovini presenti nella zona infetta; h) autorizzare l'abbattimento di bovini sotto controllo veterinario ufficiale, conformemente al disposto delle lettere d) e f), presso stabilimenti di macellazione riconosciuti dal Ministero della sanità, su proposta del Servizio veterinario regionale. Tali abbattimenti dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la notifica ufficiale al proprietario e ad altra persona responsabile, dei risultati delle prove o indagini. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1073 e successive modifiche, le carni dei suddetti animali possono essere immesse in commercio a condizione che le ispezioni sanitarie ante-mortem e post-mortem non abbiano rivelato alterazioni tali da rendere le carcasse inadatte al consumo umano. In ogni caso, dovrà essere disposta la distruzione della testa e dei visceri, ivi compresi i reni, non trascurando, inoltre, il controllo a campione per la ricerca di eventuali residui di farmaci presenti nelle carni; i) determinare, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 2 giugno 1988, n. 218, l'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti in forza della lettera d) e della lettera f); inviare immediata comunicazione alla regione competente che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 218/88, provvede direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti; l) disporre la pulizia e la disinfezione delle aziende dopo l'abbattimento dei bovini; m) assicurare l'adozione delle seguenti misure: 1) il divieto dei trattamenti terapeutici e della somministrazione di vaccini contro la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; 2) l'istituzione di un sistema di identificazione di tutti i bovini presenti sul territorio, che consenta di rintracciare in qualsiasi momento l'unità sanitaria locale e l'azienda di provenienza; 3) la registrazione delle aziende in cui viene praticato l'allevamento dei bovini; 4) il controllo degli spostamenti dei bovini; 5) l'informazione e la sensibilizzazione dei veterinari in merito alle modalità di attuazione dei provvedimenti: in particolare, i materiali che presentano lesioni sospette devono essere fatti analizzare presso il laboratorio dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Articolo 3 Art. 3. 1. Il servizio veterinario regionale deve inviare con ogni sollecitudine, al Ministro della sanità una relazione sulle risultanze delle indagini epizootologiche, contenente, altresì, le seguenti notizie: a) il numero dei bovini reattivi, dei casi di infezione dei focolai riscontrati, nonchè il numero delle aziende in cui sono stati individuati animali reattivi; b) l'ammontare dell'indennizzo corrisposto ai proprietari per l'abbattimento e la distruzione e/o per la macellazione degli animali presenti nei focolai, nonchè la distruzione dei prodotti; c) l'entità delle spese sostenute per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda. Articolo 4 Art. 4. 1. Le autorità regionali richiameranno l'attenzione dei veterinari ispettori presso i macelli, affinchè, nella fase dell'ispezione i polmoni dei bovini siano sottoposti ad accurato esame comprendente sistematicamente la palpazione dell'organo; nei casi sospetti, i polmoni dovranno essere inviati al laboratorio della sezione diagnostica zooprofilattica competente per territorio e, se del caso, al laboratorio di referenza nazionale operante presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Articolo 5 Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.