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Ministerial Decree No. 231 amending and supplementing Decree No. 218 establishing safety standards for seagoing fishing vessels

صدر في 2004-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing vessel, equipment, standards

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  1. DECRETO 26 luglio 2004, n. 231 Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6-9-2004 testo in vigore dal: 21-9-2004 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto regolamento; Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001; Ritenuta l'opportunita' di assimilare le unita' asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Articolo 1. 1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,». Articolo 2. 1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.». Articolo 3. 1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente: «7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.». Articolo 4. 1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente: «3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.». Articolo 5. 1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).». 2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz); c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa. 3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa: a) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere: «1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»; «2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»; b) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz; c) le unita' da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz. 5. Le unita' da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005. 6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. 7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz. 9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni. 10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.». Articolo 6. 1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004». Articolo 7. 2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente: «Allegato 1 (previsto dall'articolo 4) EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO» I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato: 1. battelli di emergenza; 2. boette fumogene per salvagente anulari; 3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari; 4. bussole magnetiche; 5. cinture di salvataggio; 6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28; 7. estintori di incendio portatili; 8. ganci idrostatici; 9. imbarcazioni di salvataggio; 10. indumenti per la protezione termica; 11. luci per cinture di salvataggio; 12. razzi a paracadute a luce rossa; 13. salvagente anulari; 14. segnali a mano a luce rossa; 15. tute d'immersione; 16. zattere di salvataggio gonfiabili; 17. zattere di salvataggio rigide.». Articolo 8. 1. Le unita' da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2004 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 314

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