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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree making provisions in matter of authorization to bivalve mollusc fishing with turbo-blowing equipment and devices other than gill nets

صدر في 1996-11-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, molluscs, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation

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  1. D.M. 28 novembre 1996 (1). Misure in materia di autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante/draga idraulica ed altri attrezzi diversi da quelli da posta. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi ed in particolare l'art. 9, comma 4; Visto il D.M. 15 giugno 1993, il D.M. 22 febbraio 1994 e il D.M. 3 ottobre 1994, che hanno prorogato il termine di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, che ha predisposto il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante misure in materia di pesca di molluschi bivalvi a seguito della accertata sofferenza della risorsa molluschi bivalvi; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Considerata la necessità di fissare il termine per esercitare l'opzione di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 1992; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che all'unanimità, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno espresso parere favorevole; Decreta: 1. 1. L'opzione prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2), tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante/draga idraulica e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta, deve essere esercitata entro il termine perentorio del 31 marzo 1997 (3). 2. La scelta di cui al comma 1 vincola l'interessato per un periodo di tre anni. 3. Per esercitare l'opzione di cui al comma 1 l'interessato deve inoltrare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, per il tramite dell'ufficio di iscrizione dell'unità, una istanza in bollo, con firma autenticata, allegando la licenza di pesca. 4. La data di presentazione della domanda è quella che risulta dal timbro apposto dall'ufficio marittimo ricevente ovvero, per le domande spedite al suddetto ufficio a mezzo di raccomandata, il timbro dell'ufficio postale. 5. Il mancato esercizio del potere di scelta di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. (2) Riportato al n. B/LXXXII. (3) Il D.M. 14 marzo 1997 (Gazz. Uff. 21 marzo 1997, n. 67) ha disposto che l'opzione prevista dal presente articolo, tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta, deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1997. Lo stesso decreto ha, inoltre, stabilito che gli interessati i quali abbiano già esercitato l'opzione di cui sopra, possono richiedere che, sulla licenza di pesca, siano riportati gli attrezzi di pesca già autorizzati prima dell'opzione. 2. 1. Per esercitare l'attività di pesca durante il triennio di validità dell'opzione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, rilascia, in via provvisoria, una licenza di pesca per il sistema per il quale è stata effettuata la scelta. 2. Entro un mese prima dello scadere del vincolo triennale di cui al comma 1, l'interessato potrà rinnovare l'opzione di cui all'art. 1. 3. 1. Le determinazioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto 29 maggio 1992 (2), in merito alle opzioni sono di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. (2) Riportato al n. B/LXXXII.

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