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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree laying down the derogations that may be applied by the Campania Region as to the quality standards applicable to waters destined to human consumption

صدر في 2003-01-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, potable water, standards

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  1. DM 16 gennaio 2003 Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10-2-2003) Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro nel comune di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla, non può superare il Valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l. 2. La deroga di cui al comma l può essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003. Art. 2. 1. La regione Campania informa le autorità sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima Regione, anche per il tramite delle aziende unità sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati ai consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili. Art. 3. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Campania è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile. Art. 4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto. Art. 5. 1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

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