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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree integrating Ministerial Decree of 4 August 1969, and later revisions, containing the list of active substances admitted in the preparation of feed supplements to be used for some animal diseases

صدر في 1991-01-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, animal feed/feedstuffs, drugs, pests/diseases

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  1. DM 04/01/1991 Decreto Ministeriale 4 gennaio 1991 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 277). -- Integrazione al decreto ministeriale 4 agosto 1969 (1) e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonchè i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Considerato che può essere ammesso l'impiego della Lincomicina per suinetti a particolari condizioni; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Articolo 1 Art. 1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Allegato Al gruppo degli antibiotici è aggiunta la seguente voce: --------------Ð-------------------------Ð Principio ¦ Lincomicina ¦attivo ¦ C 1 8H 3 4N 0 6S¦ --------------+-------------------------+ Specie¦ Suinetti fino a ¦ e categoria ¦ 4 mesi di età ¦ di animali¦ ¦ --------------+ +------------------------- Dosi ¦ 110 mg/kg mangime ¦220 mg/kg mangime d'impiego ¦ (5-10 mg/kg peso vivo)¦(10-20 mg/kg peso vivo) --------------+-------------------------+-------------------------Indicazioni ¦ Enterite necrotica su-¦Polmonite enzootica terapeutiche¦ perficiale¦ --------------+-------------------------+ Durata¦ ¦ indicativa¦ 21 giorni ¦7 giorni del ¦ ¦ trattamento ¦ ¦ --------------+-------------------------+ Tempo di¦6 giorni ¦6 giorni interruzione¦ ¦ --------------+-------------------------+ Concentrazione¦ ¦ massima in¦ ¦ gr/kg di¦110¦ integratore ¦ ¦ medicato¦ ¦