Ministerial Decree implementing Commission Directive No. 96/66/EEC on additives in animal feeds
صدر في 1997-08-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, standards
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DM 05/08/1997 Decreto Ministeriale 5 agosto 1997 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 274). - Attuazione della direttiva della Commissione 96/66/CE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. DM05/08/1997 Il Ministro della sanita': Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare, l'art. 1, comma 8,lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidentedella Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale E' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazionedegli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile1987, n. 183; Vista la delibera 96/66/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato II; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuniStati membri, E' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo <<Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose>>; Considerato che l'incidente di Chernobyl ha provocato ricadute di cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni dell'Europa settentrionale e considerato che per tutelare la salute degli uomini e degli animali e per porre in essere misure preventive contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo E' opportuno creare un nuovo gruppo di additivi, cioE' il gruppo dei <<Leganti di radionuclidi>>; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, E' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale un nuovo additivo, appartenente al gruppo <<Leganti di radionuclidi>>, che permette di ridurre sensibilmente l'assorbimento di nuclidi di cesio da parte degli animali; Considerato che lo studio di alcuni additivi gia' riportati nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1ø marzo 1992, n. 228, non e' stato ancora concluso e che, pertanto, E' necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 96/66/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 1997; Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: DM05/08/1997 Art. 1. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, E' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto E' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. MOD DPR01.03.1992 n. 228All Unico 1. Nella parte A "Antibiotici": 1.1. Alla voce n. 30 'virginimicina" la data 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione"e'sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di naimali "Scrofe"; 1.2 Alla voce n. 31 "Zinco-bacitracina"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione"e'sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per le categorie di animali "Polli da ingrasso"e "suini"; 1.3 Alla voce n. 32 "Ardacin"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e'sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Polli da ingrasso" 2. Nella parte D "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose": 2.1 Alla voce n. 25 "Alofuginone" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 12.7.1997 per la categoria di animali "Pollastre destinate alla produzione di uova"; 2.2 a) Alla voce n. 26 "Salinomicina-sodica"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e'sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Conigli da ingrasso"; b) il testo della voce n. 26 "Salonomicina-sodica"viene completato nel modo seguente: Numero Ad dit ivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Eta' massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Durata dell'autor izzazione Pollastre destinate alla produzione di uova 12 settimane mg/kg di alimento completo Indicare nelle istruzioni per l'uso: Pericoloso per gli equidi Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) puo'essere controindicata 30.11.19 97 30 50 2.3 Alla voce n. 27 "Diclazuril" la data 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione"e'sostiuita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Tacchini"; 2.4 E' inserita la voce seguente: Numer o Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Eta' massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Durata dell'autor izzazione mg/kg di alimento completo 28 Maduram icina ammonio C47H83O17N sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da Actinomadura yumaensis) Tacchini 16 settimane 5 5 Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni per l'uso: Pericoloso per gli equidi Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) puo'essere controindicata 30.11.19 97 3. Nella parte F "Sostanze coloranti, compresi I pigmenti", alla voce n. 11 "Pfaffia rhodozyma ricca di astaxantina" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Salmoni, trote"; 4. Nella parte L "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", 4.1 Alla voce n. 1 "Alluminati di calcio sintetici"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 12.7.1997 per la categoria di animali "vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti"; 4.2 Alla voce n. 2 "Natrolite-fonolite"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "durata dell'autorizzazione"e'sostituita da quella del 30.11.1997. 5. Nella parte N "Enzimi"alla voce n. 1 "3fitasi(EC 3.1.3.8.)"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suini (tutte le categorie di animali)" e "Galline(tutte le categorie di animali)". 6. Nella parte O "Microrganismi": 6.1 Alla voce n. 1 "Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suinetti", "Suini"e "Scrofe"; 6.2 Alla voce n.2 "Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (in proporzione1/1) la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suinetti"; 6.3 Alla voce n. 3"Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Bovini da ingrasso"; 6.4 Alla voce n. 4 "Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)"la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Conigli da ingrasso"e "Conigli riproduttori". 7. Sono inseriti il gruppo e la voce seguenti: Numero Additiv o Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Eta' massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Durata dell'autoriz zazione 1. 1.1 "P. Leganti di radionu clidi Leganti di cesio radioatt ivo (137Cs e 134Cs) Esacia noferra to (II) di ammon io ferrico (III) NH4Fe(III)[Fe(II) (CN)6] Ruminanti (domestici e selvatici) Vitelli prima dell'inizio della ruminazione Agnelli prima dell'inizio della ruminazione Suini (domestici e selvatici) mg/kg di alimento completo Indicare nelle istruzioni per l'uso: La qualita' esacianoferato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale 30.11.1997 30.11.1997 30.11.1997 30.11.1997 30.11.1997 50 500