Ministerial Decree implementing Commission Directive 2003/40/EC as regards labelling of mineral waters and spring waters
صدر في 2003-09-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, packaging/labelling, standards, mineral water, treated food
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DECRETO 11 settembre 2003 Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente. Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2-10-2003 IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea; Vista la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonche' le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato, che tale indicazione di etichettatura e' applicabile alle acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed, altresi', che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in tenera eta', e' opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il consumatore; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla predetta direttiva; Decreta: Art. 1. Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro e' superiore a 1,5 mg/L, devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene piu' di 1,5 mg/L di fluoro: non ne e' opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di eta' inferiore a sette anni». Detta indicazione deve figurare in prossimita' immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili. 2. Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, deve riportare anche la concentrazione reale di fluoro, risultante dalle analisi effettuate. Art. 2. Indicazioni in etichetta circa il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono. 1. L'etichetta delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve riportare in prossimita' dell'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono». 2. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle acque di sorgente. Art. 3. Decorrenza 1. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' vietata la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le acque minerali naturali e le acque di sorgente, prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Roma, 11 settembre 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano