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قوانين إيطاليا

Ministerial decree establishing the National Observatory for Youth Entrepreneurship and Employment in Agriculture (ONILGA), under Law No. 36/2024

صدر في 2024-06-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto ministeriale recante la costituzione dell’Osservatorio nazionale per L'imprenditoria e il lavoro giovanile nell' agricoltura (ONILGA) ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge 15 marzo 2024, n. 36.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, business/industry/corporations, data collection/reporting, farming, financial agricultural measures, gender, institution, international cooperation, labour, monitoring, research, rural employment, youth, governance
الفئات
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  1. Decreto ministeriale recante la costituzione dell’Osservatorio nazionale per I'imprenditoria e il lavoro giovanile nellagricoltura (ONILGA) ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge 15 marzo 2024, n. 36. VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare I'articolo 1, comma 1, lettera b), e I'articolo 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranitd alimentare e delle foreste”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranitd alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, convertito con madificazioni dalla legge 21 givgno 2023, n. 74; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui 1’On. Francesco Lollobrigida ¢ stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari ¢ forestali; VISTA la Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, vecante “Gli indirizzi generali sull‘attivita amministrativa e sulla gestione per il 20247; VISTA la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprendiloria giovanile nel settore agricolo” e, in particolare, I’art, 10, comma 1, che prevede la costituzione dell’ Osservatorio nazionale per I'imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura; CONSIDERATA la necessita di favorire sinergic amminisirative nel campo dell’imprenditoria glovanile, anche atiraverso il raccordo ra le iniziative statali e regionali; RITENUTO di dover costituire I’Osservatorio nazionale per I’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura e disciplinarne il funzionamento; SENTITE le Associazion agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ACQUISITA Pintesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ¢ le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30/05/2024: DECRETA ¥ 2 0 2 / 9 0 / 5 0 T ® P T 6 6 T S Z 0 ° N O U I L I U W I - 3 0 2 g - T T E I S U S H T A P I I V - J Y S Y H | i I Mnistio bl sgprisotons, il sovsaniti albmontoss o dodl frcote Articolo 1 Costitugione e compiti dell’ONILGA L. Al sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 36 del 15 marzo 2024, & istituito 1'Osservatorio nazionale per I'imprenditoria ¢ il lavoro giovanile nell’agricoltura (d’ora in avanti ONILGA). 2. AIONILGA sono attribuiti i seguenti compiti: © a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilita di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale; b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione; ©) raccolta, elaborazione ¢ analisi delle procedure amministrative adottate per Pattuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell’ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi ¢ la complessitd delle procedure amministrative vigenti; d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall’Unione europea, al fine di individuare le opportunitd per I'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell’agricoltura; ) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e agricola giovanile; f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione ¢ Pattuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; g) promozione di politiche attive, comprese le attivita formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell’ imprenditoria agricola giovanile, anche mediante 1o svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f); h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture ¢ di servizi nei tervitori rurali, in conformitd a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea; i) stimolo e supporto all’azione del Governo, in relazione all’obiettivo di promuovere le azjoni dell’Unione europea in favore dell’imprenditoria e del lavoro giovanile nell’agricoltura nell’ambito della programmazione delta politica agricola comune; $Z 02 /9 0/ 50 TO P TE 6T ST ON OU IS IU I "3 0I q - TI BI SU SD TI LI IV ~ AV SV H I Ministro dedl igpsicollinns, dbill soncinids adomontions o didl foveots 1) sostegno per I’organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali; m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni ¢ delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell”Unione europea in materia di lavoro giovanile nell’agricoltura; n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali; o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte lc normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accederc ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali ¢ dell"'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia; p) monitoraggio sull’attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell’efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni; q) con Pobiettivo di accrescere I'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazions di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese ¢ a valorizzare la cultura agricola; r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranita alimentare ¢ delle foreste e centri ¢ istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori; s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti ¢ competenze. Articolo 2 Composizione L’ONILGA ¢ composto da: a) quatiro rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranit alimentare e delle foreste. b) due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delie politiche sociali; <) un rappresentante dellIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA}; P 2 0 Z / 9 0 / 5 0 T 3 P T 6 6 T S Z O ' N O U I D I U T ‘ 3 0 I g - T [ B I B U S H T I L I F Y - A V S V H d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura ¢ ’analisi dell’economia agraria (CREA); €) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro e def lavotatori del settore agricolo: Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTL), Confederazione generale dell’agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA), Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confederazione di produttori agricoli (COPAGRI), Lega Nazionale delle cooperative e mutue (LEGACOOP), Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE) e Associazione generale cooperative italiane (AGCI). ) un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare: Coldiretti Giovani Impresa; Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Agricoli; Coordinamento Giovani Agricoltori Copagri; Associazione nazionale giovani agricoltori (ANGA). 2. Acquisite le relative designazioni, i componenti del’ONILGA sono nominati con decreto del Direttore generale della Ditezione per la promozione della qualita agroalimentare (PQA). Articolo 3 Funzionamento 1. Le funzioni di Presidente dell’ Osservatorio sono esercitate dal xappresentante designato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste. 2. La segreteria dell’Osservatorio ¢ assicurata dalla Direzione generale per la promozione della qualiti agroalimentare (PQA) — Ufficio PQA 4. 3. Le Regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con PONILGA, ai fini dello scambio di dati e informazioni di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 36 del 15 marzo 2024, Articolo 4 Clausola di invarianza della spesa 1. Per la partecipazione alle attivitd dell’ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. 2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7 2 0 2 / 9 0 / 5 0 T ° P T 6 6 T S Z 0 N O U I S I U I - 3 0 I d - T T E I S U S H T I R I I Y - J Y S Y H 1l presente decreto sard pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste. 1 Ministro On. le Francesco Lollobrigida Francesco Loflobrigida * MASAF 05.06.2024 11:45:16 GMT+01:00 $2 02 /9 0/ S0 TS P T6 6T EZ 0° N OU IS IU I '3 03 g - IT EI SU SH TI TI IV - AV SH

Ministerial decree establishing the National Observatory for Youth Entrepreneurship and Employment in Agriculture (ONILGA), under Law No. 36/2024 · Nelum