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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree establishing the Community grades of basic seed potatoes

صدر في 1994-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, seeds/planting material, vegetables/legumes, standards, crops
الفئات
agriculture

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  1. PIANTE COLTIVATE E PRODOTTI AGRARI (Difesa delle) A) Disposizioni di carattere generale D.M. 28 luglio 1994 (1). Determinazione delle classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1994, n. 219. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993); Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, mo ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione, in particolare l'art. 3, paragrafo 3; Vista la direttiva 93/17/CEE della Commissione del 30 marzo 1993 che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni; Decreta: 1. 1. Il presente decreto determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi-seme certificabili ufficialmente come «tuberi-seme di base» ai sensi dell'art. 25, punto A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (3), ed aventi i requisiti indicati al successivo paragrafo 2, secondo quanto risulta da un esame ufficiale. 2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) rispetto delle norme fitosanitarie vigenti; b) i tuberi-seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto e rispondere alle condizioni supplementari o più rigorose di cui all'allegato II del medesimo. (3) Riportato al n. C/XCV-bis. 2. 1. Per le classi comunitarie dei tuberi-seme di base sono istituite le seguenti denominazioni: a) «classe CEE 1», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I al presente decreto, escluso il punto 3.3 b), e nell'allegato II, punto 1 del presente decreto, oppure b) «classe CEE 2», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I al presente decreto, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 2 del presente decreto, oppure c) «classe CEE 3», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 3 del presente decreto. La denominazione deve essere indicata sull'etichetta ufficiale prevista dall'allegato 5, tavola D, punto I. cartellini ufficiali, lettera D), tuberi-seme di patata, paragrafo a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27. 3. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omettono gli allegati)

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