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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree establishing technical modalities for the enforcement of the closed season for fleets using trawling and/or mid-water floating trawl fishing for the year 1998

صدر في 1998-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, enforcement/compliance, seasons, fishing gear/fishing method, fishing vessel, fishery management and conservation

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  1. D.M. 16 giugno 1998 (1). Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1998, n. 156. (2) Vedi, anche, il D.M. 16 giugno 1998, riportato al n. B/CXXVIII. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca in maniera da assicurare - secondo le indicazioni del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente - un incremento della biomassa pescabile; Considerata inoltre la necessità di istituire zone di riposo biologico finalizzate principalmente alla protezione delle specie Merluccius merluccius e il Nephrops norvegicus; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: 1. 1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nell'anno 1998, per navi abilitate allo strascico e/o volante. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali. 3. Le disposizioni previste dal presente decreto non si applicano alle navi abilitate alla sciabica che possono esercitare la pesca nei periodi di interruzione tecnica. 2. 1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi, è prevista un'interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 20 luglio al 2 settembre 1998. Durante il periodo di interruzione tecnica della pesca è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi. 2. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire con ciascuna nave all'interruzione tecnica della pesca nel periodo dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. 3. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero per le politiche agricole, sospendono obbligatoriamente la pesca dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, possono essere effettuati anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima (3). (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 9 luglio 1998 (Gazz. Uff. 16 luglio 1998, n. 164), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. 1. La nave di cui all'art. 2, commi 1 e 2, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione tecnica, può essere autorizzata, per tutto il periodo d'interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del Capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e/o volante per quaranta giorni dopo il termine dell'interruzione tecnica, previo sbarco delle attrezzature. 3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta l'inapplicabilità delle misure sociali eventualmente disposte in applicazione della legge n. 164 del 1998 (4) in premessa citata. (4) Riportata al n. B/CXXVI. 4. 1. Durante il periodo d'interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si è iniziata l'interruzione tecnica. 3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni. 4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali eventualmente disposte in applicazione della legge n. 164 del 1998 (5) in premessa citata. (5) Riportata al n. B/CXXVI. 5. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, entro il giorno precedente a quello di inizio dell'interruzione tecnica, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tenere conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2. 6. 1. Al termine del pertinente periodo l'autorità marittima, nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione tecnica, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato. 7. 1. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, le navi iscritte ed operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il sabato e la domenica. Dal termine dell'interruzione tecnica sino al 31 ottobre 1998 rimangono ferme anche il venerdì. 2. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, le navi iscritte ed operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il sabato e la domenica. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dall'art. 8. 4. Nei giorni di fermo tecnico di cui ai commi 1 e 2 non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. 5. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi di posta fissa, ai palangari e alle reti a circuizione, nonché le unità asservite ad impianti di acquacoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale. 6. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 non è consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e/o volante a nessuna nave anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. 8. 1. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dell'art. 7, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 2. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al comma 1 l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del Canale di Sicilia. 9. 1. Sono istituite le zone di riposo biologico individuate dalle seguenti coordinate geografiche: Zona A: (al largo delle coste dell'Argentario - Kmq 50)a) lat. 42°20' - long. 10°50';b) lat. 42°23' - long. 10°50';c) lat. 42°20' - long. 10°44';d) lat. 42°23' - long. 10°44'. Zona B: (al largo delle coste meridionali del Lazio - Kmq 125) a) lat. 41°07,56' - long. 13°27,04'; b) lat. 41°05,11' - long. 13°37,57'; c) lat. 41°01,21' - long. 13°36,30'; d) lat. 41°04,07' - long. 13°25,37'. Zona C: (al largo delle coste della Puglia Kmq 100) a) lat. 41°30,4' - long. 17°03,4'; b) lat. 41°25,3' - long. 17°05,6'; c) lat. 41°16,6' - long. 16°57,1'; d) lat. 41°21,3' - long. 16°57,1'. Zona D: (alla Fossa di Pomo - Kmq 2.226) a) lat. 43°00' - long. 14°56'; b) lat. 43°28' - long. 15°18'; c) lat. 43°16' - long. 15°40'; d) lat. 42°51' - long. 15°16'. 2. La dichiarazione di zona di riposo biologico di cui alla lettera D ha effetto fino al limite esterno delle acque territoriali croate (6). (6) L'art. 1, D.M. 9 luglio 1998 (Gazz. Uff. 16 luglio 1998, n. 164), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che le zone di tutela biologica, di cui al presente articolo abbiano, effetto a partire dal 1° dicembre 1998 e che, entro il 10 novembre 1998, avuto riguardo alle indicazioni parlamentari derivanti dalla indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca ed alle risultanze della ricerca scientifica, saranno adeguate le previsioni del presente articolo. Successivamente il D.M. 30 novembre 1998 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1999, n. 41), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha differito il termine per l'emanazione della disciplina delle zone di tutela biologica al 28 febbraio 1999. 10. 1. Nelle zone di riposo biologico indicate dall'art. 9 è vietato l'esercizio della pesca sia professionale che sportiva. 2. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di esercizio delle attività di pesca nelle zone di cui all'art. 9, nonché di quella di controllo, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni professionali della pesca. Nell'individuazione degli attrezzi consentiti sarà comunque previsto il divieto di impiego dei palangari di fondo, dello strascico e della volante. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A Dichiarazione Si dichiara che il M/p . . . . . . . . . . .n. . . . . . . . . di matricola del R.N.M.G. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . haeffettuato nell'anno 1998 l'interruzione tecnica nel periodo dal . . . . . . . . . . . . . . . al . . . Il comandante. . . . . . . . . . .

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