Ministerial Decree establishing technical modalities for the enforcement of the closed season for the year 1997
صدر في 1997-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Fisheries and aquaculture
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- enforcement/compliance, seasons, fishing gear/fishing method, fishing vessel, subsidy/incentive, fishery management and conservation
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DM 04/06/1997 Decreto Ministeriale 4 giugno 1997 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 162). - Modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1997. DM 04/06/1997 Il Ministro per le politiche agricole: Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1997 delle imprese di pesca; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 130/1997, la misura del fermo biologico può essere applicata anche alle unità abilitate alla draga idraulica in quanto soggette al fermo tecnico di cui è nozione al medesimo comma 3; Considerata la necessità di fissare le modalità tecniche di attuazione per il fermo biologico e tecnico delle unità abilitate allo strascico, al traino pelagico ed alla draga idraulica, nonchè quelle relative al controllo del fermo delle navi, all'erogazione dei premi ed all'indennità giornaliera, nonchè ai criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 4 giugno 1997, hanno reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: DM 04/06/1997 Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico, del fermo tecnico delle draghe idrauliche nell'anno 1997, nonchè del fermo supplementare. DM 04/06/1997 Art. 2. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, volante e draga idraulica è disposto il fermo biologico temporaneo con le modalità specificate negli articoli seguenti. 2. Il premio di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, in premessa citato, è corrisposto a tutte le unità da pesca, abilitate allo strascico, al traino pelagico e/o alla draga idraulica, che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto. 3. Per le unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci. 4. Le disposizioni previste dal presente decreto non si applicano alle unità abilitate alla sciabica che possono esercitare la pesca nei periodi stabiliti dall'art. 3, nonchè a quelle abilitate al rastrello da natante. CFR DL 19.05.1997 n. 130 Art 5 DM 04/06/1997 Art. 3. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 31 luglio al 13 settembre 1997. 2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 22 settembre al 5 novembre 1997. 3. Per le navi autorizzate ad operare con il sistema draga idraulica i benefici previsti dal presente decreto si applicano per il periodo di 30 giorni consecutivi, anche compresi in mesi diversi, disposto dai consorzi di gestione di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44. Per i compartimenti marittimi, in cui non sono costituiti i consorzi di gestione, in applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 1992, i benefici previsti dal presente decreto si applicano per il mese di giugno. 4. Per i compartimenti marittimi del Tirreno, dove, come asseverato da apposito parere della Commissione consultiva locale della pesca marittima, le draghe idrauliche sono prevalentemente impiegate per la pesca dei cannolicchi, i benefici previsti dal presente decreto si applicano con riferimento al fermo del mese di maggio stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 29 maggio 1992 anzichè quello del mese di giugno. 5. All'armatore della nave, autorizzata a operare oltre che con l'attrezzo draga idraulica anche con i sistemi a strascico e/o volante, che effettuano sia il fermo biologico previsto per l'attrezzo draga idraulica che quello previsto per i sistemi a strascico e/o volante, sarà corrisposto il solo premio di fermo per i sistemi a strascico e/o volante. CFR DM 12.01.1995 n. 44 CFR DM 29.05.1992 CFR DM 29.05.1992 Art 6 DM 04/06/1997 Art. 4. 1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio del fermo, può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e/o volante almeno per quaranta giorni dopo il periodo di fermo biologico, previo sbarco delle attrezzature. 3. Ove compatibile sotto il profilo temporale con le disposizioni del presente decreto, durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con l'attrezzo draga idraulica, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio del fermo può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 4. La richiesta di cui al precedente comma 3 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione dell'attrezzo draga idraulica durante il periodo di fermo biologico di cui al comma 3 del precedente art. 3. DM 04/06/1997 Art. 5. 1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero per le politiche agricole, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno. Gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1, possono essere effettuati anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purchè in esso sia presente l'autorità marittima. DM 04/06/1997 Art. 6. 1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purchè la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso e comunque prima dell'inizio del periodo di fermo. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave può, durante il periodo di fermo, raggiunere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stato iniziato il fermo. 3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni. 4. La nave che è stata posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio del fermo e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo, non è ammessa ai benefici del premio. DM 04/06/1997 Art. 7. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tenere conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua il fermo e, per quelle unità per le quali sia stato già rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6. 4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo biologico, le disposizioni del presente articolo, dell'art. 9, comma 1, lettera c), per la parte riguardante il requisito del conveniente equipaggiamento, nonchè dell'art. 11, comma 1, non si applicano alle unità abilitate all'uso dell'attrezzo draga idraulica che effettuano il fermo biologico ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 3. DM 04/06/1997 Art. 8. 1. L'armatore, con istanza da presentare al capo del compartimento marittimo d'iscrizione, può richiedere che il pagamento del premio sia effettuato attraverso la cooperativa o l'associazione cui egli aderisce. DM 04/06/1997 Art. 9. 1. Il premio di fermo biologico è corrisposto a condizione che l'unità da pesca: a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonchè annotata nei registri delle imprese di pesca; b) sia autorizzata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante e/o con attrezzo draga idraulica e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonchè sia in armamento durante il medesimo periodo; ai fini dell'accertamento del requisito dell'armamento è considerata valida l'eventuale richiesta di rinnovo dei documenti di bordo della nave da pesca presentata in data precedente l'inizio del fermo. Per la nave autorizzata all'attrezzo draga idraulica non è richiesto il requisito dell'armamento durante il periodo di fermo; c) risulti, per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo, convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente, nonchè nella disponibilità dell'armatore o della società di armamento. 2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, già in possesso dell'armatore o della società di armamento, è necessario che l'unità sostituita risponda al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo oppure che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo, sostitutiva di altra nave, è di nuova costruzione è sufficiente che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti quello del fermo. 3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o società di armamento, è necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sarà corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico. 4. Il premio di fermo biologico è corrisposto, inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento: a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto ai fini del fermo biologico; b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca; c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo. 5. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito. 6. é comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorchè non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attività di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto. 7. La rispondenza ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 può essere dichiarata dall'armatore tramite autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. CFR L 17.02.1982 n. 41 Art 4 CFR L 04.01.1968 n. 15 DM 04/06/1997 Art. 10. 1. Per ciascun pescatore componente l'equipaggio è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura di lire 40.000 per le unità fino a 25 tonnellate di stazza lorda e di lire 30.000 per le altre unità. 2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. 3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo di fermo a prescindere da quanto abbia corrisposto al lavoratore nei periodi diversi, nonchè degli oneri previdenziali e assistenziali. 4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero per le politiche agricole, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennità. DM 04/06/1997 Art. 11. 1. Salvo casi di forza maggiore non è consentito lo sbarco e l'imbarco di membri dell'equipaggio nel periodo decorrente dai quindici giorni precedenti l'inizio del fermo biologico ai cinque giorni successivi il termine del fermo stesso. 2. L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco. 3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il fermo stesso, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco. 4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo. 5. Per le unità abilitate alla draga idraulica che effettuano il fermo nel mese di maggio il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante al primo giorno utile precedente il disarmo avvenuto tra il 23 aprile e il 30 aprile. 6. Per le unità abilitate alla draga idraulica che effettuano il fermo nel mese di luglio il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante al primo giorno utile precedente il disarmo avvenuto tra il 24 maggio e il 31 maggio. DM 04/06/1997 Art. 12. 1. Al termine del periodo di fermo l'autorità marittima competente rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato. DM 04/06/1997 Art. 13. 1. Ai fini della corresponsione del premio la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto. DM 04/06/1997 Art. 14. 1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonchè la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi. 2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti. CFR DPR 25.01.1994 n. 130 Art 3 DM 04/06/1997 Art. 15. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, entro il 30 novembre 1997, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato B. 2. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 sono dichiarate irricevibili dal capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano la non ammissibilità al beneficio del premio di fermo. DM 04/06/1997 Art. 16. 1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato. DM 04/06/1997 Art. 17. 1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio. 3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 <<Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato...>> ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. CFR DPR 02.11.1976 n. 784 Art 1 CFR DPR 29.09.1973 n. 600 Art 28 DM 04/06/1997 Art. 18. 1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato C; copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore. DM 04/06/1997 Art. 19. 1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica. 2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, ivi operanti, abilitate allo strascico e/o volante rimangono ferme il sabato e la domenica. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21. 4. Per le unità abilitate all'attrezzo draga idraulica rimangono in vigore, per i periodi di fermo supplementare, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993. MOD DM 15.06.1993 MOD DM 29.05.1992 DM 04/06/1997 Art. 20. 1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico e/o volante sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le seguenti modalità: a) le unità operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. In tali giorni non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse; b) le unità operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio la domenica e, nel periodo che intercorre dal 1° aprile al 31 ottobre anche il sabato. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, degli usi e delle consuetudini locali. 2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi di posta fissa, ai palangari e alle reti a circuizione, nonchè, alle unità asservite a impianti di acquacoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima. 3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19, nonchè, al comma 1 del presente articolo, non è consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, volante e sciabica a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. DM 04/06/1997 Art. 21. 1. Le unità abilitate alla pesca mediterranea nonchè, le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo supplementare al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. 2. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 3. Ai fini dell'osservanza del fermo di cui al comma 1 l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del canale di Sicilia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DM 04/06/1997 (Sono omessi gli allegati).