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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree establishing additional measures in order to ensure the permanent surveillance of the spongiform encephalopathies of the animals

صدر في 1997-01-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, research

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  1. DM29/01/1997 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali. DM29/01/1997 Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale; Decreta: DM29/01/1997 Art. 1. 1. Presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità. 2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1. DM29/01/1997 Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a: a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale; b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2; c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali; d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità; e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali; f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria; g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali. DM29/01/1997 Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996. DM29/01/1997 Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DM29/01/1997 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali. DM29/01/1997 Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale; Decreta: DM29/01/1997 Art. 1. 1. Presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità. 2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1. DM29/01/1997 Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a: a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale; b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2; c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali; d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità; e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali; f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria; g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali. DM29/01/1997 Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996. DM29/01/1997 Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministerial Decree establishing additional measures in order to ensure the permanent surveillance of the spongiform encephalopathies of the animals · Nelum