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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree establishing a Committee for national protected areas

صدر في 1992-07-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, protected area, governance

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  1. DM 21/07/1992 Decreto Ministeriale 21 luglio 1992 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 187). -- Costituzione del comitato per le aree naturali protette. Preambolo Il Ministro dell'ambiente: Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 <<Legge quadro sulle aree protette>>; Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 394/1991, con il quale è istituito il comitato per le aree protette da costituirsi con decreto del Ministro dell'ambiente; Vista la nota della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 21 luglio 1992, prot. n. 586/CP1, con la quale è stato comunicato che nella riunione del 17 luglio 1992 la conferenza stessa ha designato a far parte del comitato per le aree naturali protette le regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. é costituito il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con la seguente composizione: il Ministro dell'ambiente, o Sottosegretario delegato, che lo presiede; il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o Sottosegretario delegato; il Ministro della marina mercantile, o Sottosegretario delegato; il Ministro per i beni culturali e ambientali, o Sottosegretario delegato; il Ministro dei lavori pubblici, o Sottosegretario delegato; il Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, o Sottosegretario delegato; il presidente della Regione Abruzzo, o assessore delegato; il presidente della Regione Basilicata, o assessore delegato; il presidente della Regione Piemonte, o assessore delegato; il presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta, o assessore delegato; il presidente della Regione Veneto, o assessore delegato; il presidente della provincia autonoma di Trento, o assessore delegato. Articolo 2 Art. 2. 1. I rappresentanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento, sono componenti del comitato per le aree naturali protette per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

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