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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree determining the period during which fishing for sardine and rossetto (Aphia minuta) shall be permitted in 2003

صدر في 2003-01-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, marine fishes, seasons, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 8 gennaio 2003 Determinazione del periodo in cui è consentita la pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 14 luglio 1965, n.963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'articolo 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3; Visto l'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'articolo 1 del Reg. (CE) n. 2550/ 2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Visto che il Reg. (CE) n.2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 - allegato V: misure tecniche transitorie - punto 9 ( misure tecniche di conservazione in Mediterraneo ) - pubblicato nella G.U. delle Comunità Europee del 31/12/2002 - consente di continuare per l'anno 2003 le attività di pesca che operano in regime di deroga in base all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6 paragrafi 1 e 1 bis del Reg. (CE) n.1626/94; Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto; Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul proseguo dell'attività di pesca del bianchetto e del rossetto; Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2003; Considerata l'opportunità di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2003 relativamente al novellame da consumo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; DECRETA articolo 1 1. Per l'anno 2003 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus), e del rossetto (Aphia minuta), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 03.02.2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 13/1/2003 e dal 10/2/2003. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 08/01/03 IL DIRETTORE GENERALE Attilio Tripodi

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