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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree containing phytosanitary measures relative to the imports, exports and transit of vegetables and vegetable products

صدر في 1991-02-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, international trade, pests/diseases, disinfection/disinfestation, inspection, certification
الفئات
*, agriculture

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  1. DM 05/02/1991 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1991 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 43, del 20 febbraio). Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci; Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione delle sementi di girasole; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1ø gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 e n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989 e n. 89/439/CEE del 26 giugno 1989, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata; Viste la prima direttiva della commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, la quinta direttiva della commissione n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, la sesta direttiva della commissione n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988 e la settima direttiva della commissione n. 88/430/CEE del 1ø luglio 1988 e la direttiva della commissione 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, che modificano gli allegati della direttiva 77/93/CEE sopra menzionata; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 51 del 2 marzo 1990, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegatali, che recepiva le direttive sopraindicate; Considerata altresi' la necessita' di recepire la direttiva del Consiglio n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, le direttive della commissione n. 90/80/CEE e n. 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, l'ottava direttiva della commissione n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990 e la nona direttiva della commissione n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Ritenuta pertanto l'opportunita' di unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 10 febbraio 1990, nonchE' di integrare ed apportare delle modifiche alle predette disposizioni, tenendo conto di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Articolo 2 Art. 2. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive comprendono: i frutti in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento; le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento; i tuberi, i bulbi, i rizomi; i fiori recisi; i rami con foglie; gli alberi tagliati, con foglie; le colture di tessuti vegetali. Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di quelle non destinate ad essere piantate; b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subi'to un trattamento semplice, purchE' non si tratti di vegetali; c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione. d) vegetali destinati alla piantagione: vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni; f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilita' di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate; g) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea; h) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla. Articolo 3 Art. 3. Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso E' presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, E' compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale d'imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempre che presenti rischio fitosanitario. Articolo 4 Art. 4. E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonchE' su altri oggetti. Articolo 5 Art. 5. E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali. Articolo 6 Art. 6. L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, E' subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione. Articolo 7 Art. 7. L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, E' anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 8 Art. 8. E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali indicati nell'allegato III e originari dei Paesi ivi specificati. Articolo 9 Art. 9. I vegetali di cui all'allegato III, punto 17), originari dei Paesi comunitari, nel periodo in cui E' consentita l'introduzione, sono ammessi all'importazione su domanda e previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la fissazione di particolari misure fitosanitarie atte a scongiurare il rischio di introduzione e diffusione dell'Erwinia amylovora. Articolo 10 Art. 10. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), E' ammessa l'importazione diretta, attraverso i punti di entrata indicati nell'allegato VI, di: a) frutti di clementine dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31 gennaio, condizionati e sigillati all'origine; b) frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno. Articolo 11 Art. 11. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), E' ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi del: 1. genere Prunus: da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Per—, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1ø dicembre-31 marzo; 2. genere Malus: a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Uruguay, nel periodo 1ø marzo-15 maggio; b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 15 aprile-30 giugno; c) dal Sud Africa nel periodo 15 marzo-15 giugno; 3. genere Pyrus: a) da Argentina, nel periodo 15 febbraio-15 maggio; b) da Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1ø marzo-15 maggio; c) dalla Nuova Zelanda nel periodo 15 aprile-30 giugno; 4. uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1ø febbraio-15 giugno. Articolo 12 Art. 12. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante bonsai dei generi Chaenomeles, Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha e Pyrus, con la fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che dimostreranno di poter tenere in quarantena le piante stesse in idonee aree delimitate a tale scopo. Articolo 13 Art. 13. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), sono ammessi all'importazione i vegetali dormienti, privi di foglie e fiori, del genere Rosa originari di Israele nel periodo 1ø novembre-15 aprile. Articolo 14 Art. 14. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punti 18) e 20), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis e di piante del genere Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV del presente decreto. Articolo 15 Art. 15. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 23), sono ammessi all'importazione da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1ø dicembre-31 marzo. Articolo 16 Art. 16. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 27), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere su domanda, l'autorizzazione all'importazione di vegetali di Phoenix spp., destinati alla piantagione, con la fissazione di particolari norme cautelative. Articolo 17 Art. 17. Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate pu• essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504. L'importazione delle sementi di cui al comma precedente E' ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo. Articolo 18 Art. 18. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al primo comma del presente articolo, nonchE' i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile: a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I; b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato; c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato. Sui certificati fitosanitari che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati. Detta dichiarazione supplementare non deve essere richiesta qualora i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, di cui all'allegato IV, sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana in provenienza da uno Stato membro che abbia gia' effettuato la visita fitosanitaria e che non esiga una dichiarazione supplementare sul certificato fitopatologico. Articolo 19 Art. 19. Quando i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subi'to una modificazione degli imballaggi, e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione di organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonchE' da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza. Articolo 20 Art. 20. Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in pi— Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati pi— certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti: a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci; b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata; c) ultimo certificato di riesportazione; d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate. Articolo 21 Art. 21. Le disposizioni previste agli articoli 18, 19 e 20 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto. Articolo 22 Art. 22. Diversamente da quanto indicato negli articoli 19, 20 e 21, i vegetali, prodotti vegetali o altre voci, cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, immagazzinati o introdotti in un altro Paese prima della loro importazione in Italia, possono non essere accompagnati dal certificato fitosanitario o copia del Paese di origine, nei seguenti casi: quando il legname conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, sia scortecciato; quando, in altri casi, i requisiti particolari dell'allegato IV possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine. Articolo 23 Art. 23. I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati dai competenti servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono essere conformi ai modelli previsti dalla direttiva n. 77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai modelli riprodotti negli allegati della Convenzione internazionale della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979. Detti certificati dovranno essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunita' economica europea e compilati in stampatello o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni o cancellature pena l'invalidita' degli stessi certificati. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali essa deve essere indicata in caratteri latini. Articolo 24 Art. 24. I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale del punto di entrata previsto dal presente decreto, che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata. Articolo 25 Art. 25. I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati pi— di quattordici giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore. Articolo 26 Art. 26. I certificati fitosanitari che accompagnano i cereali per uso zootecnico, il cui Paese di destinazione viene modificato durante il trasporto, possono essere ritenuti validi anche se diretti ai servizi fitosanitari di altri Paesi, qualora gli altri requisiti fitosanitari della merce siano rispondenti a quelli previsti dal presente decreto. I dati relativi a dette importazioni dovranno essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 27 Art. 27. I delegati speciali per le malattie delle piante provvederanno alle ispezioni dei vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione, al fine di assicurare che essi siano conformi alle esigenze fitosanitarie dei Paesi importatori. Se la regolamentazione fitosanitaria del Paese destinatario lo esige, sara' rilasciato un certificato fitosanitario attestante che i vegetali ed i prodotti vegetali, cosi' come i loro imballaggi, sono stati ispezionati secondo le procedure pi— appropriate e che essi sono stati ritenuti esenti dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel Paese importatore. In caso di riesportazione un certificato fitosanitario di rispedizione sara' rilasciato, se la regolamentazione del Paese importatore lo esige. Per i Paesi appartenenti alla Comunita' europea deve essere applicata la direttiva n. 77/93/CEE con le sue modifiche. Articolo 28 Art. 28. I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati per i vegetali e i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono conformi ai modelli indicati rispettivamente negli allegati VII e VIII del presente decreto. Detti certificati dovranno essere compilati in stampatello o dattilografati senza contenere correzioni o cancellature, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori. Articolo 29 Art. 29. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi. Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi. Articolo 30 Art. 30.I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 26) e 29), quando sono originari di Paesi ove E' nota la presenza del Quadraspidiotus perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario. Sono esenti da fumigazione: a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi; b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal Quadraspidiotus perniciosus, la cui lista sara' redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) le parti di piante per uso ornamentale; d) i frutti e le sementi. Articolo 31 Art. 31. I frutti di ananas, qualora siano infestati da organismi vivi del regno animale, devono essere sottoposti nei Paesi di origine ad appropriato trattamento di disinfestazione e tale trattamento deve essere indicato nel certificato fitosanitario. Articolo 32 Art. 32. I cereali in granella, qualora siano infestati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato II, lettera a), che li riguardano, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti ad appropriato trattamento di disinfestazione, che dovra' essere indicato nel certificato fitosanitario. Articolo 33 Art. 33. I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonchE' i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati negli allegati I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione, di cui al precedente articolo. Articolo 34 Art. 34. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione -- fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 -- debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 34 e 36 del presente decreto. Il certificato fitosanitario di importazione dovra' essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci. I delegati anzidetti qualora constatano, all'atto dell'importazione, che solo una parte della partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci E' contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, possono consentire l'introduzione dell'altra parte della partita, se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi. Articolo 35 Art. 35. La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, ad eccezione dei frutti di clementine e di pompelmi, pu• aver luogo, altresi', presso: a) le dogane ferroviarie di: Alessandria, Novara, Torino-Orbassano (compartimento di Torino); Busto Arsizio, Milano-Certosa, Milano Farini, Milano-Rogoredo, Rho (compartimento di Milano); Verona-Porta Nuova, Vicenza, Trento, Bolzano (compartimento di Verona); Trieste Centrale, Udine (compartimento di Trieste); Padova, Treviso Scalo Motta, Venezia-Mestre (compartimento di Venezia); Albenga, Genova Marittima, Pozzolo Formigaro (compartimento di Genova); Bologna-Corticella, Ferrara, Parma (compartimento di Bologna); Firenze Campo Marte, Pisa (compartimento di Firenze); Ancona Marittima, Perugia, San Benedetto del Tronto (compartimento di Ancona); Civitavecchia, Roma-S. Lorenzo (compartimento di Roma); Napoli-Traccia, Salerno (compartimento di Napoli); Bari-Parco Nord, Brindisi, Taranto (compartimento di Bari); Reggio Calabria Marittima, Vibo Marina (compartimento di Reggio Calabria); Catania Marittima, Palermo-San Polo (compartimento di Palermo); Cagliari, Olbia (compartimento di Cagliari); b) le dogane stradali di: Albenga, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ventimiglia; Montano Lucino, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ponte Chiasso; Pozzolo Formigaro, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Aosta-Pollein e Ventimiglia; Susa, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per il traforo Frejus-Freney; Trento, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Brennero-Campo Trens; Verona, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Brennero Campo Trens. Articolo 36 Art. 36. La visita fitosanitaria ai pacchi postali contenenti vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, pu• aver luogo, altresi', presso qualunque dogana interna, a condizione che gli imballaggi o le confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione di organismi nocivi. Articolo 37 Art. 37. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' consentire, per particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, anche attraverso punti di entrata o dogane interne diversi da quelli previsti dal presente decreto. Articolo 38 Art. 38. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero e con qualsiasi mezzo. Articolo 39 Art. 39. Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, specificati negli allegati I e II, gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purchE' vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa. Articolo 40 Art. 40. L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali, di cui E' proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potra' essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione. Articolo 41 Art. 41. E' abrogato il decreto ministeriale 10 febbraio 1990, citato nelle premesse del presente decreto. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).

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